Cassazione Civile, Ordinanza n. 18251/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per le annualità 2005-2007, sostenendo che la propria attività professionale fosse svolta senza autonoma organizzazione e con beni strumentali di modesta entità, quindi senza presupposto impositivo. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento in primo grado e la conferma in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c. per avere la CTR ritenuto nuova e quindi preclusa in appello una difesa dell'Ufficio: la deduzione che dall'importo richiesto a rimborso andassero decurtate le somme già compensate dal contribuente. Secondo l'Ufficio, non si trattava di domanda o eccezione nuova, ma di mera difesa che contestava la sussistenza e l'ammontare del credito restitutorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che, nel contenzioso tributario avente ad oggetto il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore e deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso; le contestazioni dell'Ufficio sui fatti posti a base della domanda non integrano eccezioni in senso stretto, ma mere difese ammissibili anche in appello. In particolare, la deduzione del mancato versamento di parte delle somme o della loro utilizzazione in compensazione non amplia il thema decidendum e non è preclusa dall'art. 57 d.lgs. 546/1992. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario preclude in appello solo le nuove eccezioni in senso tecnico; non vieta le mere difese o le contestazioni che si limitano a negare i fatti costitutivi della pretesa del contribuente.
art. 345 c.p.c.
È evocato in relazione al divieto di nuove domande/eccezioni in appello, ma la Corte esclude che la difesa dell'Ufficio costituisca un'innovazione vietata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto dal ricorrente per sostenere l'error in procedendo della sentenza d'appello.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario avente ad oggetto il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore sostanziale e formale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
- Le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria che si limitano a negare il mancato versamento dell'imposta o a dedurre l'avvenuta compensazione delle somme non costituiscono eccezioni in senso stretto, ma mere difese sempre ammissibili, anche in appello.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario riguarda solo quelle che introducono nuovi elementi costitutivi o modificano il thema decidendum; non opera quando la parte resistente contesta la fondatezza della pretesa creditoria avversaria senza mutare petitum e causa petendi.
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