Cassazione Civile, Ordinanza n. 10712/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della garante di un rapporto di conto corrente intrattenuto dalla società debitrice principale con la banca. Il decreto fu opposto e, in primo grado, il tribunale dichiarò inefficace il decreto per tardiva notificazione ma condannò comunque la fideiussore, in forza della fideiussione a prima richiesta prestata a garanzia delle obbligazioni della società correntista, al pagamento del saldo negativo del conto, oltre interessi nei limiti del tasso soglia. La corte d'appello confermò la decisione, ritenendo provato il credito bancario sulla base del contratto di conto, della documentazione contabile, degli estratti conto e della fideiussione, e ritenendo generiche le contestazioni della garante su anatocismo e usura. In cassazione la garante dedusse due motivi: con il primo lamentò omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. sostenendo che i giudici di merito non avessero esaminato la sua legittimazione a sollevare eccezioni sul rapporto di conto corrente ai sensi dell'art. 1945 c.c. e, soprattutto, la nullità della fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia, invocandone il rilievo officioso; con il secondo denunciò violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando che il credito fosse stato provato, perché mancherebbero estratti conto, scalari e altre componenti documentali del rapporto bancario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la regola della "doppia conforme" e perché la ricorrente non aveva indicato divergenze tra le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado. Ha inoltre giudicato inammissibile la doglianza sulla nullità della fideiussione perché la questione, e soprattutto i fatti costitutivi necessari a sostenerla, non risultavano tempestivamente allegati nei gradi di merito, sicché il rilievo officioso non poteva supplire al difetto di allegazione. Ha poi escluso l'omessa pronuncia sulla legittimazione del fideiussore a opporre eccezioni relative al rapporto principale, rilevando che la clausola contrattuale invocata derogava pattiziamente all'art. 1945 c.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che la banca aveva prodotto documentazione sufficiente, mentre le contestazioni della garante erano generiche e miravano a un inammissibile riesame del merito; ha anche precisato che la violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la sola valutazione delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese, al versamento dell'ulteriore contributo unificato e, per abuso del processo, al pagamento di euro 6.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
inefficacia, ex art. 644 cod. proc. civ., del decreto ingiuntivo
richiamato come base della dichiarazione di inefficacia del decreto per tardiva notificazione, senza incidere sull'odierna inammissibilità del ricorso
certificazione bancaria ex art. 50 TUB
documento utilizzato dalla banca a sostegno del credito in sede monitoria
titolare e legittimazione, in capo alla Sig.ra Marone, ai sensi dell'art. 1945 c.c., a sollevare eccezioni relative al rapporto di conto corrente
la Corte esclude che la questione potesse essere utilmente scrutinata in cassazione, anche perché la clausola di fideiussione richiamata derogava pattiziamente alla norma
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990
Violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/90
norma invocata per sostenere la nullità della fideiussione conforme allo schema ABI ritenuto frutto di intesa restrittiva della concorrenza
Violazione dell’art. 112 c.p.c.
la Corte ne esclude la violazione perché la doglianza sulla nullità della fideiussione era comunque inammissibile per difetto di tempestiva allegazione dei fatti costitutivi
art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5) c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3) e 4), c.p.c.; ... ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5
richiamato come parametro dei motivi; la Corte ne dichiara l'inammissibile utilizzo, specie per il n. 5, in presenza di doppia conforme
regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.
impedisce il ricorso per cassazione ex n. 5 quando vi sia doppia conforme in fatto
successore a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111, comma 3, cod. proc. civ.
consente al successore della banca di partecipare al giudizio di legittimità quando il dante causa non si sia costituito
Violazione dell’art. 115 c.p.c.
la Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o fuori dai limiti di legge, non quando si contesti la valutazione delle prove
con conseguente applicazione del disposto dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.
il rilievo officioso della nullità contrattuale deve comunque rispettare il contraddittorio sui fatti già allegati
rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
clausola compresa nello schema di fideiussione censurato; la sua eventuale nullità è richiamata dalla ricorrente come effetto dell'intesa anticoncorrenziale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Condanna Iolanda Marone al pagamento, in favore della controricorrente, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., della somma di € 6.000,00
applicato come sanzione per abuso del processo e colpa grave nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado in fatto (doppia conforme), salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse rationes decidendi fattuali delle due decisioni.
- La rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale nel giudizio di appello o di legittimità presuppone che i fatti costitutivi del vizio siano già stati tempestivamente allegati nel giudizio di merito; il potere officioso non può sostituire le carenze di allegazione della parte.
- Il fideiussore può in astratto opporre eccezioni relative al rapporto garantito nei limiti consentiti dalla legge e dal contratto, ma la contestazione è preclusa quando la clausola fideiussoria deroga validamente all'art. 1945 c.c. o quando la questione di nullità della garanzia non sia stata ritualmente introdotta nei gradi di merito.
- In opposizione a decreto ingiuntivo fondato su saldo di conto corrente, la banca opposta resta onerata della piena prova del credito mediante produzione della documentazione del rapporto, inclusi gli estratti conto, mentre la parte opponente deve formulare contestazioni specifiche e puntuali; contestazioni generiche non consentono di scalfire la prova documentale né di ottenere una c.t.u. esplorativa.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con il dissenso sulla valutazione delle prove: sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dei limiti di legge.
- La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile, che riproponga questioni già definite o non ritualmente introdotte, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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