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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26804/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente della Scuola per l'Europa di Parma volta a ottenere le differenze retributive maturate per gli anni scolastici 2010/2011-2013/2014. La lavoratrice sosteneva di avere percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dalla tabella A del D.M. n. 138/2010 per il personale delle Scuole Europee di tipo I, in violazione dell'art. 1, comma 11, della L. n. 115/2009. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo illegittimi gli atti amministrativi successivi che avevano ridotto il trattamento economico. In cassazione la Scuola per l'Europa deduceva tre censure: 1) violazione della L. n. 115/2009 e del D.M. n. 138/2010 per non avere considerato il carattere statale della Scuola e l'applicabilità del CCNL di comparto; 2) violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., dell'art. 1, comma 8, L. n. 115/2009, del D.M. n. 138/2010 e dell'art. 2697 c.c., contestando la ritenuta ingiustificazione della differenza di trattamento rispetto al personale delle Scuole Europee di tipo I; 3) violazione dell'art. 1, comma 11, L. n. 115/2009, dell'art. 6, comma 7, D.M. n. 138/2010, del principio dispositivo e dell'onere di allegazione, sostenendo che la decurtazione fosse conforme al modello retributivo delle Scuole Europee, che a loro volta avevano operato riduzioni dal 1° settembre 2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, trattandoli congiuntamente, tutti e tre i motivi, richiamando il precedente di legittimità n. 13486/2023. Ha affermato che la normativa non consente limitazioni del trattamento economico in ragione delle modalità di assunzione e che il potere del consiglio di amministrazione della Scuola per l'Europa di determinare in concreto le retribuzioni del personale è comunque vincolato dalla fonte primaria che impone l'equiparazione al parametro retributivo delle Scuole Europee. Inoltre, ha ritenuto che gravasse sulle amministrazioni l'onere di provare che la decurtazione fosse in concreto rispettosa di tale equiparazione, onere che la Corte territoriale aveva sostanzialmente reputato non assolto. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 11, L. n. 115/2009

    è letto come fonte primaria che riconosce ai dirigenti e al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola per l'Europa di Parma, per la durata dell'incarico, un trattamento retributivo equiparato a quello delle Scuole Europee di tipo I.

  • D.M. n. 138/2010

    è norma secondaria che disciplina la determinazione delle retribuzioni, ma il potere del consiglio di amministrazione deve essere esercitato nel rispetto del vincolo di equiparazione stabilito dalla legge.

  • art. 6, comma 7, D.M. n. 138/2010

    attribuisce al consiglio di amministrazione della Scuola per l'Europa il potere di determinare in concreto le retribuzioni, potere però condizionato e non libero di derogare in peius rispetto al parametro legale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare che l'onere di provare la conformità della decurtazione retributiva al criterio di equiparazione grava sull'amministrazione datoriale.

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo per escludere il diritto della lavoratrice al trattamento richiesto.

  • art. 36 Cost.

    invocato dalla ricorrente; la Corte non ne ricava un argomento idoneo a giustificare la riduzione retributiva rispetto al parametro legale.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in connessione con il trattamento economico del personale pubblico; non vale a legittimare la decurtazione in assenza di prova della conformità alla disciplina di settore.

  • art. 1, comma 8, L. n. 115/2009

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della Scuola per l'Europa di Parma.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    citato per rinviare alla motivazione di un precedente conforme della Corte di cassazione.

  • Cass., S.U., 30 ottobre 2011, n. 13533

    richiamata sul riparto dell'onere della prova in materia di adempimento delle obbligazioni.

Massime di principio

  • Quando una fonte primaria stabilisce l'equiparazione del trattamento economico a un determinato parametro esterno, il potere dell'organo amministrativo di quantificare concretamente le retribuzioni resta vincolato a quel parametro e non può legittimare riduzioni in peius.
  • In tema di pagamento di differenze retributive, se il datore di lavoro allega la conformità della retribuzione corrisposta a un criterio legale di equiparazione, grava sull'amministrazione l'onere di provare in concreto che la riduzione applicata sia effettivamente coerente con il parametro normativo.
  • La disciplina di settore non può essere interpretata nel senso di consentire trattamenti retributivi diversi solo in ragione delle modalità di assunzione, quando la norma di rango superiore non preveda tale distinzione.
  • La verifica della legittimità di un atto interno che incide sulla retribuzione va compiuta confrontando l'atto con la fonte normativa sovraordinata; gli atti subordinati non possono derogare in senso peggiorativo alla disciplina primaria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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