Cassazione Civile, Ordinanza n. 26802/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito notificato nel 2017 per contributi dovuti alla Gestione separata INPS, oltre sanzioni, relativi all'anno 2011. Il destinatario dell'avviso ha proposto opposizione sostenendo che il credito contributivo fosse prescritto in cinque anni. Il tribunale ha accolto l'opposizione e la corte d'appello ha confermato, ritenendo che il termine di prescrizione decorresse dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La corte territoriale ha escluso anche la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito: la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione non è stata considerata condotta fraudolenta idonea a impedire in modo assoluto l'esercizio dell'azione, ma soltanto una difficoltà di accertamento. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. e delle norme sulla Gestione separata, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR integrasse occultamento doloso del debito e quindi sospendesse la prescrizione. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per novità della questione in appello e in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto ammissibile, in astratto, la deduzione della sospensione della prescrizione perché si tratta di una questione rilevabile anche d'ufficio e comunque già ricompresa nel tema della prescrizione. Tuttavia, nel merito del motivo, ha confermato il principio per cui l'occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c. richiede una condotta fraudolenta intenzionalmente diretta a occultare l'esistenza dell'obbligazione e tale da determinare per il creditore una vera impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento. Ha quindi condiviso la valutazione della corte di merito, che aveva escluso in concreto sia il dolo sia l'idoneità impeditiva della sola omissione del quadro RR. Poiché il ricorso mirava sostanzialmente a una rivisitazione del fatto e della valutazione probatoria, senza dedurre un vero vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., è stato dichiarato inammissibile. L'INPS è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2934 c.c.
La prescrizione è una fattispecie estintiva unitaria, che si compie nel tempo determinato dalla legge e comprende tutti gli elementi rilevanti, inclusi dies a quo, cause interruttive e sospensive.
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; la censura dell'INPS mirava a contestare il criterio applicato dalla corte di merito.
art. 2941, n. 8, c.c.
La sospensione per occultamento doloso del debito richiede una condotta fraudolenta intenzionalmente diretta a nascondere l'obbligazione e a rendere impossibile, non solo più difficile, l'azione del creditore.
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
È la norma che istituisce l'obbligo contributivo alla Gestione separata per i professionisti e altri soggetti individuati dalla legge.
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
Normativa di riferimento per l'obbligo contributivo alla Gestione separata richiamata a sostegno del motivo di ricorso.
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98
Richiamato dall'INPS quale base normativa del sistema di accertamento e riscossione dei contributi.
art. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
Norma richiamata nel ricorso per sostenere il meccanismo di liquidazione e controllo delle imposte e dei contributi dichiarati.
art. 10, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Richiamato dall'INPS in relazione agli obblighi dichiarativi e di versamento connessi ai redditi professionali.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso dedotto dall'INPS per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per evidenziare che le doglianze dell'INPS, in sostanza, miravano a una nuova valutazione del fatto e delle prove.
art. 385, primo comma, c.p.c.
Base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che non costituisce di per sé il presupposto del credito contributivo.
- La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede un comportamento fraudolento, intenzionalmente diretto a nascondere l'obbligazione al creditore e a impedirne l'azione con gli ordinari controlli; non basta una mera difficoltà di accertamento.
- Nell'omessa compilazione del quadro RR non è configurabile un automatismo tra omissione dichiarativa e occultamento doloso del debito contributivo: l'accertamento va compiuto in concreto dal giudice di merito, caso per caso.
- Quando il giudice di merito esclude in fatto il dolo e l'idoneità impeditiva della condotta, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- La questione della sospensione della prescrizione rientra nel tema della prescrizione in senso unitario e può essere valutata anche d'ufficio dal giudice sulla base delle prove ritualmente acquisite.
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