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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18251/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per le annualità 2005-2007, sostenendo che la propria attività professionale fosse svolta senza autonoma organizzazione e con beni strumentali di modesta entità, quindi senza presupposto impositivo. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento in primo grado e la conferma in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c. per avere la CTR ritenuto nuova e quindi preclusa in appello una difesa dell'Ufficio: la deduzione che dall'importo richiesto a rimborso andassero decurtate le somme già compensate dal contribuente. Secondo l'Ufficio, non si trattava di domanda o eccezione nuova, ma di mera difesa che contestava la sussistenza e l'ammontare del credito restitutorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che, nel contenzioso tributario avente ad oggetto il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore e deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso; le contestazioni dell'Ufficio sui fatti posti a base della domanda non integrano eccezioni in senso stretto, ma mere difese ammissibili anche in appello. In particolare, la deduzione del mancato versamento di parte delle somme o della loro utilizzazione in compensazione non amplia il thema decidendum e non è preclusa dall'art. 57 d.lgs. 546/1992. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario preclude in appello solo le nuove eccezioni in senso tecnico; non vieta le mere difese o le contestazioni che si limitano a negare i fatti costitutivi della pretesa del contribuente.

  • art. 345 c.p.c.

    È evocato in relazione al divieto di nuove domande/eccezioni in appello, ma la Corte esclude che la difesa dell'Ufficio costituisca un'innovazione vietata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto dal ricorrente per sostenere l'error in procedendo della sentenza d'appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario avente ad oggetto il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore sostanziale e formale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
  • Le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria che si limitano a negare il mancato versamento dell'imposta o a dedurre l'avvenuta compensazione delle somme non costituiscono eccezioni in senso stretto, ma mere difese sempre ammissibili, anche in appello.
  • Il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario riguarda solo quelle che introducono nuovi elementi costitutivi o modificano il thema decidendum; non opera quando la parte resistente contesta la fondatezza della pretesa creditoria avversaria senza mutare petitum e causa petendi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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