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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10710/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui veniva recuperato un credito di imposta relativo all'anno 2005. In primo grado la cartella era stata annullata per mancata indicazione del responsabile del procedimento; in appello, invece, la decisione era stata riformata e l'atto ritenuto legittimo. La società ricorrente in cassazione ha dedotto tre censure: con i primi due motivi ha sostenuto, da un lato, che il recupero del credito non poteva essere effettuato con il controllo automatizzato ex art. 36-bis, ma richiedeva un avviso di accertamento, e, dall'altro, che prima della cartella fosse necessaria la comunicazione di irregolarità ex art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000; con il terzo motivo ha denunciato omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando che la CTR non si fosse pronunciata sulla questione, devolutale in appello, del mero errore materiale/emendabile nella compilazione della dichiarazione e quindi sulla meritevolezza del credito

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, reputandoli infondati perché, secondo giurisprudenza consolidata, quando l'attività dell'Ufficio si limita a verificare dati dichiarati dal contribuente e le incongruenze che ne emergono senza richiedere valutazioni, è legittima l'iscrizione a ruolo tramite controllo automatizzato e non occorre un previo avviso di recupero né, nel caso descritto, la comunicazione di irregolarità. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo fondata la censura di omessa pronuncia, poiché la Commissione tributaria regionale non aveva esaminato le questioni devolute sul merito del credito e sulla sussistenza di un mero errore emendabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    consente il recupero del credito di imposta tramite controllo automatizzato quando la contestazione deriva dai dati dichiarati dal contribuente e dalle incongruenze emergenti, senza necessità di previo avviso di accertamento o di recupero

  • art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000

    la Corte, nel caso esaminato, ha ritenuto non necessaria la previa comunicazione di irregolarità prima dell'emissione della cartella emessa ex art. 36-bis

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di deduzione della violazione di legge nei primi due motivi di ricorso

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. a fondamento della censura di omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 112 c.p.c.

    la sua violazione è stata dedotta per omessa pronuncia della CTR su una questione devoluta

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale parametro processuale della censura di omessa pronuncia nel giudizio tributario

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni tributarie, il recupero di detrazioni o crediti indicati dal contribuente è legittimo quando l'Ufficio si limiti a rilevare, dai dati già dichiarati, incongruenze o errori senza compiere valutazioni discrezionali; in tale ipotesi non è necessario un previo avviso di accertamento o di recupero.
  • La comunicazione di irregolarità non è indispensabile quando la pretesa fiscale nasce da un controllo meramente automatizzato fondato su dati dichiarativi e incongruenze obiettive, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte.
  • Ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito non esamina una questione ritualmente devolutagli con il gravame; in tal caso la sentenza è cassabile nei limiti della questione non decisa.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone al giudice di appello di affrontare tutte le censure specificamente riproposte, incluse quelle relative al merito della pretesa e all'eventuale errore emendabile nella dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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