Cassazione Civile, Ordinanza n. 18243/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La lite nasce da un compendio immobiliare sito in area vincolata e parzialmente soggetta a diverse destinazioni urbanistiche, acquistato da privati nel 1993. Su uno dei mappali insisteva un vecchio edificio, successivamente ricostruito dalla proprietaria; l’intervento fu sequestrato in sede penale e il reato si estinse per prescrizione. Nel 2004 venne presentata istanza di condono edilizio ex art. 32 del d.l. n. 269/2003. Dopo un precedente contenzioso, il Comune riavviò il procedimento di sanatoria ma nel 2016 rigettò la domanda ritenendo l’abuso insanabile per legge. Il TAR rigettò il ricorso della proprietaria; il Consiglio di Stato, all’esito di verificazione e valorizzando anche il giudicato penale come elemento indiziario, riformò la sentenza e accolse il ricorso di primo grado, annullando il diniego con salvezza del successivo riesame comunale e indicando criteri interpretativi favorevoli alla sanabilità. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, deducendo che il Consiglio di Stato avrebbe: sostituito la propria valutazione a quella della pubblica amministrazione; compresso in modo indebito la discrezionalità tecnica e amministrativa dell’ente; autonomamente qualificato il manufatto come ricostruzione fedele di un rudere; valutato l’interesse pubblico alla conservazione del sentiero Monterosso-Levanto; e applicato una norma "creata" dal giudice, alterando l’art. 3 della l.r. Liguria n. 5/2004 e invadendo la sfera legislativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il Consiglio di Stato si sia mosso entro i limiti della giurisdizione di legittimità: ha effettuato un controllo di legittimità sul diniego di condono, avvalendosi di verificazione e di altri elementi istruttori, e ha annullato l’atto con salvezza del riesame da parte del Comune, senza sostituirsi alla P.A. né esercitare un potere normativo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Il Comune è stato condannato alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
richiamato come parametro costituzionale del riparto di giurisdizione e dei limiti della giurisdizione amministrativa
art. 111, comma 8, Cost.
indicato come base del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione
richiamato quale norma sul ricorso in cassazione per motivi di giurisdizione
richiamato nel motivo di ricorso per dedurre il superamento dei limiti della giurisdizione amministrativa
artt. 4 e 7 d.lgs. n. 104/2010
richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi dell’invasione della sfera riservata alla P.A.
richiamato come base normativa dell’istanza di condono edilizio
citata in relazione alla conversione del d.l. n. 269/2003 e al quadro del condono edilizio
art. 3, comma 1, l.r. Liguria 29 marzo 2004, n. 5
considerato dal Consiglio di Stato come criterio direttivo per il riesame della domanda di condono, nel senso della sanabilità di alcune tipologie edilizie
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001
interpretato dal Consiglio di Stato nel senso che la ristrutturazione può includere anche la parziale ricostruzione di immobili preesistenti, pure in aree vincolate
d.l. n. 76/2020, art. 10, comma 1, lett. b), n. 2-bis
richiamato quale intervento normativo che ha novellato l’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001
sentenza Corte cost. n. 6/2018
richiamata per delimitare il sindacato della Cassazione sui motivi inerenti alla giurisdizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo ricorre solo quando egli travalichi i limiti esterni della giurisdizione, sostituendosi alla pubblica amministrazione con una pronuncia autoesecutiva o compiendo un sindacato di merito non consentito; non ricorre, invece, quando il giudice si limiti ad annullare l’atto per illegittimità e a conformare il successivo riesercizio del potere amministrativo.
- Il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non copre gli errori interpretativi o applicativi del giudice speciale sulla normativa sostanziale, salvo che tali errori si traducano nell’applicazione di una norma creata dal giudice stesso e non di una norma esistente.
- L’annullamento giurisdizionale di un diniego amministrativo con salvezza dei successivi provvedimenti dell’amministrazione non integra sostituzione del giudice alla P.A., perché preserva il potere finale di riesame dell’ente competente.
- La verificazione disposta dal giudice amministrativo e la valutazione di elementi istruttori tecnici non trasformano automaticamente il giudizio di legittimità in un giudizio di merito, se restano funzionali al controllo sulla legittimità dell’atto impugnato.
- Non configura invasione della sfera legislativa l’interpretazione sistematica e teleologica della normativa vigente, anche quando essa incida sul contenuto del successivo riesercizio del potere amministrativo; la violazione del limite giurisdizionale richiede invece una vera produzione normativa giudiziale.
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