Cassazione Civile, Ordinanza n. 22415/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia originava da un avviso di pagamento con cui l'Amministrazione recuperava la maggiore accisa su GPL in bombola per uso domestico, ritenendo che parte del prodotto fosse stata destinata ad autotrazione. La pretesa si fondava sulle indagini della Guardia di Finanza e sulla sentenza penale di patteggiamento resa nei confronti del legale rappresentante della società. Dopo un primo ciclo processuale e un rinvio disposto dalla Cassazione, il giudice di merito in sede di rinvio accolse l'appello dell'Amministrazione. I ricorrenti impugnavano tale decisione con sette motivi: sospensione del giudizio di rinvio per pendenza di revocazione; diniego di riunione di giudizi connessi; violazione del contraddittorio endoprocedimentale; errata valorizzazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. e delle risultanze di polizia tributaria per superare la presunzione di destinazione domestica del GPL; omessa pronuncia o motivazione apparente sulla quantificazione del debito e sulla coincidenza tra petitum penale e tributario; carenza di prova della partecipazione della società alla frode e indebita affermazione del concorso sanzionatorio della società con la persona fisica; violazione del giudicato interno in tema di mancata allegazione del PVC. Prima della decisione nel merito del ricorso, tuttavia, i ricorrenti depositavano rinuncia al ricorso, comunicata all'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da Antonio Mariniello in proprio, perché non era stato parte nei gradi di merito, essendo intervenuto solo quale rappresentante della società. Quanto al resto del ricorso, ha preso atto della rinuncia depositata dai ricorrenti e regolarmente comunicata alla controparte prima dell'udienza, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sentenza di patteggiamento era stata utilizzata come elemento probatorio nel giudizio tributario, nel quadro delle indagini di polizia tributaria e dei PVC.
Invocato per chiedere la sospensione del giudizio di rinvio in pendenza di revocazione della sentenza di cassazione.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di sospensione del giudizio di rinvio per pregiudizialità rispetto alla revocazione.
È la norma processuale usata per articolare i motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria e l'asserita omissione di pronuncia o motivazione apparente.
Invocato in relazione al cumulo delle sanzioni e alla disciplina del concorso/continuazione nelle violazioni tributarie.
art. 7 d.l. n. 268/2003
Richiamato dai ricorrenti in tema di imputazione delle sanzioni e responsabilità della persona fisica rispetto alla società.
Richiamato nel motivo sulla riunione di procedimenti.
Richiamato nel motivo sulla riunione di giudizi connessi.
Invocato per denunciare omessa pronuncia sulla quantificazione del debito e sulla corrispondenza tra petitum penale e tributario.
Richiamato in tema di presunzioni e inferenza probatoria sulla destinazione del GPL.
Richiamato in tema di presunzioni legali e riparto probatorio.
Richiamato per contestare l'uso di presunzioni semplici e la valenza indiziaria della sentenza di patteggiamento.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla partecipazione della società alla frode.
Richiamato per eccepire la formazione del giudicato interno su alcune statuizioni della sentenza di primo grado.
art. 8, comma 36, L. n. 67/1988
Norma sostanziale tributaria posta a base della presunzione di legittima destinazione del GPL imbottigliato all'uso domestico e del relativo superamento mediante gli elementi acquisiti dall'Ufficio.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Richiamato nel motivo sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla necessità di preventiva interlocuzione con il contribuente.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato a sostegno del diritto al contraddittorio procedimentale.
Richiamato per sostenere che le sanzioni sarebbero dovute gravare esclusivamente sulla società e non sulla persona fisica.
Base normativa della rinuncia al ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione in ragione dell'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se portata a conoscenza della controparte prima dell'udienza, è atto unilaterale recettizio che determina l'estinzione del processo indipendentemente dall'accettazione della parte intimata; l'accettazione rileva solo ai fini delle spese.
- Nel giudizio di cassazione, chi agisce in proprio deve essere stato parte nei gradi di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione processuale a impugnare in proprio.
- Quando la pretesa tributaria si fonda su elementi di polizia tributaria e su una sentenza penale di patteggiamento, il tema della loro efficacia probatoria va valutato unitamente al complesso degli elementi acquisiti, non in modo atomistico; tuttavia, nel caso deciso, la questione non è stata esaminata nel merito per intervenuta rinuncia.
- Il contraddittorio endoprocedimentale e la motivazione dell'atto impositivo devono essere scrutinati alla luce delle deduzioni effettivamente formulate nei gradi di merito; nuove prospettazioni in cassazione non possono essere introdotte come se fossero già state devolute al giudice di appello.
- La corretta imputazione della pretesa e delle sanzioni in materia tributaria richiede la verifica della coincidenza tra fatti contestati, prova documentale acquisita e soggetti coinvolti; la doglianza sulla mancanza di prova deve confrontarsi con gli elementi istruttori specificamente richiamati dall'Ufficio e dal giudice di merito.
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