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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18250/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente, titolare di ditta individuale, un avviso di accertamento IVA per l'anno 2008, recuperando maggiore imposta in relazione a fatture di acquisto ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Il contribuente aveva proposto ricorso alla CTP, ma questo era stato dichiarato inammissibile per tardività; l'appello era stato poi rigettato dalla CTR. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 115 c.p.c. e del diritto di difesa, lamentando che la CTR avesse ritenuto tardivo il ricorso sulla base di un documento mai prodotto in giudizio e conosciuto solo per percezione extraprocessuale dei giudici in altro procedimento, in particolare l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del contraddittorio e del giusto processo, sempre perché la decisione si sarebbe fondata su documenti estranei al processo. La censura centrale riguardava quindi la prova della rituale notifica dell'atto impositivo e la sufficienza o meno della sola prova della spedizione della CAD.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio secondo cui, in caso di notifica postale non perfezionatasi per assenza temporanea del destinatario, la prova del perfezionamento notificatorio richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della CAD e non la sola prova della sua spedizione. È stato inoltre rilevato che il giudice di merito non può fondare l'accertamento su documenti conosciuti per altra causa o comunque estranei al fascicolo del processo. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro per censurare la nullità della sentenza per violazione di norme processuali e del diritto di difesa

  • art. 115 c.p.c.

    impone che la decisione sia fondata su prove ritualmente acquisite nel processo; è violato se il giudice utilizza conoscenze tratte da altro giudizio o documenti non prodotti

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato come presidio del principio del contraddittorio, che impedisce la decisione su elementi non sottoposti alle parti

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del giusto processo, leso se la decisione si basa su materiale probatorio estraneo al contraddittorio

  • art. 8, co. 2, L. n. 890 del 1982

    la prova del perfezionamento della notifica postale, in caso di mancata consegna al destinatario per temporanea assenza, richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD

  • art. 24 Cost.

    richiamato, insieme all'art. 111 Cost., a sostegno di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina delle notificazioni

Massime di principio

  • In tema di notificazione postale di atti impositivi o processuali, quando la consegna al destinatario non avvenga per rifiuto, assenza temporanea o mancanza di soggetti abilitati a ricevere l'atto, il notificante deve provare il perfezionamento del procedimento producendo in giudizio l'avviso di ricevimento della CAD; la sola prova della spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente.
  • Il giudice non può fondare la decisione su documenti non ritualmente acquisiti nel processo o conosciuti attraverso altro giudizio tra le stesse parti; ciò viola il divieto di scienza privata e i principi del contraddittorio e del giusto processo.
  • Quando la ritualità della notifica costituisce il presupposto della tempestività del ricorso, l'assenza della prova documentale richiesta dalla legge impedisce di ritenere dimostrata la tardività dell'impugnazione.
  • L'accertamento della validità della notifica deve essere compiuto sulla base del materiale probatorio presente nel fascicolo processuale e secondo la disciplina specifica della notificazione postale, interpretata in senso costituzionalmente orientato.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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