Cassazione Civile, Ordinanza n. 10743/2024 del 22/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA 2008 emesso nei confronti del socio di una società in nome collettivo cancellata dal registro delle imprese, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza che contestava l'emissione e l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti nell'ambito di una presunta frode carosello. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato; in appello la CTR ha respinto l'appello principale dell'Ufficio e accolto quello incidentale del contribuente, ritenendo l'avviso invalido per difetto di motivazione per mancata allegazione dei PVC richiamati, escludendo inoltre che l'Ufficio avesse provato la frode e affermando che il contribuente non fosse inadempiente all'onere di verifica del fornitore. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 156 e 161 c.p.c. per avere la CTR rigettato il gravame pur riconoscendo fondate le censure sulla legittimazione passiva e sulla responsabilità solidale e illimitata dei soci; 2) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 l. 212/2000, in combinato con l'art. 2261 c.c., per aver considerato invalido l'avviso per mancata allegazione dei PVC, ritenendo però sufficiente il rilievo della carenza organizzativa della ditta fornitrice; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe esaminato il contenuto dell'atto e del PVC richiamato, da cui emergevano gli elementi per qualificare la ditta come cartiera; 4) violazione degli artt. 19 e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. per avere invertito l'onere della prova sulla detraibilità IVA, ponendolo sull'Ufficio anziché sul contribuente. In via preliminare, però, la stessa Agenzia ha poi chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, deducendo l'avvenuta definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 119/2018 da parte di un coobbligato, con deposito della domanda e del pagamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo perfezionata la definizione agevolata della lite tributaria ex art. 6 d.l. 119/2018, poiché un coobbligato aveva presentato domanda e versato quanto dovuto. Ha inoltre precisato che, ai sensi della disciplina della definizione agevolata, la definizione perfezionata dal coobbligato giova agli altri coobbligati. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha anche escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di estinzione per causa sopravvenuta collegata alla definizione agevolata.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale invocata nel primo motivo, ma non oggetto di una decisione di merito per l'estinzione sopravvenuta
richiamato come norma processuale invocata nel primo motivo, ma non oggetto di una decisione di merito per l'estinzione sopravvenuta
richiamato nei motivi di ricorso come parametro dei vizi denunciati
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel secondo motivo in tema di motivazione dell'avviso di accertamento
richiamato nel secondo motivo in tema di obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati
richiamato in relazione alla posizione del socio e ai poteri informativi
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel quarto motivo quale norma sulla detrazione IVA
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel quarto motivo per la disciplina accertativa in materia IVA
richiamato nel quarto motivo sul riparto dell'onere della prova
commi 2-ter, 8, 10, 12, 13, 14
la domanda e il pagamento perfezionano la definizione agevolata; la controversia autonoma è quella relativa a ciascun atto impugnato; in mancanza di istanza di trattazione il processo è dichiarato estinto; la definizione perfezionata dal coobbligato giova agli altri
legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
non è dovuto l'ulteriore contributo unificato quando il giudizio si estingue per causa sopravvenuta riconducibile alla definizione agevolata
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma istitutiva dell'ulteriore contributo unificato richiamata in relazione all'esclusione del suo versamento
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione produce l'estinzione del giudizio quando risulti perfezionata con domanda e versamento dovuti, senza necessità di una decisione sul merito dei motivi di ricorso.
- La definizione perfezionata da uno dei coobbligati giova anche agli altri coobbligati, con effetti estintivi del giudizio relativo al medesimo atto impositivo nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
- Quando interviene una causa estintiva sopravvenuta che chiude la lite, restano ferme le regole speciali sulle spese del processo estinto e non si applica l'ulteriore contributo unificato.
- In presenza di estinzione del processo per cessata materia del contendere derivante da definizione agevolata, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso, anche se attinenti a motivazione dell'atto, riparto dell'onere probatorio e validità dell'accertamento IVA.
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