DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto introduce procedure accelerate e semplificate per affidamenti pubblici sotto e sopra soglia, sospensioni e conclusione dei contratti, verifiche antimafia, collegio consultivo tecnico e misure per opere pubbliche. Molte disposizioni sono limitate nel tempo, in particolare fino al 30 giugno 2023, con alcune proroghe per interventi PNRR/PNC fino al 30 giugno 2024 o 31 dicembre 2026 per gli aspetti antimafia.
Semplificazioni per appalti pubblici, antimafia e opere pubbliche in emergenza COVID-19
Semplificazioni urgenti per appalti, antimafia e opere pubbliche
Il provvedimento interviene in via emergenziale per velocizzare investimenti pubblici, semplificare gli affidamenti e rafforzare gli strumenti di gestione delle opere pubbliche. Prevede regole speciali per appalti sotto e sopra soglia, verifiche antimafia, sospensione dei lavori, collegio consultivo tecnico e tutela della continuità dei cantieri.
Affidamenti sotto soglia
Per le procedure avviate con determina o atto equivalente entro il 30 giugno 2023, gli affidamenti sotto soglia seguono regole derogatorie rispetto al codice dei contratti pubblici. L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro due mesi dall’avvio del procedimento, salvo sospensione per provvedimenti dell’autorità giudiziaria; il termine sale a quattro mesi per le procedure negoziate più ampie previste dal comma 2, lettera b).
Le stazioni appaltanti possono procedere:
- con affidamento diretto per lavori sotto 150.000 euro e per servizi, forniture, ingegneria e progettazione sotto 139.000 euro;
- nelle aree del cratere sismico, con affidamento diretto fino a 150.000 euro per lavori, servizi, forniture e servizi di ingegneria e architettura, fino al termine della ricostruzione pubblica;
- con procedura negoziata senza bando per importi superiori alle soglie indicate e fino alle soglie ordinarie, con consultazione di almeno cinque operatori, ovvero dieci per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro.
Gli affidamenti diretti richiedono un atto con gli elementi essenziali dell’articolo 32, comma 2, del codice dei contratti. Per le procedure negoziate può essere scelto, a discrezione della stazione appaltante, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso; in quest’ultimo caso opera l’esclusione automatica delle offerte anomale anche con almeno cinque offerte ammesse.
Regole specifiche sugli affidamenti sotto soglia
Per queste procedure:
- non sono richieste, di regola, le garanzie provvisorie;
- se richieste per particolari esigenze, l’importo è ridotto alla metà;
- deve essere rispettato il principio di rotazione;
- gli operatori scelti devono avere pregresse e documentate esperienze analoghe.
Sono inoltre disciplinati gli affidamenti dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici, ai quali si applica la disciplina del nuovo codice dei contratti.
Affidamenti sopra soglia
Per le procedure sopra soglia avviate entro il 30 giugno 2023, l’aggiudicazione deve intervenire entro sei mesi dall’avvio del procedimento, salvo sospensione giudiziale. Per i settori ordinari sono ammesse procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione o dialogo competitivo; per i settori speciali valgono gli articoli corrispondenti del codice.
La procedura negoziata può essere utilizzata, nei casi di estrema urgenza legati agli effetti della pandemia o al periodo di sospensione delle attività, quando i termini ordinari non siano rispettabili. È inoltre prevista per alcuni operatori insediati in aree di crisi industriale che abbiano stipulato accordi di programma prima dello stato di emergenza COVID-19.
Deroghe per settori strategici e continuità dei lavori
Per opere in ambiti strategici e in specifici settori, tra cui edilizia scolastica, sanitaria, giudiziaria, penitenziaria, infrastrutture di ricerca, trasporti e reti stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, si opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto delle norme antimafia, dei vincoli UE, dei principi del codice dei contratti e delle regole sul subappalto. La disciplina si estende anche agli interventi di messa a norma o in sicurezza di edifici pubblici.
Se la prosecuzione dei lavori non è possibile con l’esecutore designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, può dichiarare la risoluzione del contratto e scegliere tra esecuzione diretta, interpello dei concorrenti graduati, nuova procedura o proposta di nomina di un commissario straordinario. È prevista anche la salvaguardia dei livelli occupazionali, ove possibile.
Sospensione dei lavori e tutela della continuità
Fino al 30 giugno 2023 la sospensione dei lavori pubblici sopra soglia è ammessa solo per ragioni tassative: disposizioni penali o antimafia, ordine pubblico e salute pubblica, gravi ragioni tecniche, oppure gravi ragioni di pubblico interesse. La sospensione è disposta dal RUP.
Il decreto limita anche la possibilità di sospendere i lavori per inadempimento della controparte e impone al giudice di valutare l’interesse alla sollecita realizzazione dell’opera, anche rispetto all’eventuale crisi dell’appaltatore. Il ritardo nell’avvio o nell’esecuzione può, in certi casi, far scattare la disciplina risolutiva prevista per l’impossibilità di proseguire con l’esecutore originario.
Collegio consultivo tecnico
Per i lavori pubblici sopra soglia è resa obbligatoria, fino al 30 giugno 2023, la costituzione di un collegio consultivo tecnico prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque entro dieci giorni. Per i contratti già avviati alla data di entrata in vigore, il collegio va nominato entro trenta giorni.
Il collegio, composto di regola da tre membri e in casi complessi da cinque, ha funzioni di rapida risoluzione delle controversie e delle questioni tecniche durante l’esecuzione del contratto.
Verifiche antimafia e protocolli di legalità
Fino al 30 giugno 2023, nei procedimenti su istanza di parte per l’erogazione di benefici economici pubblici, quando la documentazione antimafia non sia immediatamente ottenibile, si applica il caso d’urgenza. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è prevista l’informativa liberatoria provvisoria, che consente la stipula o l’autorizzazione sotto condizione risolutiva, con verifiche da completare entro 60 giorni.
È inoltre rafforzata la consultazione delle banche dati antimafia e introdotto l’articolo 83-bis del codice antimafia sui protocolli di legalità. Le iscrizioni in specifici elenchi o anagrafi antimafia equivalgono al rilascio dell’informazione antimafia. Il mancato rispetto dei protocolli di legalità può costituire causa di esclusione o risoluzione.
Per interventi finanziati con risorse PNRR e PNC, alcune misure del decreto sono state prorogate al 30 giugno 2024; la disciplina antimafia del medesimo impianto è stata invece estesa fino al 31 dicembre 2026.
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