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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2115/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.T.R. Toscana che aveva escluso l'assoggettamento a tassazione (Irpef e IVA) della quota attribuita alla Donatiello quale profitto di reato distratto tramite la società 'paravento' Server Plus Ltd. L'Agenzia denunciava: (i) errata valutazione e interpretazione degli effetti della sentenza penale e mancata applicazione dei principi sull'estensione degli effetti delle sentenze penali nel giudizio tributario; (ii) errata qualificazione dell'ordine di restituzione pronunciato in sede penale come mera obbligazione risarcitoria anziché come restituzione del profitto del reato; (iii) insufficiente valutazione delle presunzioni e delle prove offerte dall'Ufficio ai fini dell'accertamento di un reddito imponibile in capo alla contribuente.

La decisione

Il ricorso per cassazione dell'Agenzia è stato accolto. In via preliminare la Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso notificato durante il periodo di sospensione dei termini legato all'emergenza Covid-19, affermando che l'art. 83 d.l. 17/3/2020 ha sospeso i termini processuali e non ha introdotto una sospensione ex lege del processo che renda gli atti nulli. Sul merito la Corte ha ritenuto fondati i motivi: ha censurato la C.T.R. per aver omesso una valutazione motivata e complessiva delle risultanze penali e delle presunzioni probatorie, nonché per avere erroneamente escluso che l'ordine di restituzione corrispondesse al profitto del reato percepito dai soci. Ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice a quo per un nuovo esame conformemente ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con modif.)

    sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali

    La sospensione prevista dall'art. 83 ha efficacia di sospensione dei soli termini processuali e non configura una sospensione ex lege del processo; gli atti compiuti nel periodo non sono nulli, ma i loro effetti in termini di decorrenza dei termini riprendono alla fine della sospensione.

  • art. 14, comma 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537

    Norma richiamata quale base giuridica per qualificare come 'reddito diverso' il profitto di reato attribuito al contribuente mediante ripresa a tassazione.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Stabilisce i limiti probatori nel giudizio tributario: la sentenza penale può essere valutata come fonte di prova ma non ha automatica efficacia decisoria nel processo tributario; il giudice tributario deve valutare le risultanze penali insieme agli altri elementi probatori.

  • artt. 2727, 2729, 2697 cod. civ.

    Riferimenti alle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova; la Corte verifica che il giudice di merito abbia correttamente applicato le presunzioni (gravità, precisione, concordanza) e il riparto dell'onere probatorio.

  • art. 298 cod. proc. civ.; artt. 297 e 307 cod. proc. civ.

    Richiamati nel dibattito sulla sospensione del processo: la Corte distingue fra sospensione ex lege del processo (che impedirebbe atti e potrebbe determinare nullità) e la sospensione dei termini disposta dall'art. 83 d.l. 18/2020; gli effetti di estinzione per mancata riassunzione non si applicano al diverso meccanismo emergenziale.

  • art. 185 cod. pen.

    Richiamato dal ricorso dell'Agenzia in relazione alla corretta interpretazione della sentenza penale; la Corte analizza se la statuizione penale sia stata interpretata come obbligo di restituzione (restitutoria) o come obbligo risarcitorio.

  • art. 654 c.p.p. e art. 116 c.p.c.

    Norme richiamate nella doglianza sull'errata applicazione delle risultanze probatorie della sentenza penale nel giudizio civile/tributario; la Corte verifica l'uso corretto delle statuizioni penali nel processo tributario.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; artt. 67 e 69 d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiami normativi relativi alla determinazione del reddito e alle modalità di accertamento fiscale che l'Agenzia invocava per sostenere la pretesa impositiva.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini disposta per l'emergenza Covid-19 (art. 83 d.l. 18/2020 e successive modifiche) sospende i termini processuali ma non rende nulli gli atti compiuti nel periodo: gli effetti dei termini riprendono al termine della sospensione.
  • La sentenza penale irrevocabile non ha efficacia automatica vincolante nel giudizio tributario: il giudice tributario può e deve utilizzare le risultanze penali come fonte di prova, ma è tenuto a valutarle criticamente insieme agli altri elementi probatori e a motivare la ricollegabilità dei fatti ai presupposti impositivi.
  • Un ordine giudiziale di restituzione pronunciato in sede penale può essere qualificato, a seconda del contenuto e del contesto motivazionale, come manifestazione del profitto del reato; se tale collegamento è evidente, può costituire elemento grave, preciso e concordante a supporto dell'accertamento fiscale della percezione di reddito.
  • Il mero fatto che un importo sia transitato tramite una società 'paravento' non esclude automaticamente la percezione da parte dei soci: occorre un esame motivato delle risultanze (circostanze, flussi, condanne restitutorie) per inferire la disponibilità effettiva ai soci.
  • Se il giudice di merito non effettua una valutazione compiuta e motivata delle presunzioni e delle risultanze penali prodotte dall'Ufficio, la decisione è censurabile in Cassazione e può essere cassata con rinvio per nuovo esame.
  • In contenziosi tributari derivanti da fatti anche penali, l'amministrazione deve presentare elementi probatori che, integrati con le risultanze penali, realizzino presunzioni adeguate (gravità, precisione, concordanza) per dimostrare la sussistenza di maggiori imponibili.

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