Cassazione Civile, Ordinanza n. 05356/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo debitore di due conti correnti. Il debitore aveva proposto opposizione deducendo nullità e illegittimità dei tassi e delle condizioni contrattuali, nonché usurarietà degli interessi. In primo grado, dopo consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale aveva accolto l'opposizione solo in parte: aveva rideterminato il saldo dovuto e aveva detratto un ulteriore importo ritenuto versato per ripianare l'esposizione debitoria, condannando così il debitore al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta in monitorio. La banca aveva appellato sostenendo che quell'ulteriore detrazione fosse erronea perché fondata su rimesse già contabilizzate negli estratti conto e quindi conteggiate due volte. Il debitore ha poi ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., assumendo che la banca non avesse contestato i versamenti poi detratto dal Tribunale; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello non avrebbe deciso sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per novità della domanda ex art. 345 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese. La banca ha resistito e proposto ricorso incidentale limitatamente alla compensazione delle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'accertamento della non contestazione è apprezzamento di merito e, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente che i versamenti contestati erano in realtà già annotati negli estratti conto e quindi già compresi nei conteggi del consulente, con conseguente insussistenza del tema della non contestazione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la banca in appello non aveva introdotto una domanda nuova, ma aveva soltanto censurato l'errore del Tribunale nel considerare pacifici versamenti che non lo erano. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la valutazione della soccombenza va compiuta guardando all'esito complessivo della lite, e la riduzione, seppur parziale, del credito riconosciuto alla banca giustificava la compensazione parziale delle spese. Ha respinto anche il ricorso incidentale della banca, affermando che la compensazione di un terzo delle spese era sorretta dalla reciproca soccombenza e rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito.
Norme richiamate
principio di non contestazione
L'accertamento della sussistenza o meno della non contestazione è questione di interpretazione del contenuto degli atti di parte e appartiene al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per vizio motivazionale nei limiti del sindacato consentito.
Non vi è omessa pronuncia se la corte di merito, pur senza richiamare espressamente la norma, respinge implicitamente l'eccezione incompatibile con la motivazione adottata.
La deduzione della banca in appello non integrava una domanda nuova, ma una critica all'erroneo presupposto di pacificità dei versamenti fatto proprio dal primo giudice.
La regolazione delle spese va valutata in base all'esito complessivo della controversia, non solo alla revoca del decreto ingiuntivo o alla soccombenza su singoli passaggi.
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
La compensazione parziale è legittima in presenza di soccombenza reciproca; la quantificazione della quota compensata rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede proporzione matematica con l'esito quantitativo della lite.
Non sussistevano i presupposti per la responsabilità aggravata richiesta dalla controricorrente.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti realmente non contestati; se i dati contabili risultano già dagli estratti conto e sono stati considerati dal consulente, non può parlarsi di prova acquisita per mancata contestazione.
- L'apprezzamento circa l'esistenza di contestazioni o non contestazioni è attività interpretativa del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- Non c'è omessa pronuncia quando la questione dedotta dalla parte sia incompatibile con la decisione resa e risulti implicitamente disattesa dalla motivazione adottata.
- In opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini delle spese conta l'esito complessivo della lite: la revoca del decreto non basta, da sola, a far gravare tutte le spese sulla banca creditrice.
- La soccombenza reciproca può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese anche quando una delle domande sia accolta solo in misura quantitativamente ridotta; la misura della compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- Se una somma è già stata annotata negli estratti conto e già computata nella ricostruzione contabile del saldo, non può essere detratta una seconda volta dal credito accertato.
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