Cassazione Civile, Sentenza n. 2129/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il MEF aveva irrogato a Corrado Fuso una sanzione pecuniaria di €602.900 per omessa segnalazione alla UIF di operazioni sospette poste in essere dal cliente MGM Srl: 186 prelievi in contanti (totale €12.057.600) nel periodo 28/04/2006-12/06/2008. Fuso aveva proposto opposizione; il Tribunale di primo grado ridusse la sanzione a €300.000; la Corte d'appello di Roma annullò l'ordinanza-ingiunzione del MEF ritenendo che la presenza di fatture di rivendita e il pagamento tramite assegni bancari della compratrice escludevano elementi concreti di sospetto tali da imporre la segnalazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del MEF (primo e secondo motivo), ritenendo che la Corte d'appello abbia errato nel valutare la normativa antiriciclaggio e abbia omesso di considerare fatti decisivi: numerosità e consistenza dei prelievi in contanti, impiego sistematico di contante, carenze documentali sugli acquisti (assenza di fatturazione dai rivenditori), possibile ruolo della "cartiera" acquirente e destinazione ignota dei flussi di denaro. Sussisteva quindi l'obbligo oggettivo di segnalazione da parte del professionista. La sentenza d'appello è cassata e il giudizio rinviato alla Corte d'appello di Roma anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 3, d.l. 3 maggio 1991, n. 143 (conv. con legge n. 197/1991)
Stabilisce l'obbligo per gli intermediari (tra cui i professionisti) di segnalare operazioni che, per caratteristiche, entità o altre circostanze, inducano a ritenere che i fondi possano provenire da reati indicati (es. riciclaggio). L'obbligo è di natura oggettiva e non richiede che l'operatore abbia già evidenze investigative di reato.
art. 41, d.lgs. n. 231/2007 (testo anteriore alla riforma 2017)
Disciplina aggiornata in materia di antiriciclaggio e obbligo di segnalazione; si conferma il criterio di segnalazione in presenza di elementi di anomalia (es. impiego ingiustificato di contante) anche senza prova definitiva di attività criminosa.
Istruzioni operative della Banca d'Italia ("decalogo")
Fornisce indici di anomalia esemplificativi utili agli intermediari per individuare operazioni sospette: es. frequenti operazioni appena sotto i limiti di registrazione, uso sistematico di contante, prelevamenti di ingenti somme. Tali indici riducono l'incertezza valutativa e guidano l'obbligo di segnalazione.
Provvedimento Ufficio Italiano Cambi (UIC) del 24 febbraio 2006
Specifiche istruzioni applicative rivolte a commercialisti e altri professionisti; individua criteri per riconoscere operazioni sospette, tra cui l'"ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune".
Giurisprudenza consolidata (Sez. 2, sent. n. 8699/2007 e n. 20647/2018)
Principio di diritto: l'obbligo di segnalazione è un giudizio obiettivo sull'idoneità dell'operazione a costituire strumento di riciclaggio; non è subordinato all'accertamento da indagini preliminari di un quadro indiziario di riciclaggio né all'esclusione soggettiva della responsabilità.
Massime di principio
- L'obbligo di segnalazione alla UIF è di natura oggettiva: non occorre dimostrare l'esistenza di reati già accertati, ma valutare se, in base agli elementi disponibili, l'operazione possa essere strumento di riciclaggio.
- Indicatori tipici che richiedono particolare attenzione e possibile segnalazione: frequenti prelievi in contanti, prelievi di ingenti somme, uso sistematico di contante incompatibile con l'attività, operazioni ripetute vicino ai limiti di registrazione, carenze documentali sulle transazioni (assenza di fatture, documenti privi di dati essenziali).
- La presenza di fatture di rivendita e pagamenti bancari verso la fine della filiera non esclude automaticamente il sospetto: bisogna valutare l'intero circuito (es. acquisti non documentati, possibile 'cartiera', destinazione ignota dei contanti).
- Il professionista deve documentare le valutazioni compiute e, in caso di indici di anomalia non giustificati, procedere alla segnalazione; l'inerzia può comportare responsabilità sanzionatorie anche rilevanti.
- Per difendersi in situazioni simili è utile: raccogliere e conservare la documentazione che giustifica l'operazione, chiedere chiarimenti al cliente per iscritto, annotare le anomalie rilevate, seguire le istruzioni operative della Banca d'Italia e le indicazioni UIC e, quando il dubbio permane, procedere alla segnalazione alla UIF.
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