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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2116/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia ha recuperato a tassazione i compensi percepiti nel 2006 dalla contribuente (resident e in Germania) corrisposti dalla Mut zur Zukunft GmbH per la gestione in Italia di una struttura psicopedagogica denominata "Molino Tobia" (casa famiglia per minori tedeschi) sita a Lecchiore di Dolcedo (IM), ritenendo che tale attività costituisse una stabile organizzazione in Italia. La CTP originaria aveva respinto il ricorso della contribuente; la CTR in appello aveva annullato la decisione ritenendo che l'Amministrazione non avesse provato l'esistenza di una stabile organizzazione e che l'accertamento si fondasse su informazioni non comunicate provenienti dall'autorità tedesca. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 162 TUIR e degli artt. 4,5,7,14 della convenzione italo-tedesca, nonché vizi di motivazione e di procedimento per mancata comunicazione delle informazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che, alla luce della documentazione, risultasse incontroverso che la contribuente disponesse in Italia di un immobile adibito stabilmente a struttura di carattere psicopedagogico e ricevesse compensi da un'associazione tedesca; tali elementi integrano i requisiti della stabile organizzazione ai sensi dell'art.162 TUIR e degli articoli pertinenti della convenzione italo-tedesca (in particolare art.14 inteso equiparabile al concetto di stabile organizzazione). La Corte ha richiamato i test (place of business, fixed place, right of use, permanence, business connection, carrying on of the business enterprise) e ha ritenuto che la CTR avesse errato nel non apprezzare la stabilità, la disponibilità e la potenzialità di reddito della struttura. Ha quindi accolto il ricorso, ha respinto la domanda introduttiva della contribuente e l'ha condannata alle spese, rinviando alla Corte tributaria per la liquidazione delle spese; ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Norme richiamate

  • art. 162 TUIR

    "Per stabile organizzazione si intende una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato..."

    La Corte ha interpretato la norma secondo i criteri del Commentario OCSE (place of business, fixed place, right of use, permanence, business connection, carrying on of the business enterprise): la presenza stabile e disponibile di una struttura in Italia adibita all'attività dell'impresa estera integra la stabile organizzazione.

  • Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni (ratificata con l. 24/11/1992, n. 459) - artt. 4, 5, 7, 14

    L'art. 14 (attività indipendenti di natura educativa e pedagogica) è stato ritenuto equiparabile al concetto di "base fissa" o stabile organizzazione ai sensi dell'art.5; la presenza di una struttura educativa stabile in Italia attribuisce potestà impositiva all'Italia sui redditi correlati.

  • art. 7 DPR n. 633/1972

    Richiamato in relazione all'imposta indiretta (IVA): anche ai fini IVA il concetto di stabile organizzazione/centro di attività stabile è rilevante per individuare la sede delle prestazioni e l'imponibilità nel territorio nazionale.

  • art. 9, par. 1, Sesta direttiva 77/388 (richiamata)

    "...grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di servizi..." (sentenza CGUE C-190/95 citata)

    Usata come parametro interpretativo per il requisito di stabilità e struttura minima necessaria anche ai fini dell'IVA.

  • artt. 32 e 42 DPR n. 600/1973 e art. 7 l. 212/2000

    Richiamati con riguardo alle censure sulla procedura di accertamento e sulla comunicazione delle informazioni dall'autorità estera: la Corte ha ritenuto irrilevante che le informazioni tedesche avessero costituito l'incipit dell'accertamento, atteso che i fatti materiali erano incontroversi e le informazioni erano già richiamate/usufruite nell'istruttoria.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Permette alla Corte di decidere nel merito senza rinvio per ulteriori accertamenti quando i fatti non richiedono ulteriori indagini; applicata per decidere il rigetto della domanda della contribuente direttamente in Cassazione.

Massime di principio

  • La qualificazione di "stabile organizzazione" richiede l'accertamento congiunto di elementi spaziali (place of business, fixed place), soggettivi (right of use, disponibilità) e temporali (permanence), oltre che funzionali (business connection e idoneità produttiva).
  • La presenza in Italia di una struttura usata stabilmente per svolgere attività d'impresa da parte di un soggetto non residente, anche se priva di autonoma struttura contabile o gestionale, può integrare la stabile organizzazione e la relativa tassazione in Italia quando sia idonea, anche solo potenzialmente, a produrre reddito.
  • Le informazioni intercorrenti tra autorità fiscali estere possono rafforzare l'accertamento, ma l'Amministrazione deve comunque poter dimostrare gli elementi di fatto che configurano la stabile organizzazione; se tali elementi sono incontroversi la mancata comunicazione di atti formali non impedisce l'accertamento.
  • Per attività educative/pedagogiche svolte in Italia da soggetti esteri (es. case famiglia, strutture di recupero/istruzione) la convenzione (art.14) e la disciplina nazionale considerano la "base fissa" come possibile causa di imposizione in Italia; pertanto va valutata la concreta disponibilità e stabilità della struttura.
  • Ai fini processuali, se in Cassazione i fatti rilevanti risultano accertati e non richiedono ulteriori indagini, la Corte può decidere nel merito (art.384 c.p.c.); il vincitore è condannato alle spese e la controversia viene rinviata per la liquidazione.

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