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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10711/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (intermediario postale)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte di una società che svolge attività di negoziazione e pagamento di titoli, di cinque assegni di traenza non trasferibili per un importo complessivo di euro 9.040,00 a persone diverse dai legittimi beneficiari, sulla base di documenti di identificazione poi ritenuti contraffatti. La società beneficiaria degli assegni ha chiesto il risarcimento del danno assumendo la responsabilità dell’intermediario per non avere correttamente verificato l’identità dei presentatori. In primo e secondo grado la domanda è stata accolta. Nel ricorso per cassazione la società soccombente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 43 l. assegni, degli artt. 1176, comma 2, e 1992 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che, una volta provata l’esimente del falso documentale, spettasse alla controparte dimostrare la visibilità ictu oculi della contraffazione e quindi la colpa dell’operatore; con il secondo motivo ha censurato l’esclusione del concorso di colpa della danneggiata, che aveva spedito gli assegni per posta ordinaria anziché con modalità più sicure, invocando l’art. 1227, comma 1, c.c. e la normativa sul servizio postale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo corretta la ricostruzione della responsabilità della banca/intermediario negoziatore come responsabilità contrattuale da contatto sociale e confermando che l’operatore deve provare di avere agito con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.; ha invece accolto il secondo motivo, perché la Corte d’appello aveva escluso erroneamente il concorso di colpa del mittente nonostante la spedizione dell’assegno a mezzo posta ordinaria, condotta che secondo la giurisprudenza di legittimità espone volontariamente a un rischio superiore a quello consentito. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame del concorso di colpa e la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. n. 1736 del 1933

    "Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento"

    La norma si applica anche all’assegno di traenza non trasferibile e radica la responsabilità anche in capo alla banca negoziatrice, che è tenuta a rispondere del pagamento eseguito a soggetto non legittimato salvo prova della propria diligenza professionale.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    L’operatore professionale può andare esente da responsabilità solo dimostrando di avere adempiuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività svolta; la prova dell’assenza di colpa grava sul soggetto che ha negoziato il titolo.

  • art. 1992 c.c.

    È richiamato dal ricorrente nel tentativo di escludere la responsabilità dell’intermediario, ma la Corte non ne fa un autonomo fondamento decisorio.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato nel primo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile perché mira in sostanza a un riesame del merito e dell’apprezzamento istruttorio.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile integra una condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente, essendo un antecedente necessario del danno concorrente con l’eventuale colpa dell’intermediario.

  • artt. 38, 100 e 105 d.P.R. n. 655/1982

    Sono richiamati nel secondo motivo in relazione alla disciplina del servizio postale e alle modalità di spedizione, ma la decisione fonda il rinvio soprattutto sul principio di concorso di colpa del mittente.

  • d.m. 26 febbraio 2004

    Richiamato dal ricorrente quanto alla carta della qualità del servizio postale; non assume rilievo decisivo autonomo nella ratio decidendi.

  • delibera AGCOM n. 385/13/CONS, allegato A

    Richiamata quale disciplina delle condizioni generali del servizio postale; la Corte valorizza però il principio giurisprudenziale sulla spedizione ordinaria dell’assegno.

  • artt. 40-41 c.p.

    Richiamati nel motivo sul nesso causale; la Corte applica, in concreto, il principio civilistico del concorso causale della condotta del mittente.

Massime di principio

  • La banca negoziatrice che paghi un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario risponde contrattualmente del danno, quale soggetto tenuto a un obbligo professionale di protezione nel circuito di pagamento.
  • Per liberarsi da tale responsabilità l’operatore deve provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.; non è sufficiente allegare in astratto che i documenti presentati erano falsi, occorrendo dimostrare che la falsificazione non era rilevabile con l’ordinaria verifica esigibile dall’addetto.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie sotto forma di censura di violazione di legge.
  • La spedizione di un assegno, anche non trasferibile, mediante posta ordinaria costituisce condotta colposa idonea a fondare il concorso di colpa del mittente ex art. 1227, comma 1, c.c., poiché espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalle regole di comune prudenza.
  • Quando il danno derivi dalla indebita negoziazione di un assegno non trasferibile, il giudice deve verificare separatamente la colpa dell’intermediario e l’eventuale incidenza causale della condotta del mittente nella scelta della modalità di invio.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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