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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18252/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società attiva nel trasporto pubblico locale aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2008, sostenendo di poter beneficiare della deduzione prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2) e 4), del d.lgs. n. 446/1997, non applicata in dichiarazione. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo l'agevolazione esclusa per le imprese operanti in regime di concessione e a tariffa nel settore del trasporto pubblico provinciale. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente e confermato l'assenza, nel contratto di servizio con la Provincia, sia di una concessione traslativa sia di una tariffa remunerativa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/insufficiente, per violazione delle norme processuali sulla motivazione, lamentando che la CTR non avesse spiegato perché non ricorressero i presupposti della concessione traslativa e della tariffa remunerativa; 2) in subordine, violazione dell'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2) e 4), d.lgs. n. 446/1997, e degli artt. 1361, 1367 e 2697 c.c., per non aver riconosciuto la sussistenza dei requisiti ostativi all'agevolazione fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ravvisando nella sentenza impugnata un vizio di motivazione apparente, perché la CTR non aveva sviluppato un effettivo percorso argomentativo sul perché, nel caso concreto, non si trattasse di concessione traslativa e non vi fosse tariffa remunerativa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, anche per le spese, affinché riesamini la controversia e motivi compiutamente sulla sussistenza o meno dei due requisiti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione IRAP.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2) e 4), d.lgs. n. 446/1997

    La deduzione/agevolazione IRAP invocata non spetta, secondo l'impostazione dell'Ufficio, alle imprese operanti in regime di concessione e a tariffa; la sua applicazione dipende dalla verifica in concreto della presenza o meno dei requisiti ostativi della concessione traslativa e della tariffa remunerativa.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Rileva, insieme alle norme sulla motivazione, come parametro della struttura della decisione nel processo tributario.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La decisione deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la loro mancanza o apparenza integra vizio della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve consentire di comprendere il ragionamento decisorio, non potendo ridursi a formule apodittiche.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza è deducibile in cassazione quando la motivazione sia solo apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Denuncia la violazione o falsa applicazione di legge, motivo poi assorbito dall'accoglimento del primo.

  • artt. 1361 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per l'interpretazione del contratto, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per l'interpretazione del contratto, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riferimento all'onere della prova, ma il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche o alla mera parafrasi di una norma, senza esplicitare il percorso logico seguito nel sussumere i fatti accertati nella fattispecie astratta.
  • Nel processo tributario la motivazione deve consentire di comprendere perché il giudice ritenga integrati o esclusi i presupposti fattuali e giuridici decisivi; in mancanza, la sentenza è nulla.
  • Quando l'applicazione di un'agevolazione fiscale dipende da requisiti fattuali specifici, il giudice di merito deve accertarne in concreto la sussistenza o l'assenza con motivazione completa e non tautologica.
  • Il motivo di ricorso che denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, se accolto, assorbe le censure di violazione di legge che presuppongono un nuovo esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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