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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10709/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fideiussore)

La controversia

La lite nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso, anche nei confronti della garante personale di una società cliente della banca, per il saldo di rapporti bancari collegati a un finanziamento autoliquidante: un conto corrente ordinario e un conto anticipi fatture. Il giudice di primo grado aveva ritenuto efficace il recesso della fideiussora dal 14 novembre 2011, ma aveva comunque condannato la stessa al pagamento, ritenendo non provato che, a quella data, i rapporti fossero complessivamente attivi. In appello, invece, la garante ha ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale, sulla base di CTU contabile e della documentazione bancaria, ha ritenuto che alla data del recesso il saldo complessivo dei due rapporti fosse sì passivo, ma che tale passivo fosse stato azzerato pochi giorni dopo da bonifici di una società di factoring, con conseguente insussistenza di un debito residuo garantito. La banca ha impugnato la sentenza con cinque motivi: 1) violazione delle norme su estratti conto, scritture contabili e prova del credito, contestando che gli estratti conto e le annotazioni "documento pagato" potessero valere come prova contro la banca e che si potessero trarre presunzioni favorevoli alla garante; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe ignorato la dinamica operativa dei conti e il fatto che nessun pagamento riferibile alle fatture fosse pervenuto; 3) violazione delle norme sull'imputazione dei pagamenti e sull'onere della prova, deducendo che i bonifici di terzi non erano riferibili con certezza alle specifiche fatture anticipate; 4) violazione della disciplina delle presunzioni semplici e vizio motivazionale, perché gli indizi valorizzati sarebbero stati arbitrari e non gravi, precisi e concordanti; 5) omissione di una eccezione relativa alla determinazione del debito del fideiussore receduto nei rapporti di sconto/anticipazione su fatture. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso: ha ritenuto corretta l'utilizzazione degli estratti conto come elemento probatorio contro la banca; ha qualificato le censure sui fatti e sulla presunzione come meri tentativi di rivalutazione del merito, non consentiti in cassazione; ha ribadito che, una volta pacifico il recesso efficace della fideiussora, la banca doveva provare l'esistenza del debito al momento del recesso mentre la garante poteva provare la successiva estinzione; ha inoltre dichiarato inammissibile il quinto motivo perché introduceva una questione non adeguatamente dedotta e non risultante dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva riformato la sentenza di primo grado e revocato, in sostanza, la pretesa della banca nei confronti della fideiussora, ritenendo che al momento rilevante non residuasse un debito garantito. In cassazione tutti i motivi della banca sono stati disattesi: il primo e il secondo sono stati ritenuti infondati, il terzo e il quarto inammissibili o comunque non condivisibili perché miravano a una nuova valutazione del merito e delle prove, il quinto inammissibile perché introduceva una questione nuova/non autosufficiente. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1832 c.c.

    Gli estratti conto non hanno efficacia di piena prova a favore della banca al di fuori delle condizioni previste dalla norma; possono però essere valutati dal giudice anche contro la banca come elemento probatorio o indiziario.

  • art. 1858 c.c.

    La disciplina dello sconto bancario è richiamata per spiegare l'assimilabilità del meccanismo del finanziamento autoliquidante al caso esaminato.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili dell'impresa fanno prova contro l'imprenditore; nel caso, le annotazioni presenti nei conti bancari potevano essere utilizzate contro la banca.

  • art. 50 del d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato con l'art. 1832 c.c. per delimitare il valore probatorio degli estratti conto.

  • art. 1941 c.c.

    La fideiussione non può eccedere l'obbligazione garantita; se il debito si riduce o si estingue, si riduce o viene meno anche la garanzia.

  • art. 2697 c.c.

    La banca, quale creditrice sostanziale, doveva provare l'esistenza del debito della società garantita al momento del recesso efficace; alla garante spettava provare l'eventuale successiva estinzione.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato dalla banca per sostenere che, in mancanza di prova diretta, le risultanze documentali potessero valere almeno come principio di prova scritta.

  • art. 2727 c.c.

    Norma sulla nozione di presunzione semplice, richiamata per delimitare il controllo sulla correttezza del ragionamento inferenziale del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la loro valutazione appartiene al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali o per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 1193 c.c.

    Richiamato dalla banca in tema di imputazione dei pagamenti, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla banca per denunciare un'omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che la censura in realtà mirasse a un riesame del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato per il solo fatto che il giudice attribuisca maggior peso ad alcune prove rispetto ad altre; la violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dai limiti di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce efficacia di piena prova a elementi che ne sono privi; non basta contestare la valutazione delle prove effettuata dal merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve essere logicamente adeguata, ma non richiede la confutazione di tutte le prove e argomentazioni prospettate dalle parti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di contestare semplicemente la diversa lettura delle prove o delle argomentazioni del giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per le memorie depositate in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una banca, l'onere di provare l'esistenza del credito al momento rilevante resta a carico della banca creditrice sostanziale; il garante può contrastare la pretesa dimostrando la successiva estinzione del debito garantito.
  • Il recesso efficace del fideiussore circoscrive la garanzia al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso diventa efficace; eventuali operazioni successive non ampliano la responsabilità del garante oltre quel saldo.
  • Gli estratti conto bancari non equivalgono, di regola, alle scritture contabili pienamente probatorie a favore della banca, ma possono essere utilizzati come elementi probatori o indiziari anche contro l'istituto di credito.
  • Le scritture e annotazioni della banca possono fondare una prova presuntiva solo se il ragionamento inferenziale del giudice rispetta i requisiti di gravità, precisione e concordanza; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del fatto a quella del giudice di merito.
  • La censura per omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un preciso fatto storico, non di mere argomentazioni o di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la sola attendibilità o preferibilità delle prove scelte dal giudice di merito, ma solo quando siano utilizzate prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti di legge, o prove legali trattate come liberamente valutabili, o viceversa.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuo
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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