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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04827/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto privato tra committenti e appaltatore. Il collegio arbitrale, con lodo dell'1 febbraio 2021, aveva riconosciuto in favore dell'appaltatore un credito di euro 80.309,71. I committenti impugnavano il lodo davanti alla Corte d'appello deducendone la nullità ex art. 829, comma 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., sostenendo che la clausola contrattuale n. 4.5 fosse univoca e imponesse, a pena di nullità, che variazioni, aggiunte o detrazioni fossero ordinate per iscritto dal committente tramite la direzione lavori. La Corte d'appello dichiarava l'impugnazione inammissibile, sia perché la clausola compromissoria non prevedeva espressamente l'impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto, sia perché la doglianza riguardava non una violazione di norme di diritto, ma l'interpretazione/applicazione delle regole ermeneutiche al caso concreto, quindi un accertamento di merito non censurabile in sede di impugnazione del lodo. In cassazione i committenti deducevano, con unico motivo, violazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato il secondo periodo della norma, che ammette sempre l'impugnazione per contrarietà all'ordine pubblico; sostenevano che l'errore interpretativo del collegio arbitrale integrasse violazione di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico in materia di ermeneutica contrattuale, sicché la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi su tale profilo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la decisione della Corte d'appello si reggeva su due rationes decidendi autonome e tra loro distinte: da un lato, l'assenza nella clausola compromissoria della previsione espressa di impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto; dall'altro, la natura in realtà meramente di merito della censura, perché diretta a contestare l'applicazione concreta delle regole di interpretazione contrattuale sulla base delle risultanze istruttorie, e non la violazione di una regola di diritto in senso proprio. Poiché il ricorso non attaccava la seconda ratio, questa è rimasta ferma e sufficiente da sola a sorreggere il decisum, rendendo inammissibile per difetto di interesse la censura sull'altra. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 829, comma 3, c.p.c.

    L'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto è ammissibile solo se prevista espressamente nella convenzione di arbitrato; la doglianza che in realtà investe l'applicazione concreta delle regole ermeneutiche al caso concreto non integra una violazione di regole di diritto impugnabile ai sensi della norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo era formalmente incardinato come denuncia di violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per la presenza di una ratio autonoma non impugnata.

  • art. 1362 c.c.

    Le regole di interpretazione contrattuale sono state invocate dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza riguardasse la loro applicazione al caso concreto, quindi un accertamento di fatto/merito.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Le norme sull'ermeneutica contrattuale, pur dedotte come violate, non consentono di trasformare in violazione di legge una critica al risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito o dagli arbitri.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificarla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non vengono specificamente censurate tutte le rationes poste a base della decisione impugnata.
  • La denuncia di violazione delle norme sull'interpretazione del contratto non è ammissibile se, in concreto, mira soltanto a contestare la valutazione del materiale istruttorio e il risultato interpretativo raggiunto nel merito dagli arbitri o dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'art. 829, comma 3, c.p.c., l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto richiede una previsione espressa nella convenzione di arbitrato; in difetto, non è consentita una revisione di merito mascherata da violazione di legge.
  • La mancata censura di una ratio decidendi autonoma determina difetto di interesse sulla doglianza relativa alle altre rationes, poiché l'annullamento della sentenza non potrebbe comunque conseguirsi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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