Cassazione Civile, Ordinanza n. 28561/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a imposte per più annualità, sostenendo che non gli fossero stati notificati validamente i tre avvisi di accertamento presupposti. Ha inoltre proposto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, impugnazione anche nei confronti degli avvisi di accertamento stessi. Parallelamente ha promosso un giudizio ordinario di querela di falso sulle firme apposte sulle cartoline di ricevimento delle notifiche, ottenendo un accertamento di falsità delle sottoscrizioni. In Cassazione ha dedotto, con un primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e controverso per non avere la CTR chiarito se il vizio della notificazione degli atti presupposti integrasse nullità o inesistenza; con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo da un lato che la notifica era inesistente perché eseguita a soggetto non identificato e, dall'altro, che il vizio non poteva ritenersi sanato dall'impugnazione cumulativa della cartella e degli avvisi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che la CTR aveva correttamente qualificato il vizio della notificazione degli avvisi come nullità e non come inesistenza, poiché la consegna era avvenuta presso la residenza del contribuente da parte di un soggetto qualificato, sebbene a persona diversa e non identificata. Ha inoltre affermato che, nel caso di impugnazione cumulativa della cartella e degli avvisi presupposti ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice di merito deve esaminare anche la pretesa tributaria nel merito; siccome la CTR aveva poi ritenuto tale pretesa non sorretta da idonee allegazioni e prove, statuizione non impugnata, non vi erano ragioni per accogliere il ricorso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura di omesso esame non era pertinente alla reale doglianza, ma il motivo è stato comunque scrutinato nel merito e ritenuto infondato
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla Corte come corretta riconduzione formale del vizio di motivazione apparente o contraddittoria, ma non decisivo ai fini dell'inammissibilità
art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
norma invocata dal ricorrente per contestare la validità della notificazione degli avvisi di accertamento
art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992
consente l'impugnazione dell'atto consequenziale e, cumulativamente, anche dell'atto presupposto non notificato
art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la sospensione del processo tributario in attesa dell'esito del giudizio di falso
richiamato dal ricorrente in modo non pertinente; la Corte precisa che la CTR non lo aveva applicato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'inesistenza della notificazione ricorre solo quando manchi del tutto l'attività notificatoria oppure quando essa sia compiuta in modo assolutamente estraneo al modello legale; tutte le altre difformità, compresa la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, integrano nullità e non inesistenza.
- La notificazione eseguita presso il luogo di residenza del destinatario da soggetto qualificato non è inesistente solo perché la ricezione sia avvenuta da persona non identificata o non legittimata a ricevere: la consegna, in tal caso, è comunque avvenuta.
- In materia tributaria, l'omessa notificazione dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale, ma il contribuente può scegliere se impugnare solo l'atto finale deducendo il vizio derivato oppure impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, contestando nel merito la pretesa fiscale.
- Quando il contribuente impugna cumulativamente cartella e avvisi di accertamento non notificati, il giudice deve interpretare la domanda come diretta anche a contestare l'esistenza e fondatezza della pretesa tributaria, non solo la regolarità della sequenza notificatoria.
- Se una statuizione di merito del giudice tributario sulla fondatezza della pretesa non viene specificamente impugnata, essa resta ferma e impedisce l'accoglimento del ricorso fondato soltanto sul vizio notificatorio.
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