Cassazione Civile, Ordinanza n. 10717/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Un professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito per compensi professionali maturati per attività svolte in relazione a diversi appalti connessi alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Il giudice delegato aveva respinto la domanda; l'opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto, per alcuni incarichi, non provata la data certa delle scritture private di incarico ex art. 2704 c.c. e, per uno dei rapporti, non provata nemmeno l'effettiva esecuzione completa della prestazione; per un ulteriore credito aveva inoltre escluso la prova del conferimento dell'incarico da parte della società fallita. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 2704 e 1350 c.c. e degli artt. 20, comma 3, e 48 d.lgs. 82/2005, sostenendo che alcune PEC inviate al Comune e la documentazione allegata avrebbero attribuito data certa agli incarichi e provato la loro anteriorità al fallimento; con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di documenti decisivi e violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1988 c.c., lamentando che il Tribunale non avesse considerato un accordo conciliativo sottoscritto e il pagamento di un acconto di euro 6.000,00, che a suo dire avrebbero avuto valore ricognitivo del debito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito compiuto dal Tribunale sulla idoneità delle PEC e della documentazione prodotta a conferire data certa alle scritture e a provare il conferimento/adempimento degli incarichi. Ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva comunque esaminato l'accordo conciliativo e il versamento dell'acconto, escludendone la decisività, sicché il ricorso tendeva a ottenere una nuova valutazione delle prove non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per la domanda di ammissione al passivo del creditore.
norma richiamata per l'opposizione allo stato passivo.
la data di una scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi solo se risulta da uno dei fatti tipizzati o da altro fatto oggettivo e sottratto alla disponibilità della parte che lo invoca, la cui idoneità è rimessa al giudice di merito.
richiamato unitamente all'art. 2704 c.c. nel motivo di ricorso, ma non oggetto di autonoma affermazione decisoria.
art. 20, comma 3, d.lgs. 82/2005
invocato dal ricorrente a sostegno della valenza probatoria delle comunicazioni informatiche/PEC.
invocato dal ricorrente in tema di trasmissioni a mezzo posta elettronica certificata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
schema formale del primo motivo, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a contestare valutazioni di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
schema formale del secondo motivo, ma la Corte ha escluso l'omesso esame decisivo poiché i fatti risultavano comunque valutati dal giudice di merito.
richiamato nel secondo motivo, senza che sia stato ravvisato un reale errore di valutazione giuridicamente sindacabile in cassazione.
richiamato dal ricorrente per attribuire valore ricognitivo all'accordo conciliativo; la Corte ha ritenuto la doglianza non decisiva perché diretta a contestare la valutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ha fondato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per il parametro dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di verifica del passivo fallimentare, la data certa di una scrittura privata non autenticata può essere desunta anche da fatti diversi da quelli espressamente indicati dall'art. 2704 c.c., ma spetta al giudice di merito valutare caso per caso se tali fatti abbiano carattere obiettivo, siano estranei alla disponibilità della parte che li invoca e siano idonei a dimostrare l'anteriorità del documento al fallimento.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove e delle risultanze documentali: la revisione dell'apprezzamento di merito è preclusa se la doglianza mira solo a sostituire una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque considerato il documento o il fatto dedotto, ancorché ne abbia tratto conclusioni non condivise dalla parte; l'erroneo peso attribuito alle prove non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione.
- L'accordo conciliativo o il parziale pagamento di una somma possono avere rilevanza probatoria solo se il giudice ne accerti la riferibilità ai crediti azionati e la concreta idoneità a dimostrare il rapporto obbligatorio; in mancanza, la censura che pretenda di attribuirvi valore ricognitivo resta una contestazione di merito non scrutinabile in legittimità.
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