L.R. Liguria 5/2004
Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria 2004), concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, per la Regione, l’attuazione del condono edilizio del d.l. 269/2003, incrementando oblazione e oneri di costruzione, fissando limiti di ammissibilità e modalità procedurali per il rilascio dei titoli in sanatoria. Contiene termini ormai scaduti e una disciplina transitoria per pratiche pregresse, oggi sostanzialmente esaurita.
Sanatoria edilizia: aumento oblazione e oneri, limiti e procedure di condono
Sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi nella Regione
La legge regionale detta le misure attuative del condono edilizio statale di cui al d.l. 269/2003, come convertito e modificato, per il territorio regionale. La disciplina riguarda l’incremento degli importi dovuti, i limiti di ammissibilità, le procedure istruttorie e alcuni regimi transitori per le pratiche pendenti.
Oblazione e oneri economici
La legge prevede un aggravio degli importi dovuti per la sanatoria, destinato in parte alla Regione per attività di controllo e riqualificazione territoriale.
- L’oblazione prevista dalla tabella C del d.l. 269/2003 è aumentata del 10%.
- Le somme sono finalizzate a controlli periodici con rilevamenti aerofotogrammetrici e a interventi regionali di riqualificazione urbanistica, paesistico-ambientale, fluviale e idrogeologica.
- Il pagamento va effettuato all’atto della presentazione dell’istanza, in unica soluzione, sul conto corrente individuato dalla Regione; per le istanze già presentate prima dell’entrata in vigore della legge il versamento doveva avvenire comunque entro il 31 marzo 2004.
Incremento degli oneri di costruzione
La disciplina regionale maggiora gli oneri di costruzione dovuti ai Comuni per gli interventi oggetto di sanatoria.
- Incremento del 100% nei Comuni costieri.
- Incremento del 50% nei Comuni di fascia collinare retrocostiera indicati in elenco.
- Incremento del 20% nei Comuni montani indicati in elenco.
- Le maggiorazioni sono ridotte del 50% per opere abusive su unità immobiliari e pertinenze adibite a prima casa al 31 marzo 2003.
- Le maggiorazioni sono ridotte del 75% per opere abusive relative a funzioni non residenziali, escluso l’uso commerciale e direzionale.
- Il 20% dell’incremento, al lordo delle riduzioni, è riservato alla Regione.
- Gli oneri sono versati in via anticipata al momento della domanda secondo la tabella D del d.l. 269/2003.
- Per ottenere il titolo in sanatoria, la quota residua degli oneri e del relativo incremento doveva essere versata al Comune entro il 30 settembre 2004.
- La quota regionale del 20% doveva essere riversata dal Comune entro il 30 novembre 2004.
- Il Comune doveva verificare il conguaglio definitivo entro il 31 ottobre 2007; decorso tale termine senza richiesta, le somme versate si intendono congrue e corrette ad ogni effetto.
Opere e tipologie ammissibili a sanatoria
La legge individua alcune categorie di interventi suscettibili di sanatoria, nel rispetto delle esclusioni già previste dalla normativa statale.
- Sono ammissibili gli ampliamenti di manufatti di qualunque destinazione d’uso entro 450 mc della volumetria originaria.
- Sono ammissibili nuove costruzioni di qualunque destinazione d’uso entro 450 mc per singola domanda, purché la nuova costruzione non superi complessivamente 1.500 mc.
- Sono ammissibili i mutamenti di destinazione d’uso di manufatti o parti di essi.
- Sono ammissibili i frazionamenti di immobili residenziali senza necessità di parcheggi pertinenziali.
- Restano ferme le esclusioni previste dall’art. 32, comma 27, del d.l. 269/2003.
Vincoli, aree tutelate e condizioni speciali di sanatoria
La legge disciplina la sanabilità di opere realizzate in presenza di vincoli, con regole specifiche per paesaggio, demanio marittimo e vincoli idrogeologici.
- Per i vincoli idrogeologici e di assetto idraulico, il richiamo regionale alle previsioni di inedificabilità assoluta è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 225/2012.
- Nelle aree del demanio marittimo non comprese in ambiti portuali di competenza delle Autorità portuali, la sanatoria è possibile solo con la disponibilità dell’area da parte dell’autorità competente, se vi sono modifiche a concessioni demaniali in atto, e con il parere favorevole delle amministrazioni preposte al vincolo paesistico-ambientale.
- Per le opere su immobili soggetti a vincolo paesistico-ambientale, il rilascio del parere è subdelegato ai Comuni.
- In tali casi l’istanza deve essere corredata da elaborati grafici asseverati da tecnico abilitato con indicazione della localizzazione e delle dimensioni dell’opera in piante, prospetti e sezioni 1:100.
- Il Comune acquisisce il parere conforme della কমিশione edilizia integrata entro 120 giorni e può usare la conferenza di servizi; il dissenso motivato di un’amministrazione paesistico-ambientale, compresa la Soprintendenza, impedisce il rilascio della sanatoria.
- Il titolo può essere subordinato a prescrizioni di inserimento paesaggistico-ambientale, con fissazione di un termine per adempiere.
- In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, il Comune dichiara la decadenza del titolo e applica le sanzioni edilizie e di tutela dei beni ambientali.
- Il parere favorevole va comunicato alla Soprintendenza, salvo assenso già acquisito, e il rilascio del titolo è subordinato anche al pagamento dell’indennità pecuniaria prevista dalla normativa sui beni culturali e paesaggistici.
Casi particolari di sanatoria in aree vincolate e fuori vincolo
La legge amplia alcune ipotesi di condonabilità e disciplina diversamente gli interventi non ricadenti in aree vincolate.
- Sono sanabili i mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, se la nuova destinazione non è vietata dalla disciplina del vincolo.
- Sono sanabili le opere o modalità esecutive non valutabili in superficie o volume e le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta entro il 2% delle misure del progetto assentito, purché non contrastino con la disciplina di tutela del vincolo.
- Sono sanabili le opere eseguite prima del 1° settembre 1967, indipendentemente dalla disciplina urbanistica vigente.
- Per gli abusi di tipologie 4, 5 e 6 della tabella C del d.l. 269/2003 relativi a immobili fuori dalle zone vincolate di cui alla l. 47/1985, si applicano le condizioni statali ma con dimezzamento dei termini previsti per la definizione del procedimento.
Definizione delle pratiche di sanatoria pregresse
La legge contiene una disciplina transitoria molto ampia per le domande di condono già presentate ma ancora non definite alla data di entrata in vigore.
- Le istanze presentate ai sensi della l. 47/1985 e dell’art. 39 della l. 724/1994, ancora incomplete per carenza di documentazione essenziale, dovevano essere integrate entro il 31 marzo 2012, pena l’inammissibilità e la reiezione.
- Per le pratiche rimaste aperte per vincoli idraulici o idrogeologici e per le falde acquifere, la sanatoria era possibile solo se le opere non creavano rischio per la pubblica e privata incolumità e non ostacolavano le previsioni dei piani di bacino o delle opere già inserite nel programma triennale degli enti locali.
- In tali casi il titolo era rilasciato entro 120 giorni dalla presentazione di un’attestazione di tecnico abilitato sul rispetto di tali condizioni, eventualmente con ulteriore documentazione.
- L’attestazione doveva essere depositata entro il 31 marzo 2012 con il versamento di 700 euro maggiorati degli interessi legali dal 1° gennaio 2005; la somma era divisa a metà tra Comune e Regione e la quota regionale andava versata sul conto corrente regionale.
- Gli introiti erano destinati a interventi di riqualificazione idraulica e idrogeologica.
- Il Comune poteva prescrivere accorgimenti tecnici, misure e cautele per la sicurezza.
- Se l’attestazione non era presentata o la verifica era negativa decorso il termine, la sanatoria era preclusa e l’istanza respinta con applicazione delle sanzioni.
- Per le altre pratiche pendenti per mancanza di pareri o assensi di amministrazioni diverse dal Comune, i Comuni potevano ricorrere alla conferenza di servizi.
- Tali pratiche dovevano essere definite entro il medesimo termine perentorio previsto per quelle del comma precedente.
- I diritti e gli oneri istruttori applicabili erano quelli comunali per i corrispondenti titoli edilizi, aumentabili fino al 10%.
- Le istanze di sanatoria si intendevano assentite per silenzio dopo un anno dalla completa integrazione della documentazione essenziale e dall’integrale pagamento di oblazione, oneri di costruzione e indennità pecuniaria; il Comune doveva attestare la formazione del titolo tacito entro 30 giorni dalla richiesta.
Disposizioni finali e attualità della disciplina
La legge prevede l’adeguamento automatico dei termini regionali in caso di proroga statale dei corrispondenti termini del condono.
- Con provvedimento della Giunta, i termini per presentare le istanze e per gli adempimenti regionali sono adeguati ai rinvii statali del d.l. 269/2003.
- La disciplina ha oggi rilievo soprattutto ricostruttivo e storico: molte scadenze sono ampiamente decorse e alcune disposizioni hanno esaurito i propri effetti, oltre alle dichiarazioni di illegittimità costituzionale su parti specifiche.
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