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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05360/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

Due investitori hanno citato in giudizio un intermediario finanziario lamentando la violazione di obblighi informativi e di correttezza nell'esecuzione di tredici operazioni di investimento effettuate tra il 1 novembre 2007 e il 5 agosto 2008, con particolare riguardo alla sottoscrizione di quote di un hedge fund denominato Brera Multistrategy. In primo grado hanno chiesto la nullità delle operazioni, in subordine l'annullamento per errore o la risoluzione per inadempimento, oltre al risarcimento dei danni, deducendo in sintesi: assenza di ordine valido; mancata profilatura; informativa insufficiente; mancata consegna di documentazione su supporto duraturo; mancanza del regolamento/prospetto del fondo; difetto della forma richiesta per il perfezionamento dell'investimento. Il Tribunale ha respinto le domande e la Corte d'appello di Milano ha confermato. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti otto motivi, tutti incentrati su presunte violazioni della disciplina MiFID e della normativa Consob (obblighi di classificazione della clientela, informativa precontrattuale, forma e documentazione dell'ordine, adeguatezza/appropriatezza dell'investimento, novità della questione sulla mancanza del regolamento del fondo, omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo. Ha invece accolto il settimo motivo, ravvisando l'errore della Corte d'appello nel qualificare come nuova la questione relativa alla mancata produzione del documento rappresentativo dell'ordine di acquisto delle quote del fondo, questione che risultava già introdotta in primo grado e ribadita in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto sufficientemente esposto nei fatti di causa, così da escludere l'inammissibilità eccepita dalla controricorrente.

  • art. 35, comma 1, reg. Consob n. 16190/2007

    Impone la comunicazione su supporto duraturo della nuova classificazione della clientela (cliente al dettaglio, professionale o controparte qualificata).

  • art. 113, comma 2, reg. Consob n. 16190/2007

    Gli adempimenti informativi verso la clientela in essere alla data di entrata in vigore del regolamento vanno effettuati al primo contatto utile o, in mancanza, entro il 30 giugno 2008.

  • art. 113, comma 3, reg. Consob n. 16190/2007

    La comunicazione della nuova classificazione al cliente al dettaglio, per la clientela già qualificata come operatore qualificato, va effettuata tempestivamente perché muta il regime degli obblighi informativi dell'intermediario.

  • art. 31, comma 1, reg. Consob n. 11522/1998

    Nei rapporti con operatori qualificati non si applicano alcune regole di comportamento e di informazione; nel caso concreto non era però allegato che gli investitori avessero assunto tale qualifica prima del nuovo regolamento.

  • art. 34, comma 5, reg. Consob n. 16190/2007

    È richiamato come disposizione che richiede la preventiva fornitura delle informazioni su supporto duraturo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coerente con la motivazione della sentenza impugnata e nuova rispetto al giudizio di merito.

  • art. 42 reg. Consob n. 16190/2007

    Serve a distinguere la nozione di appropriatezza dell'operazione da quella di adeguatezza, quest'ultima rilevante per servizi diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli.

  • artt. 40 e 41 reg. Consob n. 16190/2007

    Sono richiamati per evidenziare i parametri della valutazione di adeguatezza, non sovrapponibili alla valutazione di appropriatezza.

  • artt. 112, 132, n. 4, c.p.c.

    Sono evocati nei motivi relativi a omessa pronuncia e motivazione, ma la Corte ne ha escluso la fondatezza o ha rilevato l'inammissibilità delle censure.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo richiede l'indicazione del fatto storico omesso, della sua decisività, del dato da cui risulta e del come/quando sia stato discusso tra le parti.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte ha escluso che la norma impedisse l'esame del settimo motivo, ritenendolo specifico e scrutinabile.

Massime di principio

  • In tema di intermediazione finanziaria, la censura per violazione degli obblighi informativi deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una doglianza che non sia aderente all'accertamento compiuto dal giudice di merito è inammissibile.
  • La prospettazione di una violazione dell'obbligo di informazione o di documentazione non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se richiede nuovi accertamenti di fatto e se la parte non indica in quale atto di merito la questione sia stata tempestivamente dedotta.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il ricorrente indica con precisione il fatto storico, la sua decisività, il dato da cui risulta e il momento processuale in cui è stato discusso.
  • La valutazione di attendibilità delle prove, l'apprezzamento del materiale istruttorio e la scelta delle risultanze ritenute decisive spettano al giudice di merito e non sono rivalutabili in cassazione sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale.
  • La distinzione tra adeguatezza e appropriatezza dell'operazione finanziaria è centrale: non sono concetti sovrapponibili e la corretta qualificazione del servizio prestato incide sul contenuto degli obblighi dell'intermediario.
  • Quando una questione era già stata introdotta in primo grado e ribadita in appello, la sua trattazione non può essere arrestata con una declaratoria di novità; se il giudice di merito si arresta in rito, la parte deve censurare la ratio di inammissibilità, non le argomentazioni di merito eventualmente svolte in via subordinata.
  • In cassazione non è ammissibile un ricorso che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizi motivazionali, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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