Cassazione Civile, Ordinanza n. 18248/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso IVA presentata da una società estera per l’imposta assolta in Italia nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 38-bis2 d.P.R. n. 633/1972. L’Ufficio ha negato il rimborso perché l’istanza sarebbe stata tardiva: presentata il 7 ottobre 2011, oltre il termine del 30 settembre 2011. La contribuente ha sostenuto che la domanda iniziale, trasmessa telematicamente tramite un intermediario fiscale straniero, era stata scartata dal sistema per meri errori formali e che la successiva riproposizione, effettuata pochi giorni dopo la comunicazione di scarto, dovesse considerarsi tempestiva. In appello l’Amministrazione finanziaria ha insistito sulla tardività e ha inoltre contestato la qualificazione delle prestazioni rese dalla società come attività scientifica, ritenendole invece prestazioni di consulenza tecnica; ha infine dedotto vizio di motivazione della sentenza regionale. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha articolato tre motivi: (1) violazione dell’art. 38-bis2 d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR ritenuto tempestiva la nuova istanza nonostante lo scarto del primo invio; (2) violazione degli artt. 7-ter, 7-quater e 7-quinquies d.P.R. n. 633/1972, per l’erronea qualificazione delle prestazioni come scientifiche e non come consulenza tecnica; (3) violazione dell’art. 132 c.p.c., per asserita motivazione apodittica e generica della sentenza di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato, in astratto, il primo motivo ma poi ne ha escluso la censura, perché il sistema normativo e la prassi dell’Agenzia prevedono che, in caso di invio telematico tempestivo scartato per errori formali, la dichiarazione/istanza possa considerarsi tempestiva se ritrasmessa entro cinque giorni dalla comunicazione di scarto. La CTR si era conformata a tale disciplina, sicché la doglianza erariale è stata giudicata infondata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del merito e della ricostruzione fattuale, estranea al vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. Il terzo motivo è stato respinto: la motivazione della CTR è stata ritenuta esistente, intellegibile e sufficiente al minimo costituzionale, avendo spiegato perché le prestazioni fossero unitarie e finalizzate a ricerca scientifica, con conseguente applicazione della disciplina IVA che le considerava effettuate in Italia. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 38-bis2 d.P.R. n. 633 del 1972
la norma rinvia a un provvedimento direttoriale per modalità e termini dell’istanza di rimborso IVA; la tempestività va valutata anche alla luce della disciplina tecnica di presentazione telematica e dello scarto per errori formali.
Provvedimento direttoriale Agenzia delle entrate n. 53471 del 2010
stabilisce che le istanze di rimborso siano presentate esclusivamente per via telematica e che si considerino presentate quando l’Agenzia completa la ricezione del file; in caso di irricevibilità per errori o incompletezze è previsto un motivato provvedimento di rifiuto.
Circolare Agenzia delle entrate n. 35/E del 23/04/2002
secondo la prassi amministrativa richiamata dalla Corte, una dichiarazione trasmessa nei termini ma scartata dal servizio telematico conserva tempestività se ritrasmessa entro cinque giorni dalla comunicazione di scarto.
artt. 7-ter, 7-quater e 7-quinquies d.P.R. n. 633 del 1972
vengono richiamati per la localizzazione territoriale delle prestazioni di servizi ai fini IVA; la CTR ha ritenuto che, per la natura scientifica dell’attività, la prestazione fosse territorialmente rilevante in Italia.
la censura di motivazione apodittica è stata respinta perché la sentenza d’appello conteneva una ratio decidendi comprensibile e non meramente apparente.
il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione l’accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito.
la doglianza processuale non è fondata quando la motivazione della sentenza, pur sintetica, consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
Massime di principio
- Quando la disciplina tecnica di presentazione di un’istanza prevede la trasmissione telematica e lo scarto per errori formali, la tempestività può essere salva se il contribuente ritrasmette l’atto corretto entro il termine previsto dalla prassi o dalla procedura applicabile dalla comunicazione di scarto.
- La violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l’erronea individuazione o interpretazione della norma o la sua errata sussunzione della fattispecie astratta; non consente di contestare la mera ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione è accoglibile solo se la motivazione è del tutto mancante, meramente apparente o incomprensibile; non è più deducibile un semplice difetto di sufficienza o di contraddittorietà logica nei termini previgenti.
- In materia di IVA e localizzazione delle prestazioni di servizi, il giudice può valorizzare l’unitarietà funzionale delle attività rese, evitando una frammentazione atomistica delle singole operazioni quando esse siano coordinate al perseguimento di un unico risultato scientifico o economico.
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