Cassazione Civile, Ordinanza n. 26810/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente della Scuola per l'Europa di Parma volta ad ottenere le differenze retributive maturate per il periodo di lavoro svolto negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. La lavoratrice deduceva di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dalla tabella A del D.M. n. 138/2010 per il personale delle Scuole Europee di tipo I, in violazione dell'art. 1, comma 11, l. n. 115/2009, e chiedeva la disapplicazione degli atti interni e regolamentari che avevano determinato una riduzione del trattamento economico. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la fonte primaria imponesse l'equiparazione del trattamento retributivo e che gli atti di rango subordinato non potessero derogare in senso peggiorativo. La Scuola per l'Europa di Parma ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 11, l. n. 115/2009, dell'art. 6, comma 7, D.M. n. 138/2010, nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la decurtazione retributiva fosse legittima perché attuativa del principio di equiparazione al trattamento delle Scuole Europee di tipo I, nelle quali era stata operata un'analoga riduzione dal 1° settembre 2011, e che erroneamente la Corte territoriale avesse posto l'onere della prova a carico della Scuola.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il proprio precedente del 17 maggio 2023, n. 13486, affermando che il potere attribuito al consiglio di amministrazione della Scuola per l'Europa di Parma di determinare in concreto le retribuzioni del personale deve essere letto come condizionato dalla previsione di rango superiore che impone l'equiparazione al parametro retributivo delle Scuole Europee. In tale quadro, l'onere di provare che la decurtazione applicata fosse effettivamente conforme al trattamento vigente nelle Scuole Europee gravava sulle amministrazioni ricorrenti. Poiché tale prova non risultava fornita, la decisione di merito che aveva accolto la domanda della lavoratrice è stata confermata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 11, L. n. 115/2009
La disposizione è interpretata come fonte primaria che stabilisce l'equiparazione del trattamento retributivo del personale della Scuola per l'Europa di Parma a quello vigente nelle Scuole Europee di tipo I, per la durata dell'incarico.
art. 6, comma 7, D.M. n. 138/2010
Il potere del consiglio di amministrazione di determinare in concreto le retribuzioni è subordinato e non può derogare in senso peggiorativo alla previsione fondamentale di equiparazione posta dalla fonte superiore.
L'onere di provare la conformità della decurtazione retributiva al trattamento delle Scuole Europee grava sulla parte che invoca la legittimità della riduzione, cioè sull'amministrazione datrice di lavoro.
La censura sul punto è stata ritenuta infondata in quanto la valutazione del materiale probatorio si inserisce nel corretto riparto dell'onere della prova.
La Corte rinvia, per i profili di dettaglio, alla motivazione del precedente conforme richiamato.
Cass., S.U., 30 ottobre 2011, n. 13533
Richiamata come principio generale sul riparto dell'onere della prova in materia di adempimento delle obbligazioni.
Massime di principio
- Quando una fonte regolamentare attribuisce a un organo interno il potere di determinare in concreto il trattamento economico, tale potere deve essere interpretato in modo conforme alla fonte primaria che fissa il parametro retributivo e non può tradursi in una riduzione peggiorativa incompatibile con essa.
- In materia di trattamento economico e adempimento di obbligazioni retributive, chi invoca la legittimità di una decurtazione ha l'onere di provare che essa sia effettivamente coerente con il parametro legale o contrattuale di riferimento.
- Il giudice di merito che ritenga non assolto l'onere probatorio da parte del datore di lavoro o dell'amministrazione non viola l'art. 2697 c.c. se la prova della conformità della riduzione al regime applicabile non è stata fornita.
- Gli atti subordinati che disciplinano il trattamento economico non possono essere applicati in contrasto con la fonte di rango superiore che prevede l'equiparazione salariale, dovendo essere disapplicati se derogano in peius al criterio imposto dalla legge.
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