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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26800/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (istituto previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di ottenere contributi per l'anno 2009 in relazione all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di un'avvocata. Il Tribunale aveva ritenuto prescritte le pretese contributive; la Corte d'appello dell'Aquila ha invece respinto l'appello dell'INPS con diversa motivazione, affermando che non sussisteva comunque l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata perché la professionista aveva prodotto per il 2009 un reddito inferiore a 5.000 euro. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina sulla Gestione separata e delle norme fiscali e previdenziali richiamate, sostenendo che l'occasionalità dell'attività non può desumersi dal solo dato reddituale e che per un avvocato iscritto all'albo l'attività è intrinsecamente abituale, salvo prova contraria; ha inoltre richiamato il principio per cui il requisito dell'abitualità è da accertare in fatto e la prova spetta all'ente previdenziale, potendo rilevare indizi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sulla prescrizione, lamentando che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avrebbe occultato il credito contributivo e sospeso la prescrizione. La controricorrente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente fatto discendere l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dal solo fatto che il reddito annuo fosse inferiore a 5.000 euro, senza accertare in concreto se l'attività professionale fosse abituale alla luce di tutti gli elementi del caso. È stato ribadito che il requisito dell'abitualità va valutato come scelta ex ante del professionista e provato dall'INPS, con possibile ricorso a presunzioni semplici, mentre il reddito sotto soglia può al più essere un indizio non decisivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei professionisti iscritti ad albo, il giudice deve accertare in concreto se l'attività sia stata esercitata con carattere di abitualità; il dato reddituale, da solo, non è sufficiente a escludere tale requisito.
  • La soglia di 5.000 euro rileva per l'assoggettamento a contribuzione delle attività professionali occasionali, ma non può essere utilizzata come criterio automatico per negare l'abitualità di un'attività libero-professionale.
  • L'abitualità va valutata come scelta ex ante del professionista e può essere provata dall'ente previdenziale anche mediante presunzioni semplici, valorizzando elementi quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione dei mezzi professionali.
  • Un reddito inferiore alla soglia prevista dalla disciplina previdenziale può costituire soltanto un indizio, che deve essere ponderato insieme agli altri elementi del caso e non è di per sé decisivo.
  • Se la sentenza di merito fonda il rigetto della pretesa contributiva esclusivamente sull'assenza di reddito sopra soglia, senza compiere l'accertamento complessivo sull'abitualità, incorre in violazione di legge e va cassata con rinvio.

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