Cassazione Civile, Sentenza n. 2119/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contestazione della tassazione in Italia delle somme percepite negli anni 2001-2003 dalla ricorrente e corrisposte dalla Mut zur Zukunft GmbH per attivita' di accoglienza e recupero di giovani tedeschi ospitati in un immobile di proprieta' della ricorrente a Dolcedo (IM). L'Agenzia ha qualificato l'attivita' come impresa con stabile organizzazione in Italia e ha tassato i redditi; la contribuente sosteneva invece che si trattava di un servizio sociale pubblico dello Stato tedesco, gia' assoggettato a imposizione in Germania ai sensi dell'art. 19 della convenzione italo-tedesca, e quindi non imponibile in Italia o meritevole di credito d'imposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della contribuente. Ha ritenuto inammissibili o infondati la maggior parte dei 17 motivi di ricorso, affermando che: i fatti relativi alla residenza anagrafica (per il periodo fino al 18 giugno 2002) e l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia sono accertamenti di fatto di merito non sindacabili in Cassazione; l'art. 19 della convenzione non opera per corrispettivi pagati da una societa' di diritto privato (e non da uno Stato o ente pubblico); la CTR ha adeguatamente motivato circa la sussistenza di un'attivita' organizzata, continuativa e con mezzi propri in Italia; la ricorrente non ha dimostrato di aver effettivamente pagato imposte in Germania riferibili a quei redditi; sono state rigettate eccezioni procedurali e richieste di credito d'imposta e di decadenza per IVA per difetto di specificita'. Ricorrente condannata alle spese e al contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi)
Rinvio generale alla normativa interna sulla determinazione della residenza fiscale e tassabilita' dei redditi; la Corte ha ritenuto che le questioni di fatto circa la residenza sono accertamenti di merito non sindacabili in Cassazione.
Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni
artt. 4, 5, 7, 14, 19; ratificata con legge n. 459/1992
L'art. 19 e' applicabile alle remunerazioni pagate da uno Stato contraente, da un Land o da enti pubblici per servizi resi a tali entita'; non si applica quando il corrispettivo e' erogato da una societa' di diritto privato. Gli articoli 5 e 7 sono stati richiamati per definire la nozione di stabile organizzazione/base fissa e l'effettiva imputazione del reddito.
Codice di procedura civile
art. 132; art. 360, primo comma, n. 4
Contestazioni sulla motivazione e sui vizi di motivazione sono esaminate alla luce dei limiti della Cassazione; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della CTR circa l'esistenza di una stabile organizzazione.
d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione a eccezioni di inammissibilita' dell'appello; pero' le questioni di rito sono state considerate assorbite dall'esame di merito.
Codice di procedura civile
Richiamato in tema di omessa pronuncia su eccezioni di rito; la Cassazione ricorda che la mancata accoglienza di eccezioni di rito non e' sindacabile in sede di legittimita' quando la sentenza abbia esaminato il merito.
DPR 633/1972
Richiamato per collegare il concetto di 'centro di attivita' stabile' ai criteri per l'assoggettamento a IVA, analogamente alla nozione di stabile organizzazione.
Sesta direttiva IVA (n. 77/388)
Citata per il principio secondo cui un 'establishment' richiede permanenza e una struttura idonea (personale e tecnico) a rendere possibili le prestazioni autonomamente, richiamando la giurisprudenza UE.
Giurisprudenza CUE
Corte di giustizia UE, causa C-190/95, sentenza 17.7.1997
Usata per chiarire il requisito di permanenza e struttura del luogo di prestazione dei servizi ai fini IVA/stabile organizzazione.
Legge n. 289/2002
art. 10 (proroga biennale termini accertamento per soggetti non avvalsi del condono)
Richiamata in tema di decadenza per IVA: la proroga biennale puo' applicarsi ai soggetti che non hanno aderito al condono, alleggerendo la censura sulla presunta decadenza.
DPR 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater (testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228)
Previsione del contributo unificato aggiuntivo che puo' essere dichiarato dovuto nelle sentenze di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sola circostanza di residenza anagrafica acquisita negli atti (iscrizione anagrafica) costituisce un accertamento di fatto che il giudice del merito puo' valutare e che la Cassazione non riesamina nei suoi aspetti probatori.
- Per applicare disposizioni della convenzione contro le doppie imposizioni (es. art. 19), e' decisivo identificare il soggetto erogatore: se il corrispettivo e' pagato da un ente o organo pubblico la disciplina puo' riconoscere la prevalenza del diritto di tassazione dello Stato erogatore; se invece il pagatore e' una societa' privata, la norma non trova applicazione.
- La qualificazione di 'stabile organizzazione' dipende da fatti concreti: continuita', organizzazione, mezzi e risorse proprie sul territorio in cui si svolge l'attivita'. Una presenza durevole e una struttura (umana e tecnica) idonea a rendere autonome le prestazioni portano a tassazione nello Stato ospitante.
- Il contribuente che invoca esenzioni o crediti per imposizioni pagate all'estero deve fornire documentazione probatoria chiara dell'effettivo pagamento delle imposte estere e della loro imputazione ai medesimi redditi.
- In sede di Cassazione i motivi che impugnano esclusivamente l'accertamento di fatto (es. esistenza di stabile organizzazione, elementi probatori sulla residenza) sono frequentemente dichiarati inammissibili; le questioni di diritto e di interpretazione delle norme sono invece sindacabili.
- Le eccezioni procedurali (inammissibilita' dell'appello, omessa specificita' dei motivi) devono essere sollevate e documentate con precisione; doglianze generiche o introdotte tardivamente rischiano di essere considerate assorbite o infondate.
- In materia di IVA e decadenze, verificare l'applicabilita' di norme speciali (es. proroghe per non aderenti a condoni) e produrre atti che dimostrino l'irrilevanza di eventuali prescrizioni o decadenze.
- Le impugnazioni in punto di sanzioni richiedono una contestazione puntuale della norma invocata e delle ragioni di incertezza; lamentazioni generiche circa sproporzione o illegittimita' delle sanzioni sono spesso insufficienti.
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