Cassazione Civile, Ordinanza n. 05358/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società, unitamente ai garanti personali, aveva opposto un atto di precetto intimato dalla banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente affidato. In primo grado, il tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale della banca e condannato gli opponenti al pagamento del saldo passivo risultante dal conto corrente intestato alla società e dall’apertura di credito ad esso collegata. La corte d’appello aveva respinto il gravame ritenendo, tra l’altro, coperta da giudicato la qualificazione del rapporto come apertura di credito, generiche e tardive le contestazioni sul superamento del tasso soglia, tardiva l’allegazione del preteso collegamento negoziale con altro conto, corretta la qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia e inammissibile l’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust per mancanza di tempestiva allegazione e prova documentale del modello ABI e del provvedimento della Banca d’Italia. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti nove motivi: omessa pronuncia sulla richiesta di classificare l’operazione ai soli fini usura; violazione della normativa antiusura; omessa verifica dell’usurarietà anche mediante sommatoria di interessi e commissione di massimo scoperto/penale; violazione dell’onere probatorio sul collegamento tra conti; erronea qualificazione della fideiussione come garanzia autonoma; tardività e mancata ammissione dell’eccezione di nullità antitrust; omesso esame della corrispondenza tra fideiussione e modello ABI; omesso esame della violazione del termine di cui all’art. 1957 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata e fossero reiterativi di questioni già decise, evidenziando inoltre la formazione del giudicato interno sulla qualificazione del rapporto. Ha considerato inammissibili anche le censure sull’usura, sul collegamento negoziale, sulla natura della fideiussione e sulla nullità antitrust per difetto di specificità e autosufficienza, oltre che per la novità di alcune allegazioni e per la mancata tempestiva introduzione dei fatti costitutivi della nullità. Ha ribadito che la nullità contrattuale rilevabile d’ufficio richiede comunque che i fatti costitutivi siano già stati tempestivamente allegati e risultino dagli atti. Il ricorso è stato dunque respinto in rito con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica puntuale e pertinente alla decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate o l’assenza di confronto con la ratio decidendi comportano inammissibilità.
artt. 2 e 4 L. 7 marzo 1996, n. 108
Sono richiamati come norme in materia di usura, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con le ragioni della sentenza impugnata e con l’accertamento di merito sul mancato superamento del tasso soglia.
art. 2-bis d.l. 29 novembre 2008, n. 185 conv. in L. 28 gennaio 2009, n. 2
Richiamato in tema di determinazione del tasso soglia nei rapporti bancari; la relativa doglianza è stata però dichiarata inammissibile.
Richiamato quale norma incriminatrice dell’usura; non è stata però scrutinata nel merito per l’inammissibilità del motivo.
Richiamato in tema di conseguenze civilistiche dell’usura nei contratti di finanziamento; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato in relazione all’onere della prova; la Corte ha ritenuto generiche e non autosufficienti le censure che lamentavano un’erronea distribuzione dell’onere probatorio.
Richiamato come norma sulle nullità contrattuali; la Corte ha ribadito che la nullità può essere rilevata d’ufficio solo se i fatti costitutivi risultano già allegati nel processo.
La nullità è rilevabile d’ufficio, ma nei limiti dei fatti già emersi e tempestivamente allegati in causa.
Richiamato in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata reputata inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato in tema di valutazione del materiale probatorio; la Corte ha escluso che le censure superassero il vaglio di specificità e autosufficienza.
Richiamato con riferimento alle preclusioni assertive e probatorie; la Corte ha valorizzato la tardività di alcune allegazioni.
Richiamato in tema di nuove domande, eccezioni e prove in appello; la Corte ha ritenuto tardive alcune allegazioni e produzioni documentali.
Richiamato nella discussione sulla qualificazione della fideiussione, poi ritenuta inammissibile in cassazione per difetto di specificità della censura.
Richiamato per la distinzione tra fideiussione e garanzia autonoma.
Richiamato per la possibilità di opporre eccezioni da parte del fideiussore; la sentenza impugnata aveva ritenuto che la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni fosse coerente con la garanzia autonoma.
Richiamato nel nono motivo per dedotta inosservanza del termine; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità.
art. 117 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Richiamato in relazione alla disciplina bancaria del rapporto di conto corrente e della trasparenza contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per la dichiarazione della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 2, comma 2, L. 10 ottobre 1990, n. 287
Richiamato per la dedotta nullità antitrust delle clausole fideiussorie conformi al modello ABI ritenuto non conforme dalla Banca d’Italia; la Corte ha escluso l’esaminabilità della nullità in mancanza di tempestiva allegazione dei fatti costitutivi e del relativo supporto documentale.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione di censure già esaminate o la contestazione generica della decisione determina inammissibilità per difetto di specificità.
- La qualificazione giuridica di un rapporto contrattuale compiuta dal giudice di merito non è censurabile in cassazione come semplice contrapposizione di letture, ma solo per violazione dei criteri ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo.
- La deduzione dell’usurarietà di un rapporto bancario richiede allegazioni puntuali e confrontate con gli accertamenti di merito già compiuti; non è sufficiente una prospettazione generica o non autosufficiente.
- La nullità contrattuale è rilevabile d’ufficio, ma il potere officioso del giudice opera solo sui fatti costitutivi già tempestivamente allegati e risultanti dal processo: non può supplire a una completa carenza di allegazione tardivamente introdotta.
- In appello e in cassazione non è consentito introdurre per la prima volta fatti costitutivi della nullità negoziale quando ciò comporti elusione delle preclusioni processuali e lesione del contraddittorio.
- La distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia dipende dall’interpretazione complessiva del testo contrattuale; la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni è un indice qualificante, ma la censura in cassazione deve attaccare la motivazione e i criteri ermeneutici concretamente seguiti dal giudice di merito.
- Quando si deduce una nullità fondata su un modello contrattuale standard o su un provvedimento dell’Autorità, occorre allegare e produrre tempestivamente gli elementi documentali necessari a rendere la nullità verificabile ex actis.
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