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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11390/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a imposte dirette e IVA per l'anno 2016, notificato a una società poi cancellata dal registro delle imprese. La società aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; il primo e il secondo grado avevano accolto il ricorso, ritenendo invalidato l'accertamento per tale omissione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione degli artt. 36 del d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente. In via preliminare la Corte ha anche rilevato il difetto di legittimazione della società cancellata e dell'ex liquidatore, perché la notifica del ricorso per cassazione era avvenuta oltre il quinquennio previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014; decorso tale termine, la legittimazione spetta ai soci succeduti nel debito sociale ex art. 2495 c.c. La Corte ha poi ritenuto fondato il motivo sull'apparenza della motivazione, osservando che il giudice di merito aveva affermato in modo apodittico l'esistenza dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale senza confrontarsi con il necessario accertamento preliminare: se si trattasse di accertamento "a tavolino" su tributi armonizzati, occorre la prova di resistenza del contribuente; se invece vi fosse stata verifica nei locali con pvc, trova applicazione diretta l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, con nullità dell'atto ante tempus e senza prova di resistenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il difetto di legittimazione della società cancellata e dell'ex liquidatore, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché riesamini la questione del contraddittorio endoprocedimentale accertando preliminarmente se vi sia stata una vera verifica fiscale con pvc oppure un accertamento a tavolino. Il giudice di rinvio dovrà inoltre provvedere sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014

    «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese»

    La cancellazione della società produce effetti differiti per cinque anni ai soli fini degli atti tributari e del contenzioso; decorso il quinquennio, cessa la legittimazione dell'ex liquidatore e subentra la successione dei soci nel debito sociale.

  • art. 2495 c.c.

    Decorso il termine quinquennale di cui all'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, l'obbligazione sociale si trasferisce ai soci nei limiti o con l'estensione della loro responsabilità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza è denunciabile quando il vizio attiene alla motivazione apparente e dunque a un error in procedendo.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza del giudice tributario deve essere motivata in modo percepibile e non solo apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve rendere conoscibile il fondamento della decisione; in mancanza, la sentenza è nulla.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve esporre il ragionamento decisorio in modo non meramente assertivo.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    In caso di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività, il contraddittorio endoprocedimentale è necessario e la sua violazione comporta la nullità dell'atto impositivo, senza che sia richiesta la prova di resistenza.

  • art. 6-bis L. n. 212 del 2000

    La sentenza richiama la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi, distinguendo tra accertamenti a tavolino e verifiche nei locali; il testo segnala che la nuova disciplina è entrata in vigore successivamente.

  • art. 7 d.l. n. 39 del 2024

    Richiamato insieme all'art. 7-bis per l'interpretazione della disciplina del contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 7-bis d.l. n. 39 del 2024

    Richiamato insieme all'art. 7 per l'interpretazione della disciplina del contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 12 delle preleggi

    La nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. va interpretata secondo i canoni ermeneutici generali.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla parte contribuente come norma che avrebbe potuto incidere sull'esito dell'accertamento.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla parte contribuente come norma che avrebbe potuto incidere sull'esito dell'accertamento.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla parte contribuente come norma che avrebbe potuto incidere sull'esito dell'accertamento IVA.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla parte contribuente come norma che avrebbe potuto incidere sull'esito dell'accertamento IVA.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la motivazione della sentenza è solo apparente e quindi nulla quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche o stereotipate, senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito per decidere.
  • Nel caso di tributi armonizzati e di accertamenti c.d. a tavolino, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale determina invalidità dell'atto solo se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e il giudice accerta, con valutazione ex ante, che esse non fossero pretestuose e avrebbero potuto influire sull'esito del procedimento.
  • Se l'accertamento segue invece a una verifica fiscale svolta mediante accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, opera direttamente l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, con nullità dell'atto emesso ante tempus e senza necessità di prova di resistenza.
  • Decorso il quinquennio dalla richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, cessa la legittimazione processuale dell'ex liquidatore e la posizione debitoria si trasferisce ai soci successori, con conseguente venir meno di ogni esigenza di litisconsorzio necessario originario con la società estinta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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