Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05355/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società correntista aveva agito nei confronti della banca con un'azione di rendiconto e di pagamento relativa al rapporto di conto corrente, ottenendo in primo grado un'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. che aveva condannato l'istituto di credito al pagamento di oltre cinque milioni di euro. La banca aveva proposto appello; la correntista aveva eccepito l'inammissibilità del gravame sostenendo che, nel testo ratione temporis applicabile dell'art. 186-quater c.p.c., non fosse più consentita la rinuncia alla pronuncia della sentenza e che, dunque, l'appello non potesse essere proposto prima del decorso del termine di trenta giorni. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione della banca e rigettato le domande della correntista, qualificando la pretesa come azione di rendiconto connessa a un rapporto di conto corrente unitario, non suscettibile di accertamento e pagamento del saldo prima della chiusura del rapporto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 186-quater c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto ammissibile l'appello nonostante la rinuncia anticipata alla sentenza e prima del termine di trenta giorni; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la Corte d'appello avesse trasformato indebitamente una domanda di rendiconto in una domanda di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la modifica dell'art. 186-quater c.p.c. non ha alterato la funzione dell'istituto e che la rinuncia della parte intimata alla pronuncia della sentenza può essere espressa o tacita, sicché è legittimo anticipare la trasformazione dell'ordinanza in sentenza impugnabile anche mediante manifestazione espressa di tale volontà prima del decorso del termine. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente qualificato la domanda come azione di rendiconto con richiesta di pagamento delle somme risultanti a credito, senza violare l'art. 112 c.p.c., e che il giudice di merito può interpretare la domanda in base a causa petendi e petitum. Le spese sono state compensate integralmente per la novità della questione posta con il primo motivo; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 186-quater c.p.c.

    La norma, nel testo originario e in quello novellato, è funzionale a consentire la stabilizzazione dell'ordinanza a contenuto decisorio; la rinuncia della parte intimata alla pronuncia della sentenza può essere letta anche come rinuncia tacita, e la trasformazione in sentenza impugnabile può essere anticipata dalla manifestazione di tale volontà.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se qualifica la domanda sulla base di causa petendi e petitum e ne trae i corollari logici e giuridici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • In tema di ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., la rinuncia alla pronuncia della sentenza da parte dell'intimato può operare anche in forma tacita o comunque mediante una manifestazione anticipata di volontà, senza necessità di attendere il decorso del termine di quiescenza quando la disciplina applicabile non esclude tale effetto.
  • La funzione dell'art. 186-quater c.p.c. è quella di favorire una sollecita definizione del processo e di stabilizzare un provvedimento altrimenti interlocutorio; pertanto, le modifiche normative che ne incidono la formulazione non devono essere lette in modo da frustrare tale finalità.
  • Il giudice di merito ha il potere di qualificare la domanda in base al contenuto sostanziale della pretesa, desumibile da causa petendi e petitum; non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. se la decisione si mantiene entro il perimetro della domanda così interpretata.
  • Nel rapporto di conto corrente bancario, la contabilizzazione delle singole partite non determina di per sé una situazione creditoria o debitoria definitiva prima della chiusura del rapporto, con conseguente improponibilità di pretese di saldo o rendiconto come se il rapporto fosse già definito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.