Cassazione Civile, Ordinanza n. 03129/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso in relazione a un decreto ingiuntivo del Tribunale, con il quale l’Ufficio aveva richiesto: l’imposta di registro in misura fissa sull’atto giudiziario, l’imposta di registro in misura proporzionale sugli interessi moratori e l’imposta di registro sull’atto/rapporto negoziale sottostante al credito azionato monitoriamente. La società aveva sostenuto che vi fosse un’illegittima duplicazione d’imposta e che non fosse dovuta la tassazione del negozio enunciato, anche perché già rilevante ai fini IVA; inoltre aveva censurato la motivazione della sentenza regionale, ritenendola apparente, e aveva dedotto violazioni delle norme sul contenuto dell’avviso, sull’onere della prova e sulla tassazione del rapporto sottostante. I motivi di ricorso per cassazione erano tre: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o mancante ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; (2) violazione dell’art. 7 l. 212/2000 e dell’art. 3 l. 241/1990 per asserita integrazione postuma della motivazione dell’atto impositivo; (3) violazione degli artt. 37 e 22 d.P.R. 131/1986, dell’art. 8 Tariffa allegata e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che l’Ufficio avesse tassato un rapporto negoziale diverso e che mancasse prova dell’atto enunciato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza regionale, pur sintetica, superava il "minimo costituzionale" e non era apparente; ha dichiarato infondato e in parte inammissibile il secondo motivo, rilevando che dall’avviso emergeva già il riferimento al rapporto negoziale sottostante e che la ricorrente non aveva rispettato gli oneri di specifica allegazione e localizzazione degli atti necessari a supportare la censura; ha infine respinto il terzo motivo, affermando che l’art. 22 d.P.R. 131/1986 consente, ricorrendone i presupposti, la tassazione anche dell’atto enunciato in un atto giudiziario, senza che ciò integri una duplicazione indebita, e che nel caso concreto la tassazione in misura fissa era corretta per l’atto giudiziario e per l’atto enunciato, trattandosi di operazione rilevante ai fini IVA. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; non sono state liquidate spese in favore dell’intimato per mancata difesa in cassazione, ed è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
comma primo, nn. 3, 4 e 5
È richiamato per inquadrare i vizi dedotti in cassazione; il vizio di motivazione è ormai confinato all’ipotesi di motivazione apparente o mancante nei limiti del "minimo costituzionale".
È invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per carenza di motivazione; la Corte esclude la nullità perché la motivazione, pur sintetica, consente di comprendere il ragionamento decisorio.
È richiamato dalla ricorrente quale parametro del contenuto minimo della sentenza tributaria; la Corte ritiene che il requisito sia rispettato.
È invocato per contestare la motivazione dell’avviso; la Corte respinge la doglianza, rilevando che l’atto impositivo conteneva già il riferimento essenziale al rapporto sottostante.
È richiamato come parametro generale di motivazione degli atti amministrativi; la censura è respinta perché l’avviso era sufficientemente motivato.
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti non registrati tra le stesse parti, l’imposta si applica anche all’atto enunciato; ciò vale anche quando l’enunciazione avvenga in un atto dell’autorità giudiziaria, con tassazione dell’atto enunciato per la parte non ancora eseguita.
È richiamato per il collegamento tra atti dell’autorità giudiziaria e tassazione del titolo/atto giudiziario.
È escluso che il deposito della scrittura privata in cancelleria nel contenzioso integri il "caso d’uso"; il deposito processuale non equivale al deposito in attività amministrativa.
Distingue gli atti soggetti a registrazione in termine fisso da quelli soggetti a registrazione in caso d’uso; le scritture private non autenticate, se relative a operazioni soggette a IVA, sono registrate in caso d’uso.
È richiamato per definire le operazioni imponibili ai fini IVA, rilevanti ai fini dell’alternatività con l’imposta di registro.
artt. 2, 3, 4 e 5 d.P.R. 633/1972
Sono richiamati per individuare i requisiti oggettivi e soggettivi delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
È richiamato per l’alternatività IVA/registro: gli atti soggetti a IVA scontano il registro in misura fissa, non proporzionale.
art. 8 Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986
nota II, comma 1, lett. b)
Gli atti che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte corrispondente.
È richiamato in relazione alla sanzione/pene pecuniaria prevista per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso enunciati in altro atto.
È evocato dalla ricorrente come violato per asserita mancanza di prova dell’atto enunciato; la Corte esclude la violazione perché il rapporto era desumibile dagli elementi contenuti nell’atto monitorio.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere un difetto di prova dell’atto tassato; la Corte reputa la censura infondata.
La Corte ribadisce il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: occorre indicare specificamente gli atti e il loro contenuto rilevante, senza formalismi eccessivi ma con sufficiente puntualità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi configurabile solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o fondata su affermazioni inconciliabili; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una critica del convincimento del giudice di merito ricavato dalla valutazione del materiale probatorio, salvo i limiti del vizio di motivazione o di specifiche violazioni di legge.
- In materia tributaria, chi deduce l’insufficienza o l’erroneità della motivazione dell’avviso e della sentenza deve rispettare l’onere di specificità del ricorso per cassazione, riportando i passi essenziali dell’atto e indicando dove esso sia rinvenibile nel fascicolo, senza poter demandare alla Corte una ricerca esplorativa.
- L’art. 22 d.P.R. 131/1986 comporta la tassazione anche dell’atto enunciato in un atto soggetto a registrazione, quando ricorrano i presupposti normativi e tra le stesse parti esista il rapporto enunciato; ciò vale anche se l’enunciazione avviene in un atto dell’autorità giudiziaria.
- La tassazione dell’atto enunciato non integra duplicazione indebita quando l’imposizione riguarda oggetti giuridici distinti: da un lato l’atto giudiziario, dall’altro il rapporto negoziale sottostante enunciato nel provvedimento.
- Il deposito di una scrittura privata nella cancelleria del giudice civile nel contesto di un procedimento contenzioso non costituisce di per sé "caso d’uso" ai fini dell’imposta di registro.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro implica che le operazioni rilevanti ai fini IVA scontino, per la parte corrispondente, il registro in misura fissa e non proporzionale.
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