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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2120/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava per cassazione la sentenza della C.T.R. Toscana che aveva escluso la tassazione ai fini IRPEF e IVA della quota di profitto del reato (anno 2004) attribuita ai contribuenti, ritenendo che dal giudizio penale risultasse la locupletazione della sola società Server Plus Ltd e non la prova dell'effettiva percezione delle somme da parte dei soci di fatto. L'Amministrazione deduceva, tra l'altro, errata valutazione degli effetti della sentenza penale nel giudizio tributario, errata qualificazione dell'ordine di restituzione come obbligo risarcitorio anziché restitutorio, e insufficiente valutazione del materiale probatorio offerto dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso notificato durante il periodo di sospensione per COVID-19, stabilendo che l'art. 83 del d.l. n. 18/2020 ha sospeso i termini processuali e non il processo; quindi l'atto non è nullo. Sul merito i primi tre motivi sono stati ritenuti fondati: la C.T.R. ha errato nel non valutare correttamente il valore probatorio della sentenza penale e degli elementi ad essa collegati, non avendo adeguatamente considerato che l'ordine di restituzione e i passaggi della sentenza d'appello penale indicavano la riconducibilità del profitto ai soci di fatto. Per tali ragioni la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata al giudice a quo per nuovo esame. Il quarto motivo è assorbito.

Norme richiamate

  • legge 24 dicembre 1993, n. 537

    Norma richiamata come base per qualificare il profitto del reato come 'reddito diverso'; la Corte osserva che la valutazione della sussistenza del reddito deve tenere conto anche delle risultanze penali integrate correttamente nel processo tributario

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Citato tra le norme tributarie rilevanti per la determinazione del reddito e per la prova; la Corte richiama l'esigenza di corretta valutazione probatoria degli elementi forniti dall'Amministrazione

  • d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Norme sul reddito imponibile e sulla sua qualificazione, utilizzate nel confronto tra la qualificazione civil/penale del profitto e la sua assoggettabilità a tassazione

  • codice civile

    Richiamati in tema di onere della prova e di presunzioni; la Corte richiama l'obbligo del giudice tributario di valutare se le sentenze penali forniscono presunzioni idonee a provare il fatto tassabile

  • codice di procedura penale

    Art. 654 (effetti della sentenza) e art. 185 (efficacia probatoria di talune dichiarazioni): evocati nell'ambito delle censure sull'errata estensione degli effetti della sentenza penale nel processo tributario e sulla corretta interpretazione degli accertamenti penali

  • codice di procedura civile

    Richiamati con riguardo a questioni processuali (es. richieste di rinvio, sospensione dei termini, effetti della sospensione); la Corte precisa che le norme emergenziali hanno sospeso i termini e non il processo

  • d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    art. 83 (conv. con modif. dalla legge n. 27/2020 e success. mod. dall'art. 36 d.l. 8 aprile 2020 n. 23, conv. con modif. dalla legge n. 40/2020)

    Interpretato come norma che sospende i termini processuali nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020 e non come causa di sospensione ex lege del processo; di conseguenza gli atti posti in quel periodo non sono nulli ma i loro effetti sono differiti

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per affermare che la sentenza penale irrevocabile non produce automaticamente autorità di cosa giudicata nel processo tributario: il giudice tributario può usare la sentenza come fonte di prova, ma deve valutarla insieme ad altri elementi

Massime di principio

  • La sentenza penale, anche se irrevocabile, non ha automatica efficacia di cosa giudicata nel processo tributario: costituisce elemento di prova che il giudice tributario deve valutare insieme al resto del materiale probatorio
  • Un ordine di restituzione pronunciato nel processo penale può essere indizio rilevante (e talora decisivo) della disponibilità e del profitto illecito a favore degli imputati, e va correttamente ponderato dal giudice tributario
  • L'onere della prova in materia tributaria resta a carico dell'Amministrazione, ma questa può avvalersi delle risultanze del processo penale e di presunzioni purché il giudice tributario espliciti la valutazione della loro gravità, precisione e concordanza
  • Le misure emergenziali del 2020 (art. 83 d.l. n. 18/2020) hanno sospeso i termini processuali e non hanno determinato la sospensione del processo: gli atti compiuti nel periodo non sono nulli ma i loro effetti relativi alla prosecuzione dei termini sono differiti
  • Se il giudice di merito non valuta compiutamente il contenuto della sentenza penale e il materiale indiziario correlato, la decisione è censurabile per vizio di motivazione e può essere cassata con rinvio per nuovo esame

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