Cassazione Civile, Ordinanza n. 05359/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
Un soggetto che aveva prestato fideiussione a favore di una società, e che era risultato soccombente nel giudizio di merito davanti alla Corte d'Appello di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure. Con il primo motivo ha lamentato l'omessa pronuncia della corte territoriale sulla nullità della fideiussione, eccepita solo in comparsa conclusionale e ribadita in memoria di replica, perché conforme allo schema ABI contenente clausole sanzionate dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 per violazione dell'art. 2, lett. a), l. n. 287/1990. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto applicata al rapporto garantito, assumendo che la clausola fosse indeterminata poiché indicava solo la percentuale senza precisare le modalità di calcolo e il valore su cui applicarla.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, rilevando che, quando si denuncia in cassazione il mancato rilievo officioso di una nullità negoziale, occorre indicare anche quali fatti costitutivi della nullità siano stati tempestivamente allegati nel giudizio di merito, così da consentire al giudice solo una valutazione in iure e non nuovi accertamenti fattuali. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la clausola sulla commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza dell'oggetto quando si limiti a indicare la sola percentuale, senza alcun riferimento al valore base di calcolo e ai criteri/modalità di determinazione, in violazione degli obblighi informativi dell'art. 117 TUB. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, lett. a), l. 10 ottobre 1990, n. 287
Richiamato come parametro della dedotta nullità della fideiussione conforme allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia.
Provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005
Indicato come determinazione sanzionatoria relativa alle clausole del modulo ABI richiamate dal ricorrente.
art. 101 c.p.c., comma 2
La rilevabilità officiosa della nullità presuppone il contraddittorio sui fatti già allegati; non consente nuovi accertamenti fattuali in appello.
art. 117 TUB
Le clausole bancarie devono consentire al correntista di conoscere criteri e modalità di calcolo della commissione; in difetto la clausola è nulla per indeterminatezza dell'oggetto.
Massime di principio
- Quando in cassazione si denuncia l'omesso rilievo officioso di una nullità negoziale, la censura deve essere specifica e deve indicare quali fatti costitutivi della nullità siano stati tempestivamente allegati nel giudizio di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La rilevabilità officiosa della nullità non autorizza il giudice a compiere nuovi accertamenti fattuali: può operare solo sul piano della qualificazione giuridica dei fatti già ritualmente introdotti nel processo.
- In materia di rapporti bancari, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza dell'oggetto se indica soltanto la percentuale applicabile ma non specifica la base di calcolo e i criteri di determinazione dell'importo dovuto.
- L'esigenza di determinatezza delle clausole bancarie è collegata alla funzione informativa e di trasparenza dell'art. 117 TUB, che impone al cliente di poter conoscere ex ante quando e come maturi l'obbligo di pagamento.
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