Cassazione Civile, Ordinanza n. 05411/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno 2007, con cui l'Ufficio aveva ripreso a tassazione costi indebitamente dedotti ai fini delle imposte dirette e Iva per fatture emesse da alcuni fornitori, ritenendo le operazioni oggettivamente inesistenti. La sentenza d'appello aveva respinto l'appello principale dell'Agenzia, confermando l'accoglimento del ricorso del contribuente in primo grado. In cassazione l'Agenzia ha denunciato, con un unico motivo, la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 109 TUIR, 19 e 21 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente ripartito l'onere della prova, esigendo dall'Ufficio una prova ritenuta insufficiente dell'inesistenza delle operazioni e reputando invece assolto dal contribuente il suo onere probatorio contrario. Il contribuente ha resistito eccependo di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie pendenti ex l. 197/2022, come modificata dal d.l. 34/2023, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione depositata dal contribuente, dalla quale risultava la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento integrale dell'importo dovuto, e ha applicato l'art. 1, commi 197 e 198, della l. 197/2022, come modificato dal d.l. 34/2023. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Le spese del giudizio estinto sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova in ordine all'inesistenza delle operazioni fatturate.
Richiamato insieme agli artt. 2729 c.c. e 2697 c.c. in relazione al governo delle presunzioni e della prova dei fatti controversi.
Richiamato per censurare l'utilizzo o il mancato corretto utilizzo delle presunzioni da parte del giudice di merito.
Richiamato quale norma sostanziale sulle regole di deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.
Richiamato in tema di detrazione dell'Iva in relazione alle operazioni contestate.
Richiamato in relazione alla disciplina delle fatture e della detraibilità Iva connessa alle operazioni fatturate.
art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022
"il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
La Corte ne ha applicato il meccanismo estintivo per le controversie pendenti definite mediante adesione e pagamento degli importi dovuti entro il termine previsto.
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023
Richiamato come modifica normativa della disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti.
art. 1, commi 200 e 201, l. n. 197/2022
Richiamati per regolare il diniego della definizione e i rimedi impugnatori, menzionati dalla Corte in relazione al regime successivo all'estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito estintivo del giudizio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, la presentazione della domanda di definizione agevolata e il deposito della prova del versamento integrale degli importi dovuti entro il termine normativo impongono la declaratoria di estinzione del giudizio.
- L'estinzione per definizione agevolata comporta che le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate.
- Quando il giudizio si estingue per adesione alla definizione agevolata, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
- Le censure relative alla violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni restano assorbite se interviene una causa sopravvenuta di estinzione del processo prima della decisione sul merito.
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