Cassazione Civile, Ordinanza n. 05357/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una società che, assumendo di avere diritto a un contributo pubblico previsto dalla legge per la ricostruzione di un edificio danneggiato da eventi sismici, ha chiesto il risarcimento del pregiudizio derivante dalla mancata erogazione del contributo. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto che la società avesse diritto al contributo, ma aveva respinto la domanda risarcitoria perché non era stata provata la quantificazione del contributo erogabile e, quindi, del danno. La Corte d'appello ha poi ritenuto che il Tribunale non avesse realmente accertato la spettanza del contributo, ma avesse rigettato le domande per difetto di prova dell'entità del contributo e della perdita, dichiarando inoltre inammissibile l'appello incidentale del Comune. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 99 c.p.c. per asserita errata qualificazione della domanda, che sarebbe stata risarcitoria e non di mero accertamento del diritto al contributo; violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione di perizie non contestate che avrebbero quantificato il contributo; omesso esame delle perizie; violazione dell'art. 2697 c.c. e di principi processuali per la ritenuta inutilizzabilità, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di documenti acquisiti nel corso della consulenza; infine violazione degli artt. 92 e 132 c.p.c. per la compensazione solo parziale delle spese di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti a contrapporre una diversa lettura del contenuto delle domande e delle difese, questione riservata al giudice di merito, e perché comunque scollegati dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, che era fondata sul mancato accertamento del diritto al contributo e sulla mancanza di prova dell'entità del contributo e del danno; inoltre ha rilevato carenze di autosufficienza, poiché i documenti richiamati non erano trascritti né risultavano prodotti nei gradi di merito. Il quarto motivo è stato respinto perché la compensazione parziale delle spese è stata ritenuta sorretta da motivazione desumibile dal complessivo tenore della decisione e non arbitraria, anche alla luce della reciproca soccombenza e della diversa ampiezza delle questioni trattate. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità al Comune ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
La censura sulla qualificazione della domanda è stata ritenuta inammissibile perché la lettura del petitum e della causa petendi spetta al giudice di merito, salvo che l'erronea ricostruzione determini violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 115 c.p.c.
La dedotta violazione del principio di non contestazione è stata respinta perché le censure erano in sostanza volte a contestare la ricostruzione delle domande e la valutazione delle risultanze documentali compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio è stato evocato per le dedotte violazioni di legge, ma i motivi sono stati giudicati inammissibili o infondati perché non coglievano la ratio decidendi o miravano a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame è stato ritenuto insussistente/inammissibile, poiché le doglianze si traducevano nella richiesta di una nuova valutazione di documenti e perizie.
art. 2697 c.c.
La censura sull'onere della prova non ha superato il vaglio di inammissibilità perché non scalfiva la base decisoria della sentenza, fondata sulla mancata prova dell'entità del contributo e del danno.
art. 366 c.p.c.
È stata richiamata la carenza di autosufficienza: il ricorso non trascriveva il contenuto degli atti e dei documenti richiamati e questi non risultavano prodotti nei giudizi di merito.
art. 92 c.p.c.
Nel regime applicabile, la compensazione totale o parziale delle spese può essere disposta per soccombenza reciproca o per giusti motivi; la compensazione parziale è stata ritenuta legittima e motivata dal complessivo tenore della sentenza.
art. 132 c.p.c.
La doglianza di omessa motivazione sulla compensazione delle spese è stata respinta perché la motivazione era desumibile dal complessivo contenuto della decisione.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La qualificazione della domanda e la ricostruzione del petitum e della causa petendi sono attività riservate al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo un errore che incida sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Le censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano a ottenere una diversa valutazione delle prove o degli atti di causa sono inammissibili.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: quando si denunciano errori basati su documenti o atti, il loro contenuto deve essere specificamente indicato e la loro produzione nei gradi di merito deve risultare chiaramente.
- Se la decisione di merito è fondata sulla mancanza di prova di un fatto costitutivo decisivo, i motivi di ricorso che non attaccano quella specifica ratio decidendi sono inammissibili o comunque inconferenti.
- La compensazione delle spese, nel regime applicabile, è legittima quando sia sorretta da soccombenza reciproca o da giusti motivi desumibili anche dal complessivo tenore della sentenza, purché la valutazione non sia arbitraria.
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