Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28563/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2006-2007 nei confronti di una società e dei suoi soci, in relazione a un'operazione di conferimento di ramo d'azienda del 2003 ritenuta dall'Ufficio elusiva per sovrastima del valore conferito, con creazione di una riserva da soprapprezzo di azioni nella società conferitaria e successiva distribuzione ai soci della conferente di utili non contabilizzati. La CTR aveva annullato gli avvisi ritenendoli illegittimi per incompetenza funzionale della Direzione regionale delle entrate a svolgere attività ispettiva nel periodo considerato. L'Agenzia ha ricorso per cassazione denunciando violazione della normativa sull'assetto organizzativo dell'Agenzia e sostenendo che, in base al D.Lgs. n. 300/1999 e al regolamento di amministrazione, le Direzioni regionali avevano già poteri di verifica e istruttoria all'epoca del pvc del 2007. I contribuenti hanno proposto ricorso incidentale deducendo, in sintesi, la decadenza dell'Ufficio ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973, l'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondata la censura sulla competenza della Direzione regionale: al momento del pvc del 2007 essa era già dotata di poteri di accesso, ispezione e verifica in base alla disciplina organizzativa dell'Agenzia. Ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, escludendo la decadenza dell'Amministrazione perché il dies a quo del termine ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 andava riferito non al conferimento del 2003, ma alle successive distribuzioni della riserva nei periodi d'imposta 2006-2007. Ha dichiarato inammissibili gli altri due motivi incidentali, perché riguardavano questioni assorbite dalla CTR e quindi prive di soccombenza attuale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al ricorso principale accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Veneto in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Il termine di decadenza per l'accertamento decorre dal fatto generatore dell'obbligazione tributaria, che nel caso concreto coincide con la successiva distribuzione della riserva nei periodi d'imposta accertati, non con il mero conferimento originario ritenuto fiscalmente irrilevante.

  • art. 2431 c.c.

    La riserva da soprapprezzo non è distribuibile ai soci fino al raggiungimento della soglia della riserva legale; la sua indebita redistribuzione può integrare il presupposto della ripresa a tassazione.

  • D.Lgs. n. 300/1999, artt. 61 e 66

    Le agenzie fiscali hanno potere di autoregolamentazione e gli statuti/regolamenti interni possono attribuire alle articolazioni periferiche funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e attività operative di rilevanza fiscale.

  • Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, art. 3, comma 3

    Le Direzioni regionali esercitano funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo e attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento e del contenzioso.

  • D.L. n. 185/2008, art. 27, comma 13, conv. in L. n. 2/2009

    La disposizione ha riconfigurato il riparto dei poteri di verifica, ma non ha creato ex novo il potere delle Direzioni regionali, già previsto dalla disciplina organizzativa vigente.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia non è esaminabile quando investe questioni rimaste assorbite dalla decisione impugnata e prive di soccombenza attuale.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    Le questioni relative alla disciplina antielusiva, essendo rimaste assorbite nella decisione di appello, non potevano fondare un ricorso incidentale ammissibile.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    Analogamente, le censure sull'accertamento parziale, se assorbite, sono inammissibili in cassazione per difetto di interesse.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Sono stati utilizzati come parametri del ricorso principale e incidentale per denunciare violazioni di legge e vizi di omessa pronuncia.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la trattazione in Cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata applicata la disciplina della trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Le Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate possono essere titolari, sulla base della disciplina organizzativa interna adottata in attuazione del D.Lgs. n. 300/1999, di poteri di accesso, ispezione e verifica fiscale; la loro competenza non dipende necessariamente da una previsione sopravvenuta di fonte primaria.
  • In tema di decadenza dall'accertamento, il dies a quo va individuato con riferimento al momento in cui si verifica il fatto fiscalmente rilevante che genera l'obbligazione tributaria, e non al solo antecedente negozio societario se questo è di per sé fiscalmente neutro.
  • La distribuzione ai soci di riserve di patrimonio netto non distribuibili, quando sia l'evento fiscalmente rilevante contestato, può costituire il presupposto dell'accertamento nei periodi d'imposta in cui essa avviene.
  • Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse quando censura questioni rimaste assorbite nella sentenza impugnata e per le quali manca una soccombenza attuale; tali questioni possono essere riproposte solo in sede di rinvio.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è ammissibile come autonomo motivo di ricorso incidentale se la questione che si assume omessa è stata assorbita dalla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.