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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26809/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trattamento retributivo applicato ad alcuni dipendenti della Scuola per l'Europa di Parma per gli anni scolastici 2010/2011-2013/2014. I lavoratori chiedevano le differenze retributive sostenendo che la retribuzione corrisposta fosse stata illegittimamente ridotta rispetto a quella prevista dalla tabella A del D.M. n. 138/2010, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 11, della l. n. 115/2009. I giudici di merito avevano ritenuto che la normativa primaria imponesse un trattamento equiparato a quello del personale delle Scuole Europee di tipo I e avevano quindi disapplicato gli atti amministrativi successivi che consentivano al consiglio di amministrazione della Scuola di determinare in concreto le retribuzioni in senso peggiorativo. Con il ricorso per cassazione le Amministrazioni deducevano: 1) violazione della l. n. 115/2009 e del D.M. n. 138/2010, per non avere considerato il carattere statale della Scuola e l'applicabilità del CCNL di comparto; 2) violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., per l'asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale delle Scuole Europee di tipo I; 3) violazione dell'art. 1, comma 11, l. n. 115/2009 e dell'art. 6, comma 7, D.M. n. 138/2010, per avere escluso che la riduzione fosse conforme al principio di equiparazione retributiva, essendo stata la stessa resa necessaria dall'analoga riduzione operata nelle Scuole Europee.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando il proprio precedente del 17 maggio 2023 n. 13486. In particolare, ha affermato che il potere del consiglio di amministrazione della Scuola di determinare in concreto le retribuzioni deve essere letto come vincolato dalla fonte primaria che impone l'equiparazione al parametro retributivo delle Scuole Europee di tipo I. Ha inoltre ritenuto che, nel quadro così delineato, gravasse sulle Amministrazioni l'onere di provare che la decurtazione applicata rispettasse effettivamente tale equiparazione, onere che non era stato assolto. Conseguentemente, la sentenza d'appello è stata confermata e le ricorrenti sono state condannate alle spese in favore delle sole controricorrenti costituite.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 11, l. n. 115/2009

    "retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole Europee di tipo I"

    La disposizione primaria viene letta come fonte di un vincolo di equiparazione del trattamento retributivo del personale della Scuola per l'Europa di Parma a quello delle Scuole Europee di tipo I, non derogabile in peius da atti subordinati.

  • D.M. n. 138/2010, art. 6, comma 7

    "facoltà di determinare le retribuzioni del personale"

    La facoltà attribuita al consiglio di amministrazione della Scuola è interpretata come potere di concreta determinazione esercitabile solo nel rispetto del parametro fissato dalla fonte primaria e non come potere di introdurre riduzioni peggiorative autonome.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato nel motivo di ricorso per contestare la disparità di trattamento, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato nel motivo di ricorso in tema di adeguatezza della retribuzione, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato nel motivo di ricorso in tema di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione del precedente di legittimità richiamato per i profili di maggiore dettaglio.

  • Cass. S.U., 30 ottobre 2011, n. 13533

    È richiamata per affermare che l'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione grava sul debitore che invoca la correttezza del proprio operato.

Massime di principio

  • Quando una fonte primaria stabilisce un'equiparazione retributiva a un determinato parametro esterno, il potere dell'amministrazione o dell'ente di determinare concretamente il trattamento economico deve essere esercitato entro quel vincolo e non può tradursi in riduzioni peggiorative autonome.
  • In caso di contestazione del corretto adempimento dell'obbligazione retributiva, spetta al soggetto tenuto al pagamento dimostrare che la misura applicata sia conforme alla disciplina vincolante invocata a giustificazione del minor importo corrisposto.
  • Un atto amministrativo o regolamentare subordinato non può derogare in senso sfavorevole a una disciplina legislativa che imponga un trattamento economico equiparato a quello di un diverso personale di riferimento.
  • La censura di disparità di trattamento o di incongruità della retribuzione non supera il vaglio di legittimità se non è contrastata la ratio decidendi fondata sulla prevalenza della fonte primaria e sull'inosservanza dell'onere probatorio in capo al debitore.
  • rami:[

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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