Cassazione Civile, Ordinanza n. 18249/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente, titolare di ditta individuale, un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, recuperando maggiore IVA in relazione a fatture di acquisto ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile in primo grado per tardività e l'appello era stato rigettato. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 115 c.p.c. e del diritto di difesa, lamentando che la CTR avesse affermato la tardività del ricorso sulla base di un documento mai prodotto in quel giudizio, cioè l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), desunto invece da conoscenza personale del collegio in altro procedimento. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del giusto processo, perché la decisione si sarebbe fondata su documenti estranei al processo e non acquisiti ritualmente. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo, rilevando che la prova del perfezionamento della notifica non poteva essere tratta dalla sola prova della spedizione della raccomandata informativa, ma richiedeva la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della CAD; ha inoltre stigmatizzato l'uso di elementi conoscitivi provenienti da altro giudizio tra le stesse parti, in violazione del divieto di scienza privata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese anche della fase di legittimità. La decisione impugnata è stata quindi annullata perché la CTR aveva ritenuto perfezionata la notifica dell'avviso di accertamento senza che fosse stata prodotta la prova richiesta dalla disciplina della notificazione postale, facendo altresì riferimento a un documento conosciuto in un diverso processo.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del motivo di nullità della sentenza per violazione di norme processuali e del diritto di difesa.
È applicato nel senso che il giudice non può fondare la decisione su documenti non prodotti ritualmente nel processo, né su conoscenze acquisite aliunde.
È evocato a tutela del contraddittorio, per censurare la decisione basata su elementi non sottoposti alle parti.
art. 111 Cost.
È richiamato quale parametro del giusto processo, violato se la decisione si fonda su atti estranei al contraddittorio.
art. 8, co. 2, L. n. 890 del 1982
Per la notifica postale, in caso di temporanea assenza del destinatario, il perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD; non basta la sola prova della spedizione della raccomandata informativa.
art. 24 Cost.
Richiamato nell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notifica, a garanzia del diritto di difesa.
È richiamato come norma che, insieme all'art. 115 c.p.c., esclude la scienza privata del giudice rispetto a fatti/documenti non acquisiti nel processo.
Massime di principio
- In tema di notificazione a mezzo posta di atti impositivi o processuali, quando il plico non sia consegnato per rifiuto, temporanea assenza o mancanza di persone idonee alla ricezione, il notificante prova il perfezionamento della notifica solo producendo in giudizio l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
- La mera prova della spedizione della raccomandata contenente la CAD non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica, se la disciplina applicabile richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
- Il giudice non può fondare la decisione su documenti non prodotti ritualmente nel processo né su conoscenze acquisite in altri giudizi tra le medesime parti, poiché ciò viola il divieto di scienza privata e le garanzie del contraddittorio.
- La tardività del ricorso del contribuente non può essere dichiarata senza una prova processualmente valida della data di perfezionamento della notificazione dell'atto presupposto.
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