Cassazione Civile, Ordinanza n. 20803/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda origina dalla notificazione a una società di un preavviso di fermo amministrativo fondato su due cartelle di pagamento. La contribuente impugnava l'atto deducendo, tra l'altro, l'omessa notifica delle cartelle presupposte, la pretesa efficacia di un precedente giudicato che avrebbe già accertato la mancata notifica, la prescrizione dei crediti, il difetto di motivazione e la carenza di prova dell'atto impugnato. In sede di legittimità la ricorrente proponeva otto motivi: sospensione del giudizio per la querela di falso e erronea valutazione di pretestuosità/inammissibilità della stessa; motivazione apparente sulla querela di falso; violazione del giudicato e del ne bis in idem; motivazione apparente sulla prova della notifica; nullità/inesistenza delle notifiche delle cartelle perché eseguite presso luogo non riconducibile alla società e non presso la sede legale; violazione dell'onere della prova; erronea esclusione della prescrizione per essere il preavviso di fermo censurabile solo per vizi propri; omessa pronuncia su varie censure di appello. Nel corso del giudizio di cassazione la ricorrente depositava sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, che accoglieva la querela di falso sulle sottoscrizioni delle relate/avvisi di ricevimento relativi alle notifiche delle due cartelle poste a base del preavviso di fermo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il quinto motivo di ricorso, assorbendo tutti gli altri. Ha valorizzato il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto la querela di falso sulle sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alle notifiche delle cartelle. Tale falsità ha determinato il venir meno del titolo giuridico del preavviso di fermo, perché l'atto presupposto non risultava validamente notificato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto l'originario ricorso della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate per la sopravvenuta definizione del giudizio sulla querela di falso, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'agente della riscossione. Il testo contiene anche una successiva ordinanza di correzione di errore materiale sul capo spese, ma il dispositivo qui rilevante resta quello di accoglimento del ricorso della contribuente con correzione della statuizione sulle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Richiamato con riferimento alla sospensione del giudizio tributario in presenza di querela di falso.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla mancata sospensione del giudizio.
art. 111 Cost.
Richiamato per il requisito della motivazione e del giusto processo.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Invocato per censurare la motivazione apparente della sentenza d'appello.
art. 36, comma 2, n. 4 D.lgs. n. 546/1992
Richiamato quanto al contenuto della motivazione della sentenza tributaria.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 c.p.c.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato esterno/inter partes sulla notificazione delle cartelle.
Invocato per sostenere la definitività del giudicato formatosi sulla precedente decisione.
principio del ne bis in idem
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la questione sulla notificazione delle cartelle non poteva essere riesaminata.
Richiamato in tema di notificazione delle cartelle di pagamento.
Richiamato quale disciplina delle notificazioni nel sistema tributario.
Invocato per contestare la regolarità della notificazione alla persona giuridica.
Richiamato in relazione al fermo amministrativo.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme del procedimento di riscossione.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle norme sulla riscossione.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle norme sulla riscossione.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle norme sulla riscossione.
Richiamato a sostegno degli obblighi dell'amministrazione finanziaria e della tutela del contribuente.
Invocato per censurare la ripartizione dell'onere della prova sulla notificazione delle cartelle.
Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
Richiamato in relazione all'impugnabilità del preavviso di fermo e ai vizi deducibili.
Invocato in tema di prescrizione del credito.
Invocato in tema di prescrizione del credito.
Richiamato per omessa pronuncia su motivi e domande di appello.
Applicato per la decisione nel merito senza rinvio, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto.
Richiamato nel successivo procedimento di correzione dell'errore materiale sulle spese.
Richiamato nel procedimento di correzione dell'errore materiale.
Richiamato in tema di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Richiamato per l'applicabilità del rimedio di correzione anche alle pronunce della Cassazione.
Massime di principio
- La falsità accertata con sentenza passata in giudicato delle sottoscrizioni sugli avvisi di ricevimento relativi alla notifica delle cartelle presupposte travolge l'atto successivo fondato su tali cartelle, perché viene meno il titolo giuridico che lo sorregge.
- Quando l'atto impugnato è un provvedimento di riscossione fondato su atti presupposti, la mancanza di valida notificazione di questi ultimi è un vizio idoneo a caducare anche l'atto consequenziale.
- Il giudicato formatosi sulla questione della falsità della notificazione deve essere valorizzato dal giudice del merito e impedisce una nuova contestazione del medesimo accertamento tra le stesse parti.
- Se la causa può essere decisa sulla base di un accertamento già definitivo e non sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
- Nel contenzioso sulla riscossione, la prova della regolare notificazione delle cartelle presupposte resta decisiva, e la documentazione dell'agente della riscossione non è sufficiente se l'accertamento definitivo o gli elementi risultanti dagli atti escludono la validità della notifica.
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