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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28559/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2001, emesso nei confronti di un imprenditore individuale che aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni IRPEF, IVA e IRAP per più annualità. L'Ufficio, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza e della documentazione contabile ritenuta non attendibile, aveva determinato induttivamente il reddito e l'IVA dovuta. La C.T.R., in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva invece disposto che l'Agenzia rideterminasse reddito, base IRAP e IVA considerando ricavi e costi reali, documentati e contabilizzati, e aveva confermato le sanzioni per le omesse dichiarazioni. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: (1) violazione degli artt. 39, comma 2, e 41 D.P.R. n. 600/1973 e 55 D.P.R. n. 633/1972, per avere la C.T.R. preteso un accertamento analitico nonostante l'omessa dichiarazione, mentre l'Ufficio aveva legittimamente operato con metodo induttivo; (2) violazione dell'art. 109 D.P.R. n. 917/1986, perché la C.T.R. aveva imposto di considerare analiticamente i costi aziendali, senza che ciò fosse necessario nell'accertamento induttivo; (3) violazione delle norme IVA in tema di detrazione, per avere la C.T.R. ammesso la detrazione dell'IVA sugli acquisti nonostante l'omissione/tardività della dichiarazione; (4) un vizio motivazionale, poi assorbito. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando che la C.T.R. aveva confermato le sanzioni calcolandole su imposte da rivedere e persino estendendo la statuizione a periodi d'imposta diversi da quello oggetto di causa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo in presenza di omessa dichiarazione e censurando la C.T.R. per avere richiesto un accertamento analitico e per avere imposto all'Ufficio di assumere costi reali e documentati come se vi fosse una dichiarazione valida. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso principale per difetto di intelligibilità/specificità della censura sull'IVA a credito. Ha dichiarato assorbito il quarto motivo. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale del contribuente, osservando che la rideterminazione delle imposte incide automaticamente sulle sanzioni e che la C.T.R. aveva confermato le sanzioni pur disponendo la revisione dell'imposta, oltre il perimetro dell'anno in contestazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973

    In caso di omessa dichiarazione l'Ufficio può ricostruire induttivamente il reddito sulla base degli elementi comunque acquisiti, senza essere vincolato a un accertamento analitico.

  • art. 41, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento d'ufficio consente l'uso di dati, notizie ed elementi comunque raccolti e anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

  • art. 55 D.P.R. n. 633 del 1972

    L'omessa dichiarazione IVA legittima l'accertamento induttivo e impedisce la detrazione dell'IVA sugli acquisti se non risultante dalle dichiarazioni periodiche.

  • art. 109 D.P.R. n. 917 del 1986

    La norma non è applicabile quando manca una dichiarazione dei redditi, ancorché infedele; nell'accertamento induttivo i costi vanno comunque stimati, anche percentualmente o induttivamente.

  • art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322 del 1998

    La presentazione oltre il termine di 90 giorni equivale, ai fini considerati dalla Corte, a omessa dichiarazione.

  • art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997

    Richiamato dal contribuente nel ricorso incidentale in tema di sanzioni per omessa dichiarazione.

  • art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997

    Richiamato dal contribuente nel ricorso incidentale in tema di sanzioni per omessa dichiarazione.

  • art. 19 D.Lgs. n. 472 del 1997

    La rideterminazione delle imposte dovute comporta automaticamente la rideterminazione dell'importo delle sanzioni.

  • art. 6 D.L. n. 119 del 2018

    Richiamato solo nella parte preliminare relativa alla definizione agevolata, respinta per importo insufficiente e mancata integrazione della rata.

Massime di principio

  • In presenza di omessa dichiarazione dei redditi e/o dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento d'ufficio con metodo induttivo, utilizzando qualsiasi elemento acquisito e anche presunzioni semplici prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
  • Quando l'accertamento è induttivo per omessa dichiarazione, non è corretto imporre all'Ufficio un accertamento analitico fondato sui costi reali e documentati come se esistesse una dichiarazione validamente presentata; spetta invece al contribuente dimostrare fatti contrari o costi maggiori rispetto a quelli stimati dall'Ufficio.
  • Nell'accertamento induttivo dei ricavi e del reddito d'impresa, le componenti negative vanno comunque considerate, ma possono essere determinate anche in via percentuale o induttiva, senza che l'Ufficio debba ricostruirle analiticamente.
  • In caso di omessa dichiarazione IVA, la detrazione dell'imposta sugli acquisti non può essere riconosciuta solo sulla base della contabilità d'impresa o di documentazione extracontabile, se non risulta dalle dichiarazioni periodiche secondo il regime applicabile.
  • La rideterminazione del tributo accertato incide automaticamente anche sulle sanzioni collegate, sicché una decisione che modifichi l'imposta non può lasciare ferme le sanzioni determinate su una base imponibile non più definitiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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