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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04828/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società cessionaria di un credito già vantato da una società fornitrice chiedeva ingiunzione nei confronti del Ministero del pagamento del corrispettivo per una fornitura di energia elettrica resa a favore di un reparto della Guardia di Finanza. Il Tribunale di Roma, investito dell’opposizione del Ministero, dichiarava la propria incompetenza territoriale e indicava come competente il Tribunale di Milano. Riassunta la causa davanti a quest’ultimo, il Tribunale di Milano riteneva invece che il luogo di adempimento dell’obbligazione fosse Roma, in quanto sede del servizio di tesoreria dello Stato presso la Banca d’Italia, e che nessun criterio dell’art. 25 c.p.c. radicasse la sua competenza. Sollevava quindi d’ufficio regolamento di competenza. La questione in Cassazione riguardava se, in una controversia contro l’Amministrazione statale soggetta al foro erariale, il giudice ad quem potesse chiedere d’ufficio il regolamento anche quando la contestazione investiva solo il profilo facoltativo del foro ex art. 25 c.p.c., e non quello inderogabile relativo alla sede dell’Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio. Ha ritenuto che, nel caso del foro erariale previsto dall’art. 25 c.p.c., il regolamento ex art. 45 c.p.c. può essere sollevato d’ufficio solo se la questione riguarda il profilo inderogabile della norma, cioè la mancanza nel distretto dell’ufficio dell’Avvocatura dello Stato. Se invece la contestazione investe soltanto i criteri facoltativi relativi al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione, la questione è rimessa alle parti e il regolamento d’ufficio non è ammissibile. Poiché il Tribunale di Milano aveva contestato solo il profilo facoltativo della competenza territoriale, il suo regolamento è stato dichiarato inammissibile. Non sono state regolate le spese.

Norme richiamate

  • art. 25 c.p.c.

    "quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda"

    Nel foro erariale, il giudice competente si individua nel distretto in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato relativo al luogo di insorgenza o di esecuzione dell'obbligazione; la norma contiene un profilo inderogabile (sede dell'Avvocatura) e un profilo facoltativo rimesso alla scelta dell'attore (luogo dell'obbligazione o della cosa).

  • art. 9 r.d. 1611/1933

    Conferisce natura inderogabile al vincolo della sede dell'ufficio dell'Avvocatura dello Stato ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente quando è convenuta l'Amministrazione statale.

  • art. 45 c.p.c.

    Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile solo nei casi di conflitto negativo per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.; non può essere utilizzato per contestare questioni di competenza territoriale derogabile riservate alle parti.

  • artt. 18, 19 e 20 c.p.c.

    Sono richiamati come criteri ordinari di competenza territoriale per le controversie relative a diritti di obbligazione, rispetto ai quali il foro erariale dell'art. 25 c.p.c. si pone come disciplina speciale.

  • art. 28 c.p.c.

    È richiamato per delimitare i casi in cui il regolamento di competenza d'ufficio è esperibile in relazione alla competenza territoriale inderogabile.

  • R.D. n. 2440/1923, art. 54

    Norma di contabilità di Stato richiamata per il criterio del luogo di pagamento dell'obbligazione nei rapporti con lo Stato.

  • R.D. n. 827/1924, artt. 278, lett. d), 287 e 407

    Norme di contabilità pubblica richiamate per affermare che il pagamento deve essere eseguito presso il servizio di tesoreria o di cassa dell'ente debitore.

Massime di principio

  • Nel foro erariale ex art. 25 c.p.c., la componente inderogabile riguarda esclusivamente la necessaria presenza nel distretto dell'ufficio dell'Avvocatura dello Stato; la scelta tra i possibili criteri di collegamento interni alla norma resta invece rimessa all'attore.
  • Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. non è esperibile per contestare profili di competenza territoriale derogabile, che possono essere dedotti soltanto dalle parti.
  • Se la parte non contesta entrambi i possibili criteri facoltativi che radicano la competenza ex art. 25 c.p.c., la competenza del giudice adito resta radicata sul criterio non contestato.
  • Quando la causa sia stata tempestivamente riassunta davanti al giudice indicato come competente, la precedente declaratoria di incompetenza per territorio derogabile diventa vincolante per il giudice successivamente investito, il quale non può rimetterla in discussione d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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