DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n. 39
Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonchè relative all'amministrazione finanziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto interviene su Superbonus, cessione dei crediti e sconto in fattura, con nuove regole di monitoraggio, comunicazioni e controlli, oltre a limitazioni alla compensazione dei crediti fiscali. Prevede anche fondi e contributi per territori colpiti da eventi sismici e per enti del Terzo settore, nonché misure fiscali e finanziarie con varie decorrenze dal 2024 e dal 2025.
Misure urgenti su bonus edilizi, crediti d’imposta e finanza pubblica
Misure urgenti su bonus edilizi, crediti d’imposta e finanza pubblica
Il provvedimento interviene in modo ampio sulla disciplina delle agevolazioni fiscali edilizie e sul monitoraggio dei crediti d’imposta. Introduce inoltre misure transitorie, controlli più stringenti, fondi dedicati a specifici territori e soggetti, e alcuni interventi di carattere tributario e organizzativo.
Bonus edilizi: cessione del credito e sconto in fattura
Vengono modificate le regole sulla cessione dei crediti e sullo sconto in fattura previste dal decreto-legge n. 11 del 2023. È introdotta una deroga specifica per interventi su immobili danneggiati da eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con istanze o dichiarazioni presentate dal 29 marzo 2024 in poi, entro un limite di spesa complessivo pari a 400 milioni di euro per il 2024, di cui 70 milioni per il sisma del 6 aprile 2009.
Restano salve, per le spese già sostenute in presenza di determinate condizioni preesistenti, le vecchie regole applicabili prima delle modifiche. Le norme transitorie riguardano, tra l’altro:
- presentazione della CILA per interventi Superbonus non condominiali;
- delibera assembleare e CILA per interventi condominiali;
- istanza per il titolo abilitativo nei casi di demolizione e ricostruzione;
- richiesta del titolo abilitativo per interventi diversi dal Superbonus;
- in assenza di titolo, inizio lavori o accordo vincolante con acconto già versato.
È inoltre previsto che alcune disposizioni precedenti continuino ad applicarsi solo se, prima dell’entrata in vigore del decreto, non vi era ancora spesa documentata da fattura per lavori già eseguiti.
Fondo per immobili danneggiati da eventi sismici
È istituito, per il 2025, un fondo da 35 milioni di euro destinato a contribuire alle spese per interventi di riqualificazione energetica e strutturale su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni in stato di emergenza, diversi da quelli coperti dalla deroga speciale sugli eventi sismici dell’articolo 1.
Contributo per enti del Terzo settore, ONLUS e organizzazioni associative
È istituito per il 2025 un fondo da 100 milioni di euro per contributi a favore di enti del Terzo settore, ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica e strutturale su immobili utilizzati per le finalità statutarie. La misura si applica a enti già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Remissione in bonis e comunicazioni sulle opzioni fiscali
Per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura non si applica la remissione in bonis. È inoltre consentita, entro il 4 aprile 2024, la sostituzione delle comunicazioni già inviate tra il 1° e il 4 aprile 2024 per spese 2023 e per cessioni di rate residue 2020-2022.
Nuovi obblighi di trasmissione dati e sanzioni
Per gli interventi agevolati di efficientamento energetico e antisismici, alcuni soggetti devono trasmettere ad ENEA o al Portale nazionale delle classificazioni sismiche dati catastali, spese sostenute nel 2024 e spese previste per il 2024-2026, oltre alle percentuali di detrazione. La mancata trasmissione nei termini comporta, di regola, una sanzione di 10.000 euro; per i nuovi interventi avviati dopo l’entrata in vigore del decreto, l’omissione determina invece la decadenza dall’agevolazione.
Limiti all’utilizzo e alla compensazione dei crediti
Sono introdotti nuovi vincoli alla compensazione dei crediti d’imposta, sia in presenza di ruoli o carichi superiori a determinate soglie, sia per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione rispetto ai crediti derivanti da opzioni edilizie. Dal 1° luglio 2024 scattano ulteriori limitazioni ai contribuenti con ruoli superiori a 100.000 euro. È inoltre vietata, dal 2025, la compensazione per gli intermediari finanziari e le assicurazioni con alcuni debiti tributari.
Monitoraggio crediti per investimenti 4.0 e 5.0
Le imprese che fruiscono di crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e in ricerca, sviluppo e innovazione devono effettuare comunicazioni preventive e di completamento, anche per investimenti già realizzati dal 1° gennaio 2024. La compensabilità dei crediti per investimenti 2023 è subordinata alla comunicazione prevista. Sono inoltre modificate alcune regole del regime Transizione 5.0, con termini fissati al 31 dicembre 2025 per la conclusione degli investimenti.
Disposizioni fiscali, contraddittorio preventivo e termini
Sono dettate norme transitorie sull’ambito di applicazione del contraddittorio preventivo ex articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, con chiarimenti interpretativi e proroghe di termini in materia di aiuti di Stato, regolarizzazioni fiscali e adempimenti. Sono previste anche misure per la partecipazione dei comuni all’accertamento tributario e per l’uso di risorse destinate ad amministrazioni fiscali e territori colpiti da eventi eccezionali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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