Cassazione Civile, Ordinanza n. 28726/2021 del 18/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava la deduzione integrale di costi relativi a fatture emesse da una terza società, per imponibile pari a euro 215.000 e IVA pari a euro 43.000. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo invalida la delega al funzionario, mancato il contraddittorio endoprocedimentale e corretta la contabilizzazione dei costi. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto, reputando decisiva l'omissione del contraddittorio anche per l'IVA e ritenendo giustificata la deduzione dei costi pubblicitari, poiché il loro ritorno economico poteva misurarsi nel tempo e l'Ufficio non aveva svolto una specifica comparazione di congruità con altri investimenti similari. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 12 L. 212/2000 e dell'art. 32 DPR 600/1973, sostenendo che il contraddittorio preventivo non fosse obbligatorio negli accertamenti a tavolino relativi alle imposte dirette; 2) violazione dell'art. 108 DPR 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., censurando la conferma della deducibilità integrale dei costi di pubblicità e sostenendo che spettasse al contribuente provare la diretta inerenza e il nesso tra spesa e incremento di reddito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo solo nella parte in cui censurava l'affermazione della CTR sulla necessità del contraddittorio endoprocedimentale per le imposte dirette in un accertamento a tavolino, ma ha comunque escluso che ciò conducesse all'accoglimento del ricorso, poiché per l'IVA il contribuente non aveva dedotto in modo specifico le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale, sicché mancava la necessaria prova di resistenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove; in ogni caso, la CTR si è attenuta al principio per cui l'inerenza del costo è un giudizio qualitativo e la relativa prova grava sul contribuente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale si applica ai casi di accesso, ispezione e verifica nei locali del contribuente; non si estende automaticamente agli accertamenti a tavolino per le imposte dirette.
Richiamato dalla ricorrente come norma sul procedimento di accertamento e acquisizione di dati/documenti, ma la Corte non ne ha tratto un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo negli accertamenti a tavolino.
Richiamato in tema di deducibilità dei costi pubblicitari; la Corte ribadisce che l'inerenza va valutata in termini qualitativi, non sulla base di un ritorno economico esatto o proporzionale.
La prova dei fatti costitutivi dell'inerenza del costo, e dunque dell'esistenza, natura e concreta destinazione della spesa all'attività d'impresa, grava sul contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata per dedurre violazioni di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato per affermare che il vizio motivazionale insufficiente non è più deducibile nei termini in cui veniva prospettato dalla ricorrente.
Richiamata in relazione alla riforma del vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6
Richiamato nel passaggio relativo all'orientamento giurisprudenziale sull'ambito applicativo dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 nei casi di accesso istantaneo e redazione del verbale di chiusura delle operazioni.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Richiamato per inquadrare la censura come violazione di legge, poi ritenuta in parte inammissibile perché sostanzialmente diretta a una nuova valutazione del fatto.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari a tavolino relativi alle imposte dirette non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa.
- Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può comportare invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e se il giudice verifica la loro effettiva rilevanza mediante una prova di resistenza.
- In tema di deducibilità dei costi d'impresa, l'inerenza è un giudizio qualitativo di correlazione tra costo e attività svolta, non dipendente da un immediato o matematico rapporto di proporzione tra spesa e ricavo.
- L'onere di provare l'esistenza del costo, la sua natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione all'attività d'impresa grava sul contribuente.
- Nel ricorso per cassazione, una censura formalmente di violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
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