Cassazione Civile, Ordinanza n. 26800/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istituto previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di ottenere contributi per l'anno 2009 in relazione all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di un'avvocata. Il Tribunale aveva ritenuto prescritte le pretese contributive; la Corte d'appello dell'Aquila ha invece respinto l'appello dell'INPS con diversa motivazione, affermando che non sussisteva comunque l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata perché la professionista aveva prodotto per il 2009 un reddito inferiore a 5.000 euro. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina sulla Gestione separata e delle norme fiscali e previdenziali richiamate, sostenendo che l'occasionalità dell'attività non può desumersi dal solo dato reddituale e che per un avvocato iscritto all'albo l'attività è intrinsecamente abituale, salvo prova contraria; ha inoltre richiamato il principio per cui il requisito dell'abitualità è da accertare in fatto e la prova spetta all'ente previdenziale, potendo rilevare indizi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sulla prescrizione, lamentando che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avrebbe occultato il credito contributivo e sospeso la prescrizione. La controricorrente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente fatto discendere l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dal solo fatto che il reddito annuo fosse inferiore a 5.000 euro, senza accertare in concreto se l'attività professionale fosse abituale alla luce di tutti gli elementi del caso. È stato ribadito che il requisito dell'abitualità va valutato come scelta ex ante del professionista e provato dall'INPS, con possibile ricorso a presunzioni semplici, mentre il reddito sotto soglia può al più essere un indizio non decisivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
La disciplina della Gestione separata va applicata verificando in concreto l'abitualità dell'attività professionale; il solo reddito inferiore a 5.000 euro non esclude automaticamente l'obbligo contributivo.
art. 18, commi 11 e 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111
Richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo per le attività professionali; non può essere letto nel senso di ancorare l'iscrizione al solo dato reddituale.
art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma richiamata nel quadro del reddito da lavoro autonomo; il reddito da solo non è decisivo per escludere l'abitualità.
artt. 10, 11 e 22 L. 20 settembre 1980, n. 576
Richiamati dall'INPS nel complesso delle norme previdenziali di settore.
art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326
La soglia di 5.000 euro rileva per l'assoggettamento a contribuzione delle attività libero-professionali occasionali, non come parametro decisivo per escludere l'abitualità dell'attività professionale.
art. 61, comma 3, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Richiamato dall'INPS nel contesto della disciplina contributiva; non muta il criterio di accertamento dell'abitualità.
La prova dell'abitualità dell'attività professionale, ai fini dell'obbligo di iscrizione, grava sull'INPS, che può ricorrere a presunzioni semplici.
Richiamato dall'INPS nel secondo motivo con riferimento alla decorrenza della prescrizione; la questione è rimasta assorbita.
Richiamato per sostenere la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del credito; motivo assorbito.
art. 1 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
Richiamato dall'INPS nel secondo motivo in tema di adempimenti dichiarativi connessi ai contributi.
art. 10, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Richiamato dall'INPS nel secondo motivo quale base dell'obbligo di compilazione dichiarativa utile all'ente previdenziale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre i vizi di violazione di legge nei due motivi di ricorso.
La Corte esclude l'inammissibilità, rilevando che la sentenza d'appello si è discostata dall'orientamento consolidato della Cassazione.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei professionisti iscritti ad albo, il giudice deve accertare in concreto se l'attività sia stata esercitata con carattere di abitualità; il dato reddituale, da solo, non è sufficiente a escludere tale requisito.
- La soglia di 5.000 euro rileva per l'assoggettamento a contribuzione delle attività professionali occasionali, ma non può essere utilizzata come criterio automatico per negare l'abitualità di un'attività libero-professionale.
- L'abitualità va valutata come scelta ex ante del professionista e può essere provata dall'ente previdenziale anche mediante presunzioni semplici, valorizzando elementi quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione dei mezzi professionali.
- Un reddito inferiore alla soglia prevista dalla disciplina previdenziale può costituire soltanto un indizio, che deve essere ponderato insieme agli altri elementi del caso e non è di per sé decisivo.
- Se la sentenza di merito fonda il rigetto della pretesa contributiva esclusivamente sull'assenza di reddito sopra soglia, senza compiere l'accertamento complessivo sull'abitualità, incorre in violazione di legge e va cassata con rinvio.
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