Cassazione Civile, Ordinanza n. 19828/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, per il recupero di imposte e IVA relative all'anno 2008, a seguito della contestata perdita dei benefici fiscali previsti dalla L. 398/1991 e della contestazione di operazioni fatturate come inesistenti in anni diversi. L'avviso era stato notificato anche al presidente e legale rappresentante dell'associazione, ritenuto responsabile in solido per i debiti tributari dell'ente ai sensi dell'art. 38 c.c. e dell'art. 1 del D.Lgs. 472/1997. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo la propria estraneità alla gestione effettiva dell'associazione e alle operazioni contestate, richiamando anche gli esiti del procedimento penale, nel quale erano state svolte consulenze e acquisiti atti che, secondo la CTR, dimostravano l'apocrifia delle firme sui contratti e la sua mancata ingerenza nella gestione. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'accertamento, ritenendo provata la sua estraneità sostanziale alla direzione dell'ente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 38 c.c. e 1 D.Lgs. 472/1997, sostenendo che la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante di associazione non riconosciuta per i debiti fiscali sussiste in ragione della carica rivestita e della gestione dell'ente nel periodo di riferimento, e che la CTR avrebbe errato nel negarla sulla base di una pretesa assenza di ingerenza del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta in diritto la decisione della CTR nella parte in cui ha applicato il principio secondo cui, per le obbligazioni tributarie dell'associazione non riconosciuta, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. colpisce il soggetto che abbia effettivamente diretto o gestito l'ente nel periodo considerato, con possibilità per il chiamato a rispondere di fornire prova contraria della propria estraneità alla partecipazione e gestione dell'associazione. Ha inoltre rilevato che la censura erariale, nella parte in cui contestava la valutazione delle prove e sosteneva una diversa lettura degli esiti istruttori, era inammissibile perché mirava a un nuovo apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità. Ne è derivata la conferma dell'annullamento dell'avviso di accertamento e la condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese.
Norme richiamate
la responsabilità personale e solidale per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta ricade su chi abbia agito in nome e per conto dell'ente; per i debiti d'imposta la responsabilità si collega alla concreta ingerenza e alla effettiva gestione dell'associazione nel periodo considerato
richiamato dall'Agenzia come base della responsabilità del rappresentante per le obbligazioni tributarie e per le sanzioni, in coordinamento con l'art. 38 c.c.
norma richiamata nell'invito a esibire documentazione fiscale e contabile
norma richiamata nell'invito a produrre documentazione contabile
regime agevolato per associazioni sportive dilettantistiche, escluso dall'Ufficio per difetto delle condizioni e della documentazione richiesta
richiamato per la rideterminazione del reddito secondo le regole ordinarie dopo il venir meno del regime agevolato
art. 39, 1° comma, del D.P.R. 917/86
richiamato per la rideterminazione del reddito in sede di accertamento
richiamato quale parametro ordinario di competenza, inerenza ed effettiva documentazione dei componenti di reddito
richiamato in relazione alla contestazione di emissione/uso di fatture per operazioni inesistenti
richiamato per la denuncia all'autorità giudiziaria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002
non applicato perché l'Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. per i debiti tributari non dipende solo dalla carica formale, ma richiede che il soggetto abbia effettivamente gestito o diretto l'ente nel periodo in cui sono sorti i debiti.
- Chi è chiamato a rispondere dei debiti d'imposta di un'associazione non riconosciuta può andare esente da responsabilità dimostrando la propria estraneità alla partecipazione e alla gestione dell'ente nel periodo rilevante.
- Quando il giudice di merito accerta, sulla base di prove liberamente valutate, che il rappresentante non ha mai effettivamente diretto l'associazione, tale accertamento è insindacabile in cassazione se il ricorso mira soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Le censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirano in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
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