Cassazione Civile, Ordinanza n. 26805/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società in liquidazione, di una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto delle opposizioni a una cartella di pagamento e a un avviso di addebito emessi per omissioni contributive e premi assicurativi riferiti a prestazioni lavorative irregolari, svolte con modalità di part-time verticale da un dipendente. La ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che il giudice dell'opposizione alle cartelle degli enti previdenziali avrebbe dovuto esaminare la legittimità dei verbali ispettivi dell'INPS e dell'INAIL e che, invece, era stata inammissibilmente aperta la strada all'azione ordinaria di accertamento negativo del credito; con il secondo ha contestato profili connessi ai dubbi sulla legittimità dell'azione ispettiva; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la decisione si fosse fondata solo sui verbali ispettivi, senza riscontri testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale si era conformata alla giurisprudenza consolidata secondo cui, nell'opposizione a cartella esattoriale di enti previdenziali, la cognizione del giudice non è limitata nei termini prospettati dalla ricorrente; il rigetto del primo motivo ha assorbito anche il secondo. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato perché non denunciava un errore nella ripartizione dell'onere della prova, ma mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese in favore dell'INAIL, con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. n. 46/1999
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata per affermare che il motivo che invoca una diversa delimitazione della cognizione del giudice dell'opposizione alle cartelle esattoriali degli enti previdenziali non può essere accolto.
art. 2697 c.c.
La norma sull'onere della prova è rilevante solo quando il giudice di merito abbia erroneamente individuato la parte onerata; non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione delle prove e del libero convincimento del giudice.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'opposizione a cartella di pagamento o ad avviso di addebito emessi da enti previdenziali, il giudice deve attenersi all'orientamento consolidato in tema di ampiezza della cognizione, non potendosi accogliere censure che mirino a restringerla in contrasto con tale giurisprudenza.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia invertito o male individuato l'onere probatorio; se invece si contesta la valutazione delle prove, il motivo si traduce in un inammissibile riesame del merito.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito, salvo i casi nei quali la doglianza investa specificamente un errore di diritto nella ripartizione dell'onere della prova.
- Quando il primo motivo di ricorso è respinto perché conforme alla giurisprudenza consolidata, i motivi strettamente dipendenti che presuppongono la sua fondatezza restano assorbiti.
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