Sentenza del 17/07/2019 n. 176 - Trib. Amm. Reg. per l'Umbria
IVA - Chirurgia plastica - Interventi - Finalità estetica - Assoggettamento - Sussiste - Consulenze - Sussiste - Prova - Inversione onere - Ufficio - Spetta -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'applicazione dell'esenzione IVA a due categorie di prestazioni rese nel 2015: perizie e consulenze medico-legali, ritenute prive di finalità terapeutica, e interventi chirurgici indicati genericamente nelle ricevute come "interventi chirurgici", ritenuti dall'Ufficio prevalentemente estetici e quindi imponibili sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il contribuente sosteneva invece che gli interventi di chirurgia plastica fossero collegati alla tutela della salute, intesa anche come benessere fisico, psichico e sociale, e che l'Ufficio non avesse dimostrato la natura meramente estetica degli interventi.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia. Ha confermato l'assoggettamento a IVA delle perizie, certificazioni e consulenze medico-legali, perché finalizzate a fornire valutazioni destinate a produrre effetti giuridici o contrattuali e non direttamente alla diagnosi, cura o guarigione di una malattia. Quanto agli interventi chirurgici, ha invece confermato il riconoscimento dell'esenzione IVA: la chirurgia estetica può essere collegata alla tutela della salute quando incide sul benessere fisico, mentale e sociale del paziente, e l'Ufficio non ha fornito una prova concreta e convincente della finalità esclusivamente estetica. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 10, n. 18, D.P.R. 633/1972
L'esenzione IVA riguarda le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni sanitarie. Non si applica alle perizie e consulenze medico-legali aventi finalità principalmente conoscitiva, probatoria, legale o contrattuale.
Art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della Sesta direttiva IVA
L'esenzione europea opera per le prestazioni mediche dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie o problemi di salute; le deroghe al principio generale di imponibilità devono essere interpretate restrittivamente.
Sentenza Corte di giustizia UE, causa C-91/12, 21 marzo 2013
I trattamenti di chirurgia plastica o estetica privi di finalità terapeutica, destinati esclusivamente a migliorare l'aspetto fisico, sono soggetti a IVA. La finalità deve essere valutata considerando le circostanze concrete e l'obiettivo principale della prestazione.
Sentenze Corte di giustizia UE, cause C-307/01 e C-212/01
Non tutte le attività svolte da professionisti sanitari sono automaticamente esenti: l'esenzione riguarda solo le prestazioni aventi effettiva finalità di tutela, mantenimento o ristabilimento della salute.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/2015, punto 8
Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona.
Secondo il giudice, la circolare supporta una presunzione favorevole all'esenzione per le prestazioni di chirurgia estetica connesse al benessere psico-fisico; spetta quindi all'Ufficio fornire la prova concreta della finalità esclusivamente estetica quando intende negare l'esenzione.
Sentenza Cassazione n. 21272/2005
La chirurgia puramente estetica, non collegata alla cura o prevenzione di patologie o problemi di salute, non beneficia dell'esenzione IVA.
Massime di principio
- Per stabilire se una prestazione di chirurgia plastica è esente IVA non è decisivo il nome dell'intervento, ma la sua finalità principale concreta: terapeutica o collegata al benessere psico-fisico, oppure esclusivamente estetica.
- Un intervento apparentemente estetico può rientrare nell'esenzione se corregge o previene problemi funzionali, fisici, psicologici o sociali documentabili, come difficoltà respiratorie, riduzione del campo visivo, esiti di traumi o patologie e rilevanti disagi psichici.
- Le perizie medico-legali, le certificazioni e le consulenze rese per esigenze assicurative, giudiziarie, amministrative o contrattuali sono normalmente imponibili, perché hanno finalità conoscitiva e non terapeutica.
- Il medico deve descrivere con precisione nella documentazione fiscale e sanitaria il tipo di prestazione e la relativa finalità; una dicitura generica come "intervento chirurgico" può aumentare il rischio di contestazioni.
- Nel caso esaminato, quando il contribuente fornisce elementi idonei a individuare gli interventi e l'Amministrazione dispone di strumenti per verificarne la natura, il diniego dell'esenzione non può basarsi su una semplice presunzione o su valutazioni generiche dell'Ufficio.
- La decisione riflette il principio secondo cui l'Amministrazione deve motivare e provare concretamente la natura esclusivamente estetica della prestazione quando intende recuperare l'IVA, ferma restando l'importanza per il professionista di conservare adeguata documentazione clinica e probatoria.
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