Cassazione Civile, Ordinanza n. 10716/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta con accettazione delle controparti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. La declaratoria di estinzione ha escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per lavori eseguiti da una società poi fusa nella ricorrente. Le controparti avevano proposto opposizione davanti al Tribunale, che l'aveva respinta; in appello la decisione era stata riformata, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna alle restituzioni. La società creditrice, risultata soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma successivamente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata alle controparti. Queste hanno accettato la rinuncia, chiedendo altresì la compensazione delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente comunicata e accettata dalle controparti, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
- In presenza di accettazione della rinuncia, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite se richiesta dalle parti o comunque ritenuta congrua nel caso concreto.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10709/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10710/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10711/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10712/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10717/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10719/2024 del 22/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →