Cassazione Civile, Ordinanza n. 28562/2021 del 18/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, a seguito di verifiche svolte anche su un soggetto terzo ritenuto società cartiera, aveva contestato a una società acquirente l'indebita deduzione di costi ai fini IRES e IRAP e la detrazione IVA per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, relative all'acquisto di autoveicoli tramite interposizione fittizia della cartiera rispetto ai reali cedenti comunitari. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello la CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo non provata dall'Amministrazione la partecipazione della contribuente al meccanismo fraudolento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme IVA e dei principi sull'onere della prova nelle frodi carosello, sostenendo che fosse sufficiente provare, anche per presunzioni, la consapevolezza o conoscibilità da parte del cessionario dell'inserimento dell'operazione in una frode, senza dover dimostrare una diretta partecipazione fraudolenta; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe liquidato la questione con formula apodittica senza esaminare gli indizi addotti dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo la nullità della motivazione, poiché dalla sentenza di merito emergeva comunque la ragione della decisione: la CTR aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio dell'Ufficio. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che la CTR aveva applicato un criterio errato di riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti, pretendendo la dimostrazione della "connivenza" o della partecipazione consapevole all'accordo simulatorio, mentre per negare la detrazione IVA era sufficiente che l'Amministrazione provasse, anche in via indiziaria e con elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge per censurare il criterio adottato dal giudice di merito sul riparto dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato come vizio processuale per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/72
Richiamato dalla ricorrente tra le norme che disciplinano il diritto alla detrazione IVA.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme in tema di fatturazione e disciplina IVA.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme relative all'accertamento IVA.
La Corte ribadisce il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità dell'evasione da parte del cessionario; poi spetta al contribuente provare la propria diligenza.
Richiamato in tema di prova presuntiva, ammessa per dimostrare gli elementi oggettivi e specifici della frode e la consapevolezza del cessionario.
Richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie, ma la Corte esclude il vizio motivazionale denunciato.
Richiamato in relazione alla disciplina della sentenza di appello nel processo tributario.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ma non ritenuto violato nella specie.
Massime di principio
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi IVA, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- La prova richiesta all'Ufficio non si esaurisce nell'accertamento della mera inidoneità operativa del cedente: occorrono elementi oggettivi e specifici idonei a porre sull'avviso un operatore medio del settore, in relazione alla diligenza esigibile dal contribuente.
- Una volta assolto tale onere probatorio da parte dell'Amministrazione, grava sul contribuente la prova contraria di aver adottato la massima diligenza esigibile per non partecipare all'evasione.
- Nelle frodi carosello non è necessario dimostrare la partecipazione consapevole del cessionario all'accordo simulatorio; è sufficiente la dimostrazione della conoscenza o conoscibilità dell'operazione fraudolenta.
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando il giudice ometta del tutto di indicare gli elementi posti a base del convincimento o li esponga in modo incomprensibile; non sussiste il vizio quando la ratio decidendi sia comunque ricostruibile dal testo della decisione.
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