Cassazione Civile, Ordinanza n. 26806/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso bonario con cui l'INPS pretendeva contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009 da una professionista. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'opposizione della contribuente, escludendo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dal 1° gennaio 2009 e ritenendo infondata la pretesa contributiva. La Corte d'appello di Torino aveva poi respinto l'impugnazione dell'INPS, ma sulla base di una ratio diversa: il credito contributivo era ritenuto prescritto, perché il dies a quo era stato individuato nel 16 giugno 2010 e il primo atto interruttivo risultava del 23 giugno 2015, quindi tardivo. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della normativa sulla Gestione separata e delle disposizioni sui termini di versamento, sostenendo che il termine di pagamento dei contributi per il 2009 era stato differito al 6 luglio 2010 dal d.P.C.m. 10 giugno 2010; di conseguenza, la richiesta del 23 giugno 2015 avrebbe interrotto tempestivamente la prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo unico. Ha affermato che, per i contributi dovuti alla Gestione separata relativi al 2009, il termine di versamento va individuato nel 6 luglio 2010 in forza del d.P.C.m. 10 giugno 2010, fonte regolamentare attuativa della disciplina primaria. Poiché il credito contributivo si prescrive dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati, la Corte ha ritenuto errata la decisione della Corte d'appello che aveva fissato il dies a quo al 16 giugno 2010 e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per un nuovo esame della prescrizione alla luce del differimento del termine di pagamento; al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2935 c.c.
La Corte richiama la norma nel contesto della decorrenza della prescrizione, che inizia dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, qui collegato alla scadenza del termine di pagamento.
art. 2941 c.c.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma il testo non mostra una specifica applicazione decisoria della norma.
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
Disciplina l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata INPS.
art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
"i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"
I termini dei contributi previdenziali seguono quelli previsti per i versamenti fiscali dichiarativi.
art. 12, comma 5, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Attribuisce al d.P.C.m. il potere di modificare i termini degli adempimenti relativi a imposte e contributi, consentendo il differimento del termine di pagamento.
art. 17, d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
È richiamato nel motivo di ricorso in tema di termini di versamento, senza autonoma elaborazione specifica nel dispositivo motivazionale.
d.P.C.m. 10 giugno 2010
"entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione"
Per i contribuenti interessati, differisce il termine di versamento al 6 luglio 2010; tale differimento si riverbera anche sui contributi previdenziali dovuti.
art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155
"dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
La prescrizione dei contributi obbligatori decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
art. 2934 c.c.
Richiamato per chiarire che il termine di prescrizione è quello determinato dalla legge, comprensivo anche del differimento regolamentare del termine di pagamento.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, il dies a quo della prescrizione coincide con la scadenza del termine legale di pagamento del contributo, non con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in base alla delega contenuta nella normativa primaria sui versamenti dichiarativi ha natura regolamentare e incide anche sui termini di pagamento dei contributi previdenziali collegati.
- Il differimento del termine di versamento per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati studi di settore opera in modo oggettivo, in relazione all'attività svolta, e non richiede una verifica della concreta sottoposizione individuale al regime fiscale derivante da tali studi.
- Quando il termine di pagamento dei contributi è differito dalla fonte normativa applicabile, la verifica della prescrizione deve essere compiuta assumendo come dies a quo il nuovo termine di scadenza, con conseguente possibile tempestività di atti interruttivi prima ritenuti tardivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26800/2023 del 19/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26802/2023 del 19/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26804/2023 del 19/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26805/2023 del 19/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26809/2023 del 19/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26810/2023 del 19/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →