Cassazione Civile, Ordinanza n. 04829/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di leasing)
La controversia
La controversia origina da due avvisi di accertamento notificati a una società di leasing per IRPEG, IRAP e IVA. L'Ufficio ha contestato, da un lato, l'indeducibilità di costi relativi all'acquisto di un'imbarcazione poi concessa in locazione finanziaria, assumendo l'uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e, per un diverso rilievo, la deduzione tardiva di una perdita su crediti verso una società fallita; dall'altro, in materia IVA, ha riqualificato come cessioni alcuni contratti di leasing nautico per abuso del diritto, ha negato il regime agevolato su alcuni canoni e ha riproposto il rilievo sul contratto dell'imbarcazione. La CTR Lombardia aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, confermando invece la non configurabilità dell'abuso del diritto e la deducibilità, in linea di principio, della perdita su crediti in un esercizio diverso da quello di apertura della procedura concorsuale. La società ha proposto ricorso per cassazione; l'Agenzia ha proposto ricorso incidentale. Successivamente la società ha chiesto l'estinzione del giudizio per definizione agevolata, e il Presidente ha dichiarato estinto il processo con decreto. Contro tale decreto l'Agenzia ha proposto revocazione deducendo errore di fatto, sostenendo che la definizione agevolata riguardasse solo una cartella e solo una parte del giudizio, non anche le questioni oggetto del ricorso incidentale. Nel ricorso incidentale superstite, l'Agenzia ha riproposto tre censure: contraddittorietà della motivazione sulla riqualificazione dei contratti di leasing nautico; violazione della disciplina IVA forfettaria e dell'onere della prova con riguardo alla territorialità e all'assicurazione limitata al territorio europeo; violazione delle regole sulla deducibilità delle perdite su crediti per il diverso periodo d'imposta in cui era stata contabilizzata la perdita verso il debitore fallito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione dell'Agenzia avverso il decreto presidenziale di estinzione, rilevando che il decreto ex art. 391 c.p.c. non è impugnabile con revocazione ma solo con istanza di fissazione dell'udienza collegiale entro dieci giorni dalla comunicazione. Ha inoltre precisato che, nel caso concreto, il decreto di estinzione aveva portata solo parziale, limitata alla frazione della controversia coperta dalla definizione agevolata/rottamazione della cartella, e non travolgeva le ulteriori questioni oggetto del ricorso incidentale. Esaminato quindi il ricorso incidentale dell'Agenzia nel giudizio principale, ha dichiarato inammissibili o infondati il primo e il secondo motivo, ma ha accolto il terzo motivo relativo alla deducibilità della perdita su crediti, cassando in parte qua la sentenza della CTR e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e per le spese. Le spese del giudizio sulla revocazione sono state compensate.
Norme richiamate
Il decreto presidenziale di estinzione del giudizio di cassazione, pronunciato ai sensi di questa norma, non è impugnabile con revocazione; contro di esso il rimedio è l'istanza di fissazione dell'udienza collegiale entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.
La revocazione è rimedio esperibile contro sentenze e ordinanze della Cassazione, non contro il decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
L'errore di fatto invocato dall'Agenzia non è utilizzabile per revocare il decreto presidenziale di estinzione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel giudizio ratione temporis applicabile, il vizio di motivazione era ancora denunciabile nel testo previgente; tuttavia le censure dell'Agenzia sono state ritenute inammissibili o infondate per difetto di precisione e autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte ha rilevato che alcune doglianze erano decentrate rispetto alla rubrica, perché formulate come censura motivazionale o di abuso del diritto anziché come violazione di legge nei termini corretti.
Richiamato per l'indeducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti e, nel contesto della decisione, per la disciplina generale di deducibilità dei componenti negativi.
Le perdite su crediti sono deducibili in presenza di elementi certi e precisi; in caso di procedure concorsuali la deduzione è ammessa secondo i principi di competenza applicabili al periodo d'imposta rilevante.
Norma richiamata per contestare la deducibilità di un componente negativo imputato a un esercizio diverso da quello di competenza.
art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986
È richiamato come principio inderogabile di competenza, che impedisce di frazionare la perdita in esercizi diversi per scegliere il periodo più conveniente.
art. 7, comma 4, lett. f) d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dall'Ufficio per negare il regime IVA agevolato in assenza dei requisiti di territorialità dell'operazione.
La Corte ha osservato che il motivo dell'Agenzia non esplicitava correttamente il riparto dell'onere della prova e risultava comunque carente di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di parte pubblica ricorrente.
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
È la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, rilevante per limitare oggettivamente l'efficacia estintiva del decreto alla cartella rottamata.
È il riferimento erroneamente indicato nell'istanza di estinzione; la Corte ha ritenuto che la documentazione mostrasse in realtà una definizione ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, con effetti solo parziali.
Massime di principio
- Il decreto presidenziale di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c. non è suscettibile di revocazione; il rimedio esperibile è l'istanza di fissazione dell'udienza collegiale, da proporre nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
- Quando il giudizio di legittimità è oggettivamente complesso e il condono o la definizione agevolata riguardano solo una parte delle questioni controverse, il decreto di estinzione va interpretato in modo coerente con motivazione e documenti richiamati, limitandone gli effetti alla sola frazione effettivamente sanata.
- Nei ricorsi per cassazione, le censure devono essere specifiche, autosufficienti e riferite ai singoli rilievi o contratti contestati; la mera evocazione di categorie generali o il rinvio a documenti non trascritti impedisce il controllo di legittimità.
- In tema di leasing nautico e IVA, la riqualificazione in termini di abuso del diritto non può fondarsi su affermazioni generiche o su presunzioni non correlate ai singoli contratti e alle loro clausole essenziali.
- Per le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedura concorsuale, la deduzione deve rispettare il principio di competenza; nel regime anteriore alla riforma del 2015 la perdita è normalmente deducibile nell'esercizio di apertura della procedura, salvo la prova di una diversa imputazione conforme ai principi contabili applicabili.
- La parte che deduce la perdita su crediti deve allegare e provare gli elementi contabili e fattuali che giustificano l'imputazione del componente negativo all'esercizio prescelto.
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