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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18253/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia riguarda il recupero di somme erogate come agevolazioni pubbliche per investimenti connessi all'imprenditoria femminile. L'ente incaricato dalla Regione di recuperare il contributo aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per una somma determinata; la società beneficiaria lo aveva opposto e la Corte d'appello aveva revocato il decreto, ritenendo non provata integralmente la frode contestata e rideterminando il dovuto, anche in ragione di una precedente escussione di polizza fideiussoria. La società incorporante ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe valutato una ulteriore irregolarità relativa a una fattura e avrebbe comunque trascurato la sproporzione della fattura principale; 2) violazione di legge nella determinazione della quota da detrarre con riferimento alla fattura principale, deducendo che, secondo la disciplina del regime de minimis e delle agevolazioni applicabili, non andava detratto il 100% della fattura ma solo la percentuale agevolabile; 3) omesso esame di un fatto decisivo per un errore nel computo delle somme da restituire; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente posto le spese a carico della ricorrente nonostante una parziale riduzione delle pretese e l'intervenuta escussione della polizza. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava in realtà a una nuova valutazione del merito, mentre ha accolto il secondo e il terzo motivo, correggendo il criterio di detrazione applicato alla fattura relativa a beni e servizi agevolati; il quarto motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il primo e assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame, anche in relazione alla ulteriore fattura che la Corte territoriale aveva ritenuto assorbita sulla base di un presupposto errato. La Corte di cassazione ha inoltre affermato che, per la fattura principale, non poteva essere detratto il 100% dell'importo, ma solo la quota agevolabile secondo la disciplina richiamata, con conseguente rideterminazione del residuo dovuto. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione, non per la mera richiesta di rivalutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nel calcolo delle somme dovute e nella corretta applicazione della disciplina delle agevolazioni.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico non esaminato e il dato da cui risulti.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È richiesto il deposito degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, a sostegno della specificità della censura.

  • L. 25 febbraio 1992, n. 215

    Disciplina le misure di agevolazione per l'imprenditoria femminile, prevedendo contributi in conto capitale per specifici investimenti.

  • d.P.R. 314/2000, art. 6

    In caso di opzione per il regime de minimis, l'agevolazione è concessa entro percentuali predeterminate della spesa ammessa e non necessariamente per l'intero importo fatturato.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., restringendo l'ambito del sindacato di legittimità sull'omesso esame.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla possibile compensazione delle spese nei casi consentiti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della valutazione delle prove o la richiesta di una nuova ponderazione del materiale istruttorio.
  • Quando la disciplina agevolativa prevede percentuali di contributo legate al regime applicabile, il giudice di merito deve applicare correttamente la quota agevolabile e non può automaticamente imputare al beneficiario l'intero importo della spesa fatturata.
  • Se la rideterminazione della somma dovuta dipende da un calcolo errato su una voce principale, l'errore può rendere necessario l'esame di ulteriori voci che prima erano state ritenute assorbite.
  • La censura sulle spese di lite resta assorbita quando la cassazione interviene sul presupposto della soccombenza o dell'entità del credito, imponendo un nuovo regolamento all'esito del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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